Contenuto della sentenza civile.
c.p.c. art. 132 - Contenuto della sentenza civile
Sommario:. Sentenza e tipologia di sentenza in generale - 2. Contenuto
. Sentenza e tipologia di sentenza in generale
La sentenza è il provvedimento con il quale il giudice assolve alla sua funzione ed è l'atto conclusivo o finale del procedimento giurisdizionale di cognizione o di un suo grado.
Quando la sentenza assolve interamente alla sua funzione decisoria sul merito del giudizio, l'organo giudicante, nel pronunciarla, conclude o definisce il giudizio (si veda l'art. 277, 1° co., al cui commento si rimanda); in tal caso si dice definitiva, appunto perché definisce, chiude il giudizio. Ciò, si badi, può avvenire anche quando il giudice si arresta alla pronuncia sul processo prima di pervenire alla pronuncia sul merito, poiché riscontra il difetto di presupposti processuali o di condizioni dell'azione o quando, incominciato il giudizio sul merito, risolve talune questioni preliminari di merito, nel senso impeditivi di una completa pronuncia sul merito. La sentenza è, invece, non definitiva quando non definisce il giudizio, poiché risolve una questione pregiudiziale o preliminare in quel modo diverso che presuppone la prosecuzione del giudizio o perché decide il merito solo parzialmente.
La sentenza può riguardare il merito e/o il rito: la sentenza "di merito" irroga vere e proprie misure giurisdizionali, con contenuto tipico: accertamento, condanna, costituzione e svolge efficacia nella sfera sostanziale delle parti; quella "di rito" riguarda il processo e svolge effetto nella sfera del medesimo (Fazzalari, Sentenza civile, in ED, XLI, Milano, 1989, 1245).
La sentenza è di mero accertamento quando accerta il diritto assolvendo ad un'esigenza di certezza determinata dalla contestazione o dal vanto; è di condanna, quando oltre ad accertare il diritto accerta l'esigenza della sua ulteriore tutela mediante esecuzione forzata; è costitutiva quando dopo aver accertato il diritto ad una modificazione giuridica, assolve interamente alla sua relativa esigenza di tutela mediante modificazione giuridica, facendo luogo senz'altro a tale modificazione.
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La norma in commento, dopo aver previsto che la sentenza deve essere pronunciata in nome del popolo italiano (secondo l'orientamento della Suprema Corte l'omissione di questa intestazione non è motivo di nullità e ad essa si può ovviare mediante il procedimento di correzione di cui all'art. 287) e deve recare l'intestazione "Repubblica italiana", dispone che la stessa contenga altri requisiti: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.
Il codice si limita ad indicare quali sono i requisiti di contenuto propri della sentenza e a precisare l'iter attraverso il quale la sentenza viene giuridicamente in essere con la sua tipica autorità regolatrice dei rapporti di diritto sostanziale.
Peraltro, in applicazione delle regole connesse al principio della congruità delle forme allo scopo e, più specificamente, di quelle dedicate alla validità o nullità degli atti, la legge non esige che i requisiti (in ordine ai quali si dirà meglio oltre) seguano un ordine rigoroso o siano espressi con formule sacramentali; ciò che è necessario e sufficiente è che ciascuno di essi possa essere desunto senza incertezze dal contesto della sentenza (C. 4870/1979). Ciò in quanto, la sentenza non potrebbe assolvere alla sua funzione decisoria - che implica la determinazione di una certezza obiettiva - se sussistessero dei dubbi sul giudice che l'ha pronunciata o sulle persone delle parti, sulle domande di queste ultime o sul testo della decisione.
Quanto alla motivazione, in fatto ed in diritto, la sua funzione (che si riconduce ad un preciso dettato costituzionale: art. 111, 6° co., Cost.) è palesemente quella di consentire un controllo sotto il duplice profilo logico e giuridico del ragionamento che ha condotto alla decisione (Evangelista, Motivazione della sentenza civile, in ED, XXVII, Milano, 1977, 154).
a) Indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza
Per quanto concerne l'indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza, in ipotesi di giudice monocratico questo deve essere lo stesso davanti al quale è avvenuta la precisazione delle conclusioni e la rimessione in decisione; conseguentemente, la pronuncia da parte di un giudice diverso è insanabilmente nulla (C. 13831/1999).
Dalla generica indicazione del giudice-ufficio va tenuta distinta la indicazione, nell'intestazione, dei componenti il collegio; tale indicazione è necessaria a pena di nullità, che si verifica ad esempio se manca l'indicazione del terzo giudice nonostante le risultanze del verbale (C. 7486/1998) e nonostante che il presidente e l'estensore risultino dalla sottoscrizione (C. 2253/1984).
