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Sentenza

Cavallo colpisce con un calcio donna incinta che perde il bimbo: nessuno risarci...
Cavallo colpisce con un calcio donna incinta che perde il bimbo: nessuno risarcimento ne a lei ne al compagno.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 gennaio – 21 aprile 2016, n. 8042
Presidente Vivaldi – Relatore Sestini

Svolgimento del processo

F.L. e M.D.F. convennero in giudizio G.C., M.T. e il Garden Sporting Club di M. di Cislago per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un infortunio occorso, all'interno del circolo equestre Garden di M., il 24.8.2004, allorquando la L. - che si trovava al settimo mese di gravidanza- era stata colpita da due violentissimi calci sferrati da un cavallo di proprietà di G.C., ma nell'occasione utilizzato da Mauro T., riportando lesioni che avevano provocato la morte del feto.
Tutti i convenuti si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda, ma chiamarono in causa, per l'eventuale manleva, varie compagnie assicuratrici: più precisamente, la RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. (chiamata dal C.), la Assicuratrice Milanese e la Sportass - Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi (chiamate dal T.) e la Italiana Assicurazioni s.p.a. (chiamata dal Garden Sporting Club); successivamente, a seguito della soppressione della Sportass, si costituì in giudizio l'INAIL.
Il Tribunale rigettò le domande e compensò le spese di lite, ritenendo non raggiunta la prova che fosse stato il cavallo accudito dal T. a colpire l'attrice.
La Corte di Appello di Milano, pur ritenendo provato che i calci erano stati sferrati dal cavallo in questione, ha rigettato il gravame principale della L. e del D.F. e gli appelli incidentali del C. e del T..
Ricorrono per cassazione la L. e il D.F., affidandosi ad un unico motivo; resistono, a mezzo di distinti controricorsi, il C., la Allianz s.p.a., l'Assicuratrice Milanese s.p.a., l'INAIL e il T.; quest'ultimo propone ricorso incidentale condizionato, cui resistono sia la L. e il D.F. che 1' INAIL.
I ricorrenti principali, il T., l'Allianz e l'INAIL hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. La Corte ha affermato che i verbali di s.i.t. rese poco dopo il fatto dal T. e dal C. inducevano a ritenere che fosse stato il cavallo di quest'ultimo a scalciare, precisando che "le dichiarazioni di T. ai Carabinieri, valutate nel contesto esaminato, ancorché sfumate, assumono una valenza confessoria, liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2735 c.c., e consentono di ritenere che a colpire sia stato il cavallo ... di G.C.".
Ciò premesso e considerate le dichiarazioni della L. circa la natura repentina del movimento del cavallo, la Corte ha osservato che tale movimento, in sé considerato, non era idoneo a vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e che, tuttavia, assumeva rilievo decisivo la condotta imprudente tenuta dalla danneggiata, che era passata dietro il cavallo "in una posizione che, per la conformazione dei luoghi la esponeva ai possibili calci dell'animale"; ha affermato pertanto che era stata "l'attrice a porsi con autonoma iniziativa in posizione di pericolo, non attenendosi all'ovvia regola di prudenza, suggerita anche dal buon senso, di non avvicinarsi troppo alle zampe dell'animale" ed ha concluso che la condotta dell'infortunata aveva avuto "carattere assorbente nel verificarsi del sinistro" ed era idonea ad escludere la
responsabilità dei convenuti.
2. Con l'unico motivo, la L. e il D.F. deducono "violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 cod. civ." in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C..
Evidenziata l'assoluta ininfluenza del carattere anomalo del comportamento dell'animale, rilevano che la presunzione di colpa a carico del proprietario o dell'utilizzatore può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito e sottolineano che, pur potendo essere costituito dalla condotta del danneggiato, il fortuito deve tuttavia consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, che cioè sia tale da interrompere il nesso eziologico tra animale ed evento lesivo; assumono pertanto che, "quand' anche 1' azione del cavallo ... fosse stata assolutamente imprevedibile ed impensabile, ciò non sarebbe sufficiente, stante i principi enunciati in materia dalla Cassazione, a configurare caso fortuito, in assenza della prova, che qui manca, dell'intervento di un fattore estraneo avente forza determinante nel rapporto causale".
3. Le censure sono infondate.
La Corte ha correttamente applicato il paradigma dell'art. 2052 c.c. perché ha escluso la responsabilità dei convenuti sul rilievo che la condotta imprudente della danneggiata (che era passata dietro al cavallo, in una posizione che, per la conformazione dei luoghi, la esponeva ai possibili calci dell'animale) aveva avuto carattere assorbente nel verificarsi dell'evento, ossia aveva svolto un ruolo causale autonomo, tale da interrompere qualunque nesso fra la custodia dell'animale e l'evento.
Tale conclusione è conforme ai precedenti di legittimità, che hanno evidenziato -in termini generali- che "la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi"( Cass. n. 7260/2013) e -più specificamente- che al caso fortuito "è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l'intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso
concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante" (Cass. n. 1400/1983).
Va escluso, per altro verso, che sia sindacabile l'apprezzamento della Corte circa la ricorrenza -in concreto- degli estremi del caso fortuito, giacché "il relativo accertamento, con la ricostruzione delle modalità di svolgimento del meccanismo causale, costituisce una valutazione di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione" (Cass. n. 1774/1989; conformi, ex multis, Cass. n. 6753/2004 e Cass. n. 472/2003).
4. I1 ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
5. In ordine alle spese di lite, premesso che risulta applicabile l'art. 92, 2° co. C.P.C. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con 1. n. 51/2006, si ritiene che permangano i giusti motivi che hanno determinato la statuizione di compensazione che è stata adottata nei due gradi di merito e che non è stata oggetto di impugnazione.
6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese di lite fra tutte le parti.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Avv. Antonino Sugamele

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