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Sentenza

Eccezioni non rilevabili di ufficio....
Eccezioni non rilevabili di ufficio.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19212 del 28/09/2016

Le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. 12353 del 2010). Infatti l'evoluzione che ha segnato la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite n.1099 del 1998, ha stabilito che il regime normale delle eccezioni è quello della rilevabilità 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale di ufficio, in funzione dell'assolvimento del compito primario del processo, di “servire all'attuazione di diritti esistenti e non alla creazione di diritti nuovi”. Ha quindi confinato l'ambito della rilevabilità a istanza di parte ai casi specificamente previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva (es. annullamento). Infine le Sezioni Unite del 2013 (ordinanza n. 10531), dando continuità all'orientamento già insito nelle sentenze n. 226 del 2001 e n. 15661 del 2005, hanno ritenuto corretta la tesi che ammette la possibilità di rilevare di ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte. Del resto il divieto dello ius novorum in appello si riferisce alle domande, alle eccezioni e alle prove (art. 345 c.p.c.), e non già indiscriminatamente alle mere difese comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e che risultano dalle acquisizioni processuali essere rilevati d'ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (cfr. fra le tante, Cass. n. 11015 del 2011; Cass. n. 11774 del 2007 e Cass. n. 18096 del 2005).
Avv. Antonino Sugamele

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