L'indicazione erronea, oltre al nome dei tre magistrati componenti il collegio dinanzi al quale la causa è stata discussa e che ha riservato la causa in decisione, del nome di un quarto magistrato, che non sottoscrive la sentenza integra mero errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 287. La sentenza non è, perciò, nulla, considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale di udienza, e che, in assenza di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza stessa (C. 19662/2006).
L'indicazione di un collegio diverso da quello che ha giudicato è motivo di nullità assoluta e insanabile (C. 9898/1998).
Le Sezioni Unite hanno peraltro ritenuto suscettibile di correzione ex art. 287 una sentenza nella quale il nome del magistrato indicato nell'intestazione non corrispondeva a quello risultante dal verbale di udienza, dovendosi presumere l'errore materiale (C., S.U., 11853/1991; C. 14457/2000).
b) Indicazione delle parti e dei loro difensori
L'omessa o inesatta indicazione delle parti e dei loro difensori, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non dà luogo a nullità se dal contesto dell'atto è possibile individuare il soggetto in modo in equivoco (C. 7242/2001) e se l'omissione non ha causato una reale violazione del principio del contraddittorio (C. 2869/1999).
Nel caso, invece, di incertezza assoluta, il vizio non è di inesistenza ma di nullità e, pertanto, si converte in motivo di impugnazione (C. 10790/2000).
c) Conclusioni del pubblico ministero e delle parti
La giurisprudenza ritiene che anche al difetto di questo requisito si possa porre rimedio con il procedimento di correzione, purché, naturalmente, delle conclusioni delle parti e del pubblico ministero la sentenza abbia tenuto conto (C. 801/1999). In tale ipotesi, la mancata trascrizione delle conclusioni di una o di entrambe le parti non dà luogo a nullità (C. 3869/1989).
Una sentenza nella quale siano mancanti o incomplete le conclusioni delle parti è valida, costituendo tali omissioni o incompletezze mere irregolarità formali, a meno che le stesse non abbiano inciso sull'attività del Giudice in maniera tale da determinare una mancata pronuncia sulle domande, sulle eccezioni o su punti rilevati così come prospettati dalle parti (C. 6225/2015).
d) La concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione viene di solito definita come la rappresentazione e documentazione dell'iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione (Lancellotti, Sentenza civile, in NN.D.I., XVI, Torino, 1969, 1106). Qualche autore ritiene che la stessa assolve ad altre funzioni specie quella giustificatrice del giudizio (Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, 123). Altra parte della dottrina rileva che l'obbligo di motivazione si pone in stretta correlazione con l'esigenza di legalità dell'operato del giudice (Evangelista, 154; Andolina, Vignera, Il modello costituzionale del processo civile di cognizione, 2ª ed., Torino, 1997, 191). La mancanza di motivazione sia grafica che ideologica (ad es. per totale incompatibilità con il dispositivo), è per lo più ritenuta ragione di nullità (Taruffo, 123), ma talora ragione di inesistenza (Santangeli, L'interpretazione della sentenza civile, Milano, 1996, 119).
La L. n. 69/2009 è intervenuta anche in questo ambito modificando la lett. d) della disposizione in commento. E stato eliminato il riferimento allo svolgimento del processo, che può ora essere omesso, con la conseguenza che il contenuto della sentenza risulta ridotto all'epigrafe, all'indicazione delle conclusioni delle parti e, per quanto riguarda la parte motiva, è ora sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; segue, naturalmente, il dispositivo (sul tema, Comoglio, Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile, in RDPC, 2010, 521 ss., spec. 541; G.F. Ricci, La riforma del processo civile, Torino, 2009, 27).
La modifica in questione deve essere raccordata con l'art. 118 disp. att., norma che è pure stata novellata dalla L. n. 69/2009 e che precisa che la motivazione della sentenza consta nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi (G.F. Ricci, 24, in punto, ha enunciato che la nozione di fatti rilevanti di causa non coincide con quella di ragioni di fatto della decisione quali risultanze delle risultanze istruttorie, mentre i primi consisterebbero nell'esposizione della vicenda storica della lite, circostanza quest'ultima che creerebbe un difetto di coordinamento tra la norma ora in esame e l'art. 118 disp. att.). In sostanza, è stato enfatizzato un principio di sinteticità, pur nel rispetto di quel nucleo motivazionale minimo che consenta di verificare la correttezza logica e la congruità della decisione, ma senza stravolgimenti dell'impianto originario in punto di contenuto della sentenza, con la conseguenza che possono essere ancora richiamati gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della precedente formulazione dell'art. 132.
