Cessione del credito: l'accettazione della cessione non configura riconoscimento di debito.
La notifica prevista dall'art. 1264 c.c. -secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata- svolge la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, ma non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito. A ribadirlo è la Suprema Corte con Sent. 18 febbraio 2016, n. 3184 che, confermando la pronuncia impugnata, sconfessa la tesi di matrice dottrinale, propugnata anche da parte ricorrente, e secondo cui l'accettazione della cessione di credito avrebbe natura di riconoscimento di debito.
25-02-2016 08:52
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