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Sentenza

Dipendente di un istituto di credito chiede il rimborso di un biglietto di aereo...
Dipendente di un istituto di credito chiede il rimborso di un biglietto di aereo che non aveva mai preso. Licenziato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 marzo – 30 giugno 2016, n. 13454
Presidente Di Cerbo – Relatore Lorito

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Bari, in accoglimento del gravame interposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, con sentenza in data 22/4/2014, riformava la sentenza di primo grado, rigettando le domande proposte da A.N., intese a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 26/5/2004.
A fondamento del decisum, in estrema sintesi, il giudice dell'impugnazione rilevava come l'articolato compendio probatorio raccolto avesse suffragato la sussistenza e gravità delle mancanze ascritte al dipendente e consistite nell'aver presentato istanza di rimborso di un biglietto aereo relativo ad una trasferta di lavoro compiuta presso la struttura centrale di Padova in data 30­31/10/2003, pari ad euro 465,46 senza aver effettivamente utilizzato il biglietto.
Rimarcava la Corte distrettuale la connotazione dolosa della condotta posta in essere dall'A., il quale - nel richiedere il doppio rimborso del biglietto alla compagnia di volo ed all'istituto di credito, mentendo reiteratamente anche in sede di chiarimenti richiesti da parte della società in ordine alla effettiva fruizione del biglietto - aveva mostrato una pervicacia nel disattendere le pii elementari regole etiche che giustificava l'irrogazione della massima sanzione disciplinare.
Il ricorrente domanda la cassazione di tale pronuncia sulla base di quattro Motivi.
Resiste con controricorso l'istituto intimato.

Motivi della decisione

I motivi di censura articolati dal ricorrente denunciano tutti l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione al comma primo art.360 n.5 del codice di rito.
Con il primo, si stigmatizza l'impugnata sentenza per aver accertato l'antigiuridicità del comportamento oggetto di contestazione rispetto alle previsioni del regolamento aziendale, tralasciando di considerare che, pur non avendo utilizzato il biglietto aereo, erano stati comunque sostenuti i costi della trasferta in auto affrontati per raggiungere la sede di Padova e che l'istanza di rimborso del biglietto aereo era stata formulata nel rispetto delle indicazioni comunicate dall'ufficio personale della banca.
Con il secondo mezzo di impugnazione, si critica la statuizione dei giudici del gravame, con la quale era stata ritenuta accertata la volontà del ricorrente di ottenere il doppio rimborso del biglietto sia dall'Alitalia che dalla datrice di lavoro, in guisa tale da configurare un tentativo di truffa. Si evidenzia, per contro, che, diversamente da quanto argomentato dalla Corte distrettuale, emergeva ex actis l'addebito sul proprio conto corrente dell'importo corrispondente al prezzo del biglietto risalente al novembre 2003, e non l'accredito di tale somma.
Con il terzo motivo si censura la pronuncia impugnata per aver acclarato la tempestività del provvedimento espulsivo irrogato in data 1/6/2004 nonostante il fatto posto a base del licenziamento fosse stato rilevato il 3/12/2003.
Con il quarto motivo si deduce l'erroneità della pronuncia sotto il profilo del difetto di proporzionalità tra mancanze ascritte e sanzione disciplinare irrogata.
Le censure - che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connesse - per come svolte, rivelano profili di inammissibilità, siccome non riconducibili al paradigma di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente a seguito della sua riformulazione ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n.134, ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che per loro tramite la parte ricorrente sollecita un'inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale, auspicandone un'interpretazione a sé più favorevole.
Invero, secondo l'interpretazione resane dalle Sezioni Unite di questa Corte, da un lato è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicché tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; e, dall'altro, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr, Cass., SU, nn. 8053/2014; 8054/2014; 9032/2014).
Va, invece, rimarcato che, nello specifico, la Corte distrettuale con incedere argomentativo esente da rilievi ai sensi della disposizione richiamata, ha argomentato: 1) che il rimborso del costo del biglietto spetta solo se il viaggio è stato effettivamente svolto, nessuna norma o prassi autorizzando la richiesta di rimborso di un biglietto non utilizzato; 2) che l'A. aveva presentato richiesta di rimborso del biglietto aereo all'istituto di credito allegandone copia, benché non ne avesse usufruito e adducendo, in sede di chiarimenti, di non aver allegato le ricevute delle carte d'imbarco, per mera dimenticanza; 3) che era stato richiesto un doppio rimborso del biglietto sia all'Alitalia sia alla banca, nella consapevolezza della insussistenza dei presupposti per il godimento del diritto al rimborso; 4) che la successiva rinuncia al rimborso presentata alla parte datoriale, era stata determinata dalla acquisita consapevolezza che il tentativo del "doppio" rimborso del biglietto era in procinto di essere scoperto; 5) che la condotta del dipendente era stata posta in essere con una pluralità di azioni, tutte di natura dolosa - e tanto più gravi in relazione alla qualifica rivestita (quadro direttivo di quarto livello) ed alle funzioni a lui ascritte - che denotavano la pervicacia dell'autore nel disattendere le più elementari regole aziendali e morali; 6) che l'irrogazione del provvedimento espulsivo era stata tempestiva, avuto riguardo al principio secondo cui l'immediatezza della contestazione opera con riferimento alla data di conoscenza effettiva della mancanza, e non alla mera possibilità di conoscenza della stessa, considerata altresì la intercorrenza di uno spatium deliberandi fra la richiesta illegittima di rimborso (5/11/2003), la successiva rinuncia (3/12/2003) e la contestazione disciplinare (28/4/2004), compatibile con la complessità della struttura organizzativa dell'istituto di credito.
Nello specifico, dunque, l'iter motivazionale percorso dai giudici dell'impugnazione non risponde ai requisiti dell'assoluta omissione o della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità, essendo informato ad un approfondito scrutinio della vicenda, come delineata alla stregua dei dati documentali e testimoniali che hanno definito il quadro probatorio in atti, del tutto congruo sotto il profilo logico, e corretto sul versante giuridico.
Né appare meritevole di condivisione la doglianza - formulata con il secondo mezzo di impugnazione - attinente alla erroneità dell'accertato accredito sui conto corrente, da parte della compagnia di volo Alitalia, del prezzo del biglietto pari ad euro 465,46 e fondata sul rilievo che, in realtà, si trattasse di un addebito, relativo al costo del biglietto acquistato nel mese di ottobre 2003.
In violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - in base al quale il ricorrente che denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726), non risulta infatti riportato il tenore del documento in relazione al quale si lamenta la macroscopica erronea lettura, né indicata la sua collocazione in atti; né si palesa l'evidenza della decisività del preteso omesso esame del fatto considerato nel contesto della complessiva condotta posta in essere dal lavoratore, con la quale si è realizzato un aperto vulnus ai principi di correttezza e buona fede ed agli obblighi connessi alle mansioni ascritte.
In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, le formulate censure, eccentriche rispetto al paradigma del novellato art.360 comma primo n. 5 codice di rito, vanno disattese.
Il governo delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.
Infine, va rilevato che il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore; "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art.1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali pari al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Avv. Antonino Sugamele

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