La mancanza dell'esposizione dei fatti dà luogo a nullità solo quando è altrimenti impossibile ricostruire i tratti essenziali della lite (C. 3282/1999; C. 2711/1990).
Peraltro, il Giudice, quando esamina i fatti di prova, non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è solo il contenuto finale della complessa dichiarazione motivazionale, dovendosi, al contrario, impegnare anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale dibattito sui fatti, alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto valutativo della motivazione stessa (C. 14338/2013).
Nei motivi in fatto ed in diritto si sostanzia il requisito della motivazione, la cui essenzialità è posto in risalto dall'art. 111, 6° co., Cost. Il totale difetto di motivazione rende la sentenza inesistente (C. 4881/1985). Il giudice, tuttavia, per assolvere a questo requisito, non è tenuto a prendere in esame dettagliato tutte le argomentazioni delle parti, purché dalla sentenza emerga che di tali argomenti si sia tenuto conto (C. 1414/1987; C. 6229/1979). In appello la motivazione della sentenza per relationem è sufficiente solo se fatta propria criticamente con riguardo ai motivi di gravame (C. 6538/2010; C. 7170/1987; C. 1382/1987).
Più in generale, la motivazione per relationem è legittima laddove il percorso motivazionale seguito dal decidente sia conferente in rapporto ai motivi di impugnazione e si unisca alla motivazione della pronuncia alla quale intende dare seguito formando un quadro di valutazione del thema decidendum comunque completo (C. 26507/2011).
La motivazione della sentenza per relationem è dunque ammissibile, dovendosi tuttavia giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto cui si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell'atto rinviante.è comunque necessario che il rinvio sia effettuato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem (C., sez. lav., 10007/2013).
Il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (C. 19756/2014).
In ogni caso il dovere di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora il giudice si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta (C. 12151/2014).
Per quanto attiene alla sentenza di appello, si è recentemente affermato che ricorre la violazione dell'art. 132, solo quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consente in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione d'infondatezza dei motivi di gravame (C. 16340/2013).
Allo stesso modo, si è affermato che nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal 2° co. dell'art. 1, D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti C., S.U., 642/2015).
e) Motivazione
La sentenza è costituita essenzialmente dal dispositivo e dalla motivazione che, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, con la conseguenza che, mancando l'uno o l'altra, la sentenza è affetta da radicale inesistenza, la quale può essere fatta valere, oltre che con l'actio nullitatis, proponibile in ogni tempo, anche mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (C. 18948/2006).
Ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto assertivo della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione d'iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto dimostrativo della dichiarazione stessa (C. 24784/2015).
In materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di "mancanza della motivazione" agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (C. 20112/2009; nei medesimi termini C. 25433/2015).
In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato dall'estensore con scrittura manuale o di difficile leggibilità; deve, invece, ritenersi nullo per carenza assoluta della motivazione il provvedimento che non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura incomprensibile, al punto da richiedere un'operazione il cui stesso esito è dubbio, poiché risulta impossibile avere certezza dell'esatta comprensione del testo (cfr. C. 11739/2010).
f) Dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del giudice
Nel dispositivo si concreta l'essenza volitiva della sentenza (Lancellotti, 1106).
Tuttavia, sia in dottrina che in giurisprudenza, si ritiene che la portata precettiva della sentenza non deve restare limitata a quanto risulta dal dispositivo, ma va rinvenuta nel dispositivo in relazione alla motivazione e che, a tale effetto, le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza si integrano tra loro e si interpretano l'una a mezzo dell'altra, fino eventualmente a supplire alle omissioni del dispositivo (C. 3270/1984; C. 2632/1984), purché si rimanga nell'ambito del provvedimento (C. 3115/1985) e non sussista un totale contrasto tra motivazione e dispositivo (C. 6201/1987), nel qual caso la sentenza è nulla (C. 8946/2000; C. 7671/1995), ma non inesistente, sicché il giudice di appello che rileva il vizio deve giudicare sul merito senza rimettere al giudice di primo grado (C. 6119/2002).
La sentenza, invero, può e deve formare oggetto di interpretazione, che si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione (C. 14727/2001). La giurisprudenza ritiene che quando la sentenza è passata in giudicato non sia più possibile un'azione autonoma di accertamento per interpretazione in quanto ciò sarebbe impedito appunto dal giudicato (C. 5339/2000).
In dottrina, invece, rileva che oggetto dell'azione interpretativa di accertamento non è il diritto già accertato, ma la lex specialis che discende dal giudicato e che pertanto l'accertamento interpretativo è possibile (Caponi, Nota a Cass. 26.4.2000, n. 5339, in FI, 2001, I, 1015; Turroni, Nota a C. 26.4.2000, n. 5339, in GI, 2001, 726).
