Il decreto ingiuntivo notificato in via telematica senza attestazione di conformità è valido.
Tribunale di Caltanissetta, sez. Civile, ordinanza 1 giugno 2016
Con reclamo depositato in data 2.04.2016, D. G. L. D. chiedeva che fosse revocata l'ordinanza del 29.3.2016, resa nella procedura esecutiva mobiliare portante RG. n. 523/2015, con la quale veniva disposta la sospensione della procedura, a seguito dell'opposizione avanzata dal debitore ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c.., sulla base del fatto che il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo non era stato notificato con la necessaria attestazione di conformità.
Deduceva il reclamante la illegittimità dell' ordinanza impugnata e ciò in considerazione del fatto che, innanzitutto, la attestazione di conformità non era necessaria nel caso di specie in quanto il decreto ingiuntivo era stato rilasciato dalla Cancelleria munito di formula esecutiva; in ogni caso il vizio prospettato si sostanzierebbe in un vizio formale dell'atto che, quindi, doveva essere fatto valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo, perfezionatasi il 15.11.2015.
Il reclamante prendeva altresì posizione avuto riguardo agli ulteriori motivi di opposizione spiegati dalla controparte innanzi al giudice di prime cure.
In particolare, il D.G. deduceva:
- che alcuna rilevanza potevano avere in sede esecutiva le questioni involgenti la sussistenza o meno del credito azionato, dovendo le dette questioni essere sottoposte esclusivamente al vaglio del giudice competente per l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- che il deposito degli atti indicati all'art. 543 c.p.c. al momento dell'iscrizione al ruolo privi della attestazione di conformità non può comportare, come asserito dalla controparte, la declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Emesso il decreto di fissazione di udienza, si costituiva con propria memoria la società debitrice, chiedendo il rigetto del reclamo, alla luce sia della correttezza del ragionamento posto in essere dal giudice di prime cure nel disporre la sospensione della procedura, sia della fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, i quali, comunque, avrebbero dovuto condurre all'emissione di analogo provvedimento sospensivo.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti, il Collegio si riservava per la decisione.
Ritiene il Collegio che il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Occorre innanzitutto affrontare la questione posta dal reclamante in ordine alla legittimità della sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione in considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo era stato notificato il 15.11.2015 privo della attestazione di conformità. Orbene, ritiene il Collegio che correttamente il reclamante abbia evidenziato che non siamo di fronte ad un vizio che conduce ad affermare la inesistenza del titolo, ma ad un difetto formale dell'atto notificato, di cui, peraltro, in alcun modo si contesta la effettiva conformità all'originale.
Ed infatti, la notificazione di copia priva dell'attestazione di conformità non incide sul diritto del creditore ad agire in via esecutiva, pertanto, in applicazione del principio in base al quale i vizi formali del titolo esecutivo e del precetto debbono essere fatti valere, nelle forme dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione degli stessi, il giudice di prime cure sarebbe dovuto giungere ad evidenziare la tardività, in parte de qua, della avanzata opposizione, con conseguente negazione della concessione della richiesta sospensione.
Ciò posto, il Collegio, alla luce delle deduzioni avanzate dalle parti in sede di reclamo, è chiamato ad approfondire altresì gli ulteriori motivi di opposizione spiegati dalla società debitrice innanzi al giudice dell'esecuzione e riproposte in sede di reclamo al fine di ottenere comunque il provvedimento sospensivo.
Ritiene il Collegio che anche le ulteriori circostanze rappresentate dall'odierna reclamata non siano sufficienti a far ritenere sussistenti i "gravi motivi" richiesti dall'art. 624 c.p.c. ai fini della concessione del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva.
Innanzitutto la G. V. s.r.1. deduce che la sospensione della procedura non potrebbe essere negata tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo, seppure provvisoriamente esecutivo, non è affatto titolo che consente di affermare la certezza e la liquidità del credito richiesti dall'art. 474 c.p.c. ai fini dell'introduzione della procedura esecutiva, e ciò in quanto: 1. avverso il decreto ingiuntivo é stato tempestivamente introdotto il giudizio di opposizione: 2. avverso la sentenza con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento subito dall'odierno creditore (ed in virtù della quale sarebbe poi sorto il credito fatto valere con ricorso per decreto ingiuntivo) sarebbe pendente il giudizio di appello; 3. in entrambi i detti giudizi è stata avanzata domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla quale l'autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata. Orbene, la infondatezza delle suddette deduzioni poste a sostegno della richiesta sospensione è evidente, posto che, come pacificamente affermato dalla unanime giurisprudenza sia di merito sia dilegittimità, la provvisoria esecutività del titolo azionato non corrisponde ad un minor diritto del creditore a procedere esecutivamente nei confronti del debitore, né tantomeno il fatto che l'esecutività sia meramente provvisoria giustifica un sindacato da parte del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza o meno delle ragioni creditorie. Ed infatti, l'opposizione all'esecuzione è volta a far valere la illegittimità dell'azione esecutiva per l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, per la sopravvenuta caducazione di un titolo in origine esistente, per la diversità del soggetto passivo dell'esecuzione rispetto a quello nei cui confronti il titolo esplica i suoi effetti, per la diversità del soggetto procedente rispetto a quello a favore del quale il titolo esplica i suoi effetti, per l'inesistenza del diritto incorporato in un titolo stragiudiziale, per la successiva estinzione del diritto riconosciuto in un titolo giudiziale oppure, infine, per la impignorabilità dei beni oggetto dell'esecuzione, dovendosi invece escludere che, come avvenuto nel caso di specie, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il debitore esecutato possa contestare la correttezza del titolo giudiziale negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per ragioni processuali o di merito che potranno, come si è detto, essere decise solo ed esclusivamente dal giudice adito nelle sedi a ciò preposte dalla legge (cfr. ex muftis Cass. Civ. sent. n. 11090/2014, Trib. Monza, ord. 27.11.2013).
