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Il registro della contabilità condominiale...
Il registro della contabilità condominiale
l’art. 1130 c.c., che prescrive che «Nel registro della contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro 30 giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita». Per chi tiene una contabilità – oggi è difficile immaginare chi, operando professionalmente, non lo debba fare - l’applicazione della sopra riportata disposizione non crea particolari dubbi esecutivi. I termini. L’annotazione dell’entrata e dell’uscita può essere effettuata, posteriormente, nel termine massimo di 30 giorni, rispetto al momento in cui l’entrata e l’uscita è avvenuta, ma quando viene trascritta nel registro della contabilità, il giorno deve essere quello nel quale si è effettivamente verificata. Una differenza importante. E’ bene tenere presente, prima di procedere oltre, che il registro della contabilità non va confuso con l’estratto del c/c bancario, per cui il registro della contabilità non si può compilare incollando, nello stesso, l’estratto conto bancario ricevuto dalla banca. Il predetto estratto conto è finalizzato a documentare le disponibilità finanziarie del condominio, unitamente al registro di cassa, per le necessità urgenti. Le entrate possono avvenire, invece, in modo diverso dal versamento sul c/c bancario del condominio, nel quale, alla fine, dovrebbero confluire, e non è certamente censurabile il comportamento dell’amministratore che trattiene, nella propria cassa, parte delle entrate avvenute. Per quanto riguarda le uscite, vale lo stesso ragionamento, in quanto i pagamenti non debbono avvenire, necessariamente, tramite la banca del condominio. Come si tiene il registro della contabilità? Occorre, fatte queste precisazioni, illustrare come va tenuto il predetto registro. Il registro della contabilità, in quanto destinato a provare i movimenti di dare e avere del condominio, non può avere «abrasioni o cancellature», dovendo la correzione degli errori di scritturazione avvenire con i metodi abituali contabili dello storno e della riannotazione della posta esatta. Il registro, se tenuto nella forma cartacea, va, per la certezza di questo documento, solamente bollato, in quanto, ora, per il libro giornale, non è più prevista la vidimazione e quindi, sarebbe una forzatura applicativa ritenerla necessaria per il registro della contabilità condominiale. Modalità informatica. I problemi si pongono nel caso in cui, come la norma ammette, «tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate». Una breve indagine presso società di derivazione bancaria ha consentito di accertare che il libro giornale viene sì tenuto con modalità informatizzate, ma, ogni 2 mesi, se ne fa una stampa cartacea, che viene, a sua volta, bollata. Dalla medesima indagine è emerso che l’impossibilità di effettuare quelle che, cartaceamente parlando, si possono definire «abrasioni o cancellature», impone di scegliere un programma informatico molto rigido, del tipo in uso presso le banche, per le annotazioni nel c/c, che impedisce, una volta effettuata l’annotazione (in gergo informatico detta «registrazione») di poterla modificare, dovendosi, in caso di errore, ricorrere alle annotazioni contabili di correzione sopra indicate. La tenuta del registro della contabilità con «modalità informatizzate» richiede, comunque, una stampa periodica (sarebbe consigliabile una cadenza mensile v. art. 1129, comma 7, c.c.), opportunamente bollata. A questa prescrizione normativa occorre aggiungere una considerazione pratica in quanto il condomino potrebbe chiederne, con urgenza, una copia e costituirebbe una sospettosa perdita di tempo il fatto che il condomino deve attendere la stampa dal registro, che potrebbe non essere immediata.
Avv. Antonino Sugamele

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