La data della deliberazione non è ritenuta requisito essenziale, anche perché desumibile dal verbale (C. 13505/1999; C. 6527/1991), a differenza della data di pubblicazione e della sottoscrizione, salvo il disposto del 3° co. della norma in commento.
Si ritiene insanabilmente nulla la sentenza quando manchi la sottoscrizione del giudice che l'ha deliberata o, trattandosi di collegio, di uno dei due giudici tenuti alla sottoscrizione (C. 11892/1992). Insanabilmente nulla (ma non inesistente, così che il giudice dell'appello deve pronunciarsi sul merito) è pure la sentenza pronunciata da un collegio diverso da quello davanti al quale si è svolta la discussione (C. 4285/2002; C. 16045/2000). Non è, invece, nulla la sentenza che per errore sia stata sottoscritta da un giudice che non faceva parte del collegio, purché sia certo che la decisione sia stata adottata dagli stessi giudici che componevano il collegio all'udienza di discussione (C. 4682/1976). In tal caso, l'erroneità della sottoscrizione può essere sanata con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 ss. (C. 2649/1976 e più recentemente C. 3258/2003).
La Suprema Corte, nel vigore della L. 8.8.1977, n. 532 che ha modificato l'art. 132, ult. co., si è orientata per la nullità assoluta ed insanabile della sentenza non sottoscritta dal presidente (C. 2292/1995; C. 10063/1994), e ciò anche se per dimenticanza o per disfunzione (C. 448/1991; C. 6204/1988) o addirittura per l'inesistenza (C. 7275/2001), salvo che per impedimento definitivo (C. 7552/1987) e così pure ravvisa la nullità insanabile della sentenza non sottoscritta dall'estensore (C. 7059/2001; C. 7634/1994), anche se ciò è dovuto all'erroneo impiego della forma dell'ordinanza (C. 6019/1984), salvo che ciò sia dovuto a morte o ad altro definitivo impedimento dell'estensore e purché sia menzionato prima della sottoscrizione del presidente (C. 7348/1986), mentre se ne viene fatta menzione dopo la sentenza è nulla (C. 9723/1991).
In difetto di sottoscrizione del giudice unico la giurisprudenza più risalente ravvisava l'applicabilità della procedura della correzione (C. 5540/1980), mentre la giurisprudenza più recente ravvisa la nullità insanabile della sentenza stessa, ritenendo non potersi applicare il procedimento di correzione degli errori materiali (C. 2582/1998).
La giurisprudenza ha anche ritenuto sufficiente la sola sottoscrizione del presidente quando questo riveste anche la qualifica di estensore, con la precisazione che la coincidenza può risultare anche da presunzioni (C. 14464/2001).
La semplice divergenza tra l'epigrafe della sentenza ed il verbale di udienza circa il nome di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione può essere emendata con la procedura di correzione (C., S.U., 118/1999).
Per quanto concerne il caso di omissione di sottoscrizione per impedimento del giudice estensore o del presidente, non è richiesto un ordine di precedenza obbligatorio (C. 4559/1993), ma la menzione va compiuta del presidente o dal giudice anziano e quindi prima della sua sottoscrizione (C. 9723/1991). L'erroneo apprezzamento circa l'impedimento non pregiudica la validità della sentenza (C. 4771/1999).
La mancanza della sottoscrizione o della sigla dell'estensore e del presidente in alcuna delle pagine che compongono la sentenza non integra violazione dell'art. 132, 3° co., n. 5, il quale richiede la sottoscrizione del giudice solo come sigillo conclusivo del testo in cui è documentata la decisione, in funzione di verifica analitica della corrispondenza del testo scritto, in ogni sua parte, a quello steso dal relatore ed approvato dal presidente; ne segue che l'autenticità della sentenza sottoscritta (a conclusione del testo originale) dal giudice può essere contestata soltanto con la querela di falso per materiale contraffazione in ipotesi attuata in tempo successivo al deposito in cancelleria a norma dell'art. 133 (C. 11860/2006).
L'art. 281 sexies permette di pronunciare la sentenza in udienza, al termine della discussione, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza che sia necessario premettere le indicazioni di cui all'art. 132; in effetti, le medesime si possono ricavare dal verbale dell'udienza di discussione, sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (C. 10853/2010; C. 22409/2006; C. 118/2004).
g) Utilizzo di moduli prestampati
La sentenza redatta su modulo predisposto non è viziata per omessa o insufficiente motivazione purché il modulo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione risulti aderente al caso deciso e contenga gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (C. 24508/2006).
24-01-2016 14:50
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