Ciò chiarito, occorre approfondire l'ultimo motivo prospettato dall'odierno reclamato ed in virtù del quale, a suo dire, questo Tribunale dovrebbe accogliere la avanzata istanza di sospensione della procedura esecutiva introitata dalla controparte.
Come si è detto, la società debitrice esecutata, a sostegno delle proprie ragioni, ha dedotto che, in applicazione del quarto comma dell'art. 543 c.p.c. - nel testo novellato dall'art. 18 co. 1, lett. b) D.L. 12/09/2014, n. 132, cony. in L. 10/11/2014, n. 162 - il pignoramento in forza del quale è stata introdotta la procedura esecutiva dovrebbe essere dichiarato inefficace e ciò in quanto, al momento della iscrizione al ruolo, effettuata telematicamente, il creditore odierno reclamante non ha depositato gli atti di cui al secondo periodo della medesima disposizione muniti della necessaria attestazione di conformità ai sensi dell'art.16 bis co. 9 bis D.L. 179/2012, introdotto con D.L. n. 90/2014.
La questione interpretativa che si pone, e sulla quale il Collegio è consapevole che si sono formati orientamenti contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito, é, in sintesi, la seguente: il richiamo agli atti di cui al secondo periodo dell'art. 543 co. 4, effettuato nell'ultimo periodo della medesima norma, va interpretato nel senso che deve essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento laddove vi sia la omissione del deposito dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, oppure nel senso che, anche laddove i detti atti siano stati tempestivamente depositati, la declaratoria di inefficacia del pignoramento sarebbe inevitabile anche allorquando risulti mancante la sola attestazione di conformità?
Sul punto si è formato un primo orientamento, il quale, alla luce di una stringente interpretazione letterale del richiamato dettato normativo, è giunto ad affermare che la declaratoria di inefficacia sarebbe inevitabile anche laddove il creditore abbia provveduto a depositare tempestivamente l'atto di citazione, il titolo esecutivo e il precetto, senza la attestazione di conformità, atteso che il richiamo dell'ultimo periodo dell'art. 543 co. 4 c.p.c. al secondo periodo ha ad oggetto i menzionati atti muniti dell'attestazione di conformità, con la conseguenza che, in assenza di positivo riscontro in tal senso, non potrebbe che giungersi alla pronuncia di inefficacia del pignoramento (cfr. Trib. di Pesaro, ord. 10.6.2015)
Orbene, questo Tribunale non condivide la detta impostazione ermeneutica, per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Innanzitutto deve essere evidenziato che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria e la conseguente inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge. Ora, la declaratoria di inefficacia del pignoramento a fronte di un accertamento di un vizio meramente formale dell'atto depositato al momento dell'iscrizione al ruolo appare conseguenza eccessivamente rigorosa nelle ipotesi in cui non vi sia una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore. Ad avviso del Collegio tale considerazione trova altresì supporto nella disposizione di cui all'art. 22 co. 3 del Codice dell'Amministrazione Digitale, la quale, come pure evidenziato dall'odierno reclamante, prevede che "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta". Alla luce delle dette considerazioni appare contrario ai principi di economia processuale e di realizzazione degli interessi sostanziali sottesi al processo dichiarare l'inefficacia di un pignoramento, con la conseguente estinzione della procedura esecutiva, in considerazione della carenza di una formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce, alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell'art. 543 co. 4 c.p.c. sono poi stati depositati in giudizio dal creditore.
Partendo da tali premesse ritiene quindi il Collegio che la corretta interpretazione della norma di cui all'art. 543 co. 4 ultimo periodo - la quale prescrive che debba essere dichiarata l'.inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell'iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell'ufficiale dell'originale dell'atto di citazione - sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell'atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.
Tanto premesso, in definitiva, ritiene il Collegio che, alla luce delle suesposte considerazioni, non sussistono i "gravi motivi" di cui all'art. 624 c.p.c. ai fini della concessione della sospensione richiesta dalla debitrice esecutata, pertanto, in accoglimento del reclamo, deve essere revocata l'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione il 29.3.2016 con la quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione portante R.G.E. n. 523/2015.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, che ha comportato l'accoglimento del reclamo, seguono il regime della soccombenza e devono quindi essere poste a carico della parte reclamata e liquidate come in dispositivo alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e della complessità della controversia nonché della effettiva attività spiegata di difensori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 624 co. 2 e 669 terdecies c.p.c., in accoglimento del reclamo,
- revoca il provvedimento impugnato emesso dal Giudice dell'Esecuzione designato di questo Tribunale in data 29.03.2016;
- condanna la parte reclamata al pagamento, in favore del reclamante, delle spese di lite, che liquida in €2.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge;
- fissa termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena dell'opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
20-06-2016 18:51
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