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Sentenza

Cogenza del regime trazzerale in Sicilia. Demanio. No della Cassazione a sdemani...
Cogenza del regime trazzerale in Sicilia. Demanio. No della Cassazione a sdemanializzazione.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo - Presidente -

Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 1990/11) proposto da:

A.F. (c.f.: (OMISSIS));

C.V. (c.f.: (OMISSIS));

parti entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Furitano Marcello e dall'avv. Giovanni Pecoraro con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Monte Zebio n. 37;

- ricorrenti -

contro

Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana (c.f.:

(OMISSIS)) In persona dell'Assessore pro tempore; rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli uffici della medesima in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1907/2009 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 9 dicembre 2009; non notificata;

udito l'avv. Sicilia Furitano, con delega dell'avv. Giovanni Pecoraro, per le parti ricorrenti, che si è riportata agli atti depositati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese.
Svolgimento del processo

1 - A.F. e C.V., con atto di citazione notificato il 6 gennaio 1996, evocarono innanzi al Tribunale di Palermo l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana nonchè l'Ufficio del Registro di Trapani esponendo: di aver acquistato un lotto di terreno edificabile in (OMISSIS), esteso per circa mq 2.540, con rogito del 24 dicembre 1970, da tali P. ai quali a loro volta era stato venduto da tali Pe. nel 1962; che avevano proceduto all'edificazione, previo rilascio di concessione edilizia del 72, di una costruzione di civile abitazione con annesso giardino piantumato;

che avevano ricevuto, a distanza di oltre vent'anni dal proprio acquisto, l'intimazione di pagamento di una sanzione amministrativa per abusiva occupazione di circa 1060 mq del terreno di cui sopra, da parte dell'Ufficio Speciale per le Regie Trazzere della Regione Siciliana; che detta somma era stata iscritta a ruolo ed era stato notificato un avviso di mora. Ritenendo che il proprio terreno non ricadesse nel demanio trazzerale, giusta documentazione che producevano e che di esso non faceva menzione , conclusero affinchè fosse accertata la piena proprietà sull'intero lotto di terreno a suo tempo acquistato e perchè fosse annullato l'avviso di mora, stante l'assenza di una abusiva occupazione di suolo pubblico; in subordine chiesero che venisse accertata l'avvenuta sdemanializzazione dell'area per abbandono dell'utilizzo armentizio e per l'acquisto da parte di essi attori della proprietà per usucapione.

2 - L'Assessorato regionale si costituì, negando che fosse ipotizzabile una sdemanializzazione tacita per cessazione dell'uso generale del bene; dedusse la certa identificazione del terreno come ricadente nel demanio trazzerale, a seguito di accertamento generale amministrativo del 12 ottobre 1936; propose dunque domanda riconvenzionale di accertamento della natura demaniale del predio.

3 - Procedutosi all'effettuazione di consulenza tecnica - che concluse per la certa natura trazzerale di una porzione di 457 mq - pur non riscontrando in loco tracce fisiche della regia trazzera, negando l'uso in atto per fini di transito armentizio, l'adito Tribunale accolse entrambe le domande delle parti attrici: quella di accertamento dell'inesistenza del demanio trazzerale, traendo argomento dalla incertezza del tracciato; quella relativa all'illegittimità dell'avviso di mora, per mancanza del suo presupposto; fu dichiarata infine la carenza di legittimazione del pur costituito Ufficio del Registro, privo di soggettività autonoma.

4 - L'Assessorato regionale impugnò tale decisione, che fu parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo, riconoscendosi la persistente natura demaniale solo al tratto di mq 457 mq, identificato nella consulenza di ufficio: da un lato, ritenendo accertato l'originario percorso della trazzera, corrente in parte in coincidenza con la strada provinciale; dall'altro, riscontrando l'esistenza di inequivoci atti di signoria da parte della Regione.

5 - Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli A. - C., facendo valere sette motivi di annullamento e notificando l'atto all'Assessorato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato; parte intimata si è peraltro costituita a ministero dell'Avvocatura Generale, resistendo con controricorso; le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1 - La costituzione dell'Avvocatura Generale - unica legittimata a rappresentare lo Stato e gli enti pubblici innanzi alla Corte di Cassazione - ha sanato la nullità della notifica diretta all'Avvocatura distrettuale.

