Esonero dalla fallibilità - Requisiti dimensionali ex art. 1, secondo comma, legge fall. - Attivo patrimoniale - Computo del triennio - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE.
In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, secondo comma, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal D.Lgs. 169/2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'unica (ovvero della prima) istanza di fallimento.
· Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, ultimo comma, legge fall. deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa.
· Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.
· Con riferimento al primo dei tre principi enunciati con la sentenza sopra riportata, si richiamano:
a) Sez. 1, Sentenza 22146/2010: in tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall. (nel testo modificato dal D.Lgs. 5/2006, applicabile “ratione temporis”, ed anche successivamente in quello sostituito dal D.Lgs. 169/2007) e di cui è espressione l'art. 2424 cc, con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera - al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale - il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2426, numeri 1 e 2, cc, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.
b) Sez. 1, Sentenza 4738/2012: in tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento, agli effetti dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge fall., nel testo modificato dal D.Lgs. 5/2006, applicabile “ratione temporis”, nella nozione di investimenti nell'azienda non deve essere considerato il totale di quelli effettuati nel corso degli anni dall'imprenditore, posto che, a tale stregua, finirebbe con il divenire fallibile anche l'esercente un'attività di modestissime dimensioni protrattasi per lungo tempo, ma occorre verificare se l'attivo, che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ex art. 2424 cc, negli ultimi tre esercizi sia stato o meno inferiore a 300.000 euro; infatti, il legislatore ha voluto che la ricorrenza di tale presupposto, complementare a quello dei ricavi, fosse riferita ad un periodo prossimo alla manifestazione dell'insolvenza, come confermato dalla circostanza che si tratta dello stesso periodo in relazione al quale, ai sensi del novellato art. 14 legge fall., l'imprenditore che richieda il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie.
c) Sez. 1, Sentenza 14790/2014: ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva giudicato inattendibili i bilanci e le scritture depositate in giudizio senza procedere ad alcun esame delle rispettive risultanze, dei loro contenuti e delle loro modalità di tenuta).
· Con riguardo al secondo principio, vedi Cass. Sez. 1, Sentenza 9681/2013: in tema di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione di insolvenza della società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell'art. 195 legge fall., non è preclusa dalla circostanza che l'ammontare dei suoi debiti, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a trentamila euro, non applicandosi, in questo caso, l'art. 15, ultimo comma, della medesima legge, che ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente.
· Infine, circa il terzo, Sez. 1, Sentenza 5869/1993: nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'accertamento della situazione di insolvenza, pur se va compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente. La sussistenza della insolvenza può essere pure desunta dalle risultanze non contestate dello stato passivo mediante l'acquisizione, anche ufficiosa, degli elementi rilevanti.
27-04-2016 21:50
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