2 - Con il primo motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 922, 832, 2643; 2644, 2650 e 2697 c.c., per non aver, la Corte del merito, preso in esame i documenti ufficiali prodotti, a sostegno della inesistenza, al momento del loro acquisto, di un tracciato da ricondurre ad una regia trazzera; con il connesso secondo motivo assumono la violazione dell'art. 2697 c.p.c., comma 2, per aver, il giudice dell'impugnazione, tratto il proprio convincimento dell'esistenza e persistenza del tracciato trazzerale, senza che l'Assessorato Regionale avesse fornito conclusive prove al riguardo, non essendo a ciò idonee quelle depositate in atti, in particolare quelle che si concretizzavano in atti di diffida per il rilascio di tratti di terreno facenti parti del medesimo percorso, essendo questi ultimi privi di funzione accertativa.

2.a - I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro contiguità logica ed argomentativa, sono inammissibili perchè si limitano a contrapporre una propria interpretazione dei dati di causa a quella motivatamente assunta dalla Corte territoriale; va aggiunto che i mezzi fanno rinvio e presuppongono la conoscenza di atti (le relazioni del CTU e del CTP) il cui contenuto non viene riportato, in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione, rendendo così non delibabile quella parte del secondo motivo con il quale si rimprovera al CTU di non aver compiuto accertamenti in loco al fine di verificare la sussistenza del tracciato; al proposito va comunque sottolineato che non sussiste la suggerita violazione del D.L. n. 3244 del 1923 (disciplinante il demanio trazzerale) allorquando elenca i titoli e gli elementi documentali da utilizzare per l'accertamento del trattura, perchè la qualitas soli aveva formato già oggetto di accertamento generale del 12 ottobre 1936 (v fol 2 della gravata decisione)- ; inconcludente è altresì la censura attinente alla finalità non accertativa degli atti di signoria da parte della Regione nei confronti di altri occupatori di porzioni di tracciato trazzerale, in quanto tali provvedimenti furono richiamati a sostegno della inesistenza di una tacita volontà di sdemanializzare il tracciato, e non già a dimostrazione della sua esistenza e consistenza, per il cui accertamento invece la Corte distrettuale di rifece alle risultanze della consulenza di ufficio.

3 - Seguendo lo stesso percorso argomentativo appena esposto, appare inammissibile anche il terzo motivo teso a dimostrare la violazione delle norme a disciplina dell'accertamento dei tratturi (R.D. n. 3244 del 1923; R.D. n. 2801 del 1927, citati nel loro complesso) ma in realtà diretto a dimostrare l'avvenuta sdemanializzazione, così cadendo, tra l'altro, in un'inversione logica, atteso che trae spunto dalle norme a disciplina dell'acquisto della qualità di tracciato trazzerale e della sua gestione, per affermare che questa qualitas itineris sarebbe venuta meno.

3.a - Al postutto la latitudine degli elementi dai quali trarre il convincimento dell'esistenza del tracciato trazzerale (R.D. n. 3244 del 1923, art. 2: "... in base ai titoli probatori; carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui luoghi ed ogni possibile elemento") rende convinti della corretta utilizzazione, da parte della Corte del merito, delle emergenze probatorie ai fini della propria indagine interpretativa.

4 - La concludenza dell'accertamento del consulente di ufficio, richiamato dalla Corte e non specificamente (scilicet: in maniera da attivare un sindacato in sede di legittimità) censurato dai ricorrenti, rende inammissibile il quarto motivo con cui , denunciando un cattivo uso, da parte della Corte palermitana, della scelta delle emergenze istruttorie da porre a fondamento del proprio convincimento, si assume la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., norme che non possono essere invocate a disciplina della fattispecie, stante la discrezionalità del giudice del merito di scegliere quali elementi istruttori utilizzare per sostenere le proprie argomentazioni e stante la sussistenza di una ragionevole motivazione per relationem delle scelte operate, così che, in definitiva, anzichè articolare una critica delibabile in sede di legittimità, le parti ricorrenti hanno contrapposto una propria opzione interpretativa a quella del giudice dell'appello, proponendo alla Corte una inammissibile rivisitazione delle medesime emergenze documentali (v a fol 15 del ricorso).

5 - Assorbito è l'esame del quinto motivo teso a censurare la omessa decisione sulla subordinata di usucapione, atteso il rigetto della tesi della sdemanializzazione tacita; del pari assorbito è il sesto motivo - attinente alla pretesa violazione dell'art. 244 c.p.c. per omessa audizione dei testi sull'acquisto per usucapione - nonchè il settimo motivo con il quale, sul presupposto della fondatezza delle proprie domande, si è censurata la violazione dell'art. 92 c.p.c. per aver la Corte del merito, compensato le spese di lite.

6 - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, liquidandole in Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2015
Avv. Antonino Sugamele

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