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Sentenza

Il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori...
Il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
I comma da 44 e 49 della legge di stabilità modificano il d.lgs. 179/2007 recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 anche in attesa del coordinamento relativo all'attuazione della direttiva sui reclami dei consumatori.

La nuova versione del Fondo di garanzia. In primo luogo, l'art. 44 sostituisce con una nuova versione l'art. 8 d.lgs. 179/2007: il vecchio “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori” lascia il posto al “Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori” affidato sempre alla CONSOB.
Il vecchio Fondo era (esclusivamente) destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il fine perseguito dal nuovo Fondo è quello di “agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie”.
Questo Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
L'impiego di parte delle somme affluite al Fondo, e più precisamente quelle derivanti dalle sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionate.
Peraltro, la previsione della gratuità delle spese di avvio della procedura e anche dell'eventuale parte residua della spesa a favore dei risparmiatori e investitori sembra esprimere, da un lato, un favor affinché queste controversie vengano, per così dire, naturalmente affidate ai sistemi presso la CONSOB.
Favor che, però, a mio avviso deve essere attentamente valutato proprio da chi propone accesso a quelle procedure di conciliazione: ed infatti, come la cronaca degli ultimi giorni sul salvataggio delle quattro banche dimostra, potrebbe accadere che molte delle controversie possano coinvolgere (a torto o a ragione non rileva), direttamente o indirettamente, responsabilità proprio della CONSOB.
Dall'altro lato, la norma potrebbe, poi, generare un effetto anti-concorrenziale. Ed infatti, la prestazione di servizi di mediazione, di conciliazione e di arbitrato rappresenta un'attività economica che vede la concorrenza del pubblico e del privato: se è vero che il d.lgs. 28/2010 fa salve le procedure previste dal d.lgs. 179/2007 non è meno vero che quest'ultime non devono fare “concorrenza sleale” alle altre in ragione della assenza di costi a beneficio del risparmiatore e dell'investitore.

Abrogazioni. Il comma 47 poi provvede ad abrogare alcune disposizioni del d.lgs. 197/2007 rappresentate dagli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
Abrogazione che avverrà dalla data in cui diverrà operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 (come introdotto dal d.lgs. 130/2015 proprio di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori) e salve le “disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo” che saranno previste in un apposito regolamento dalla CONSOB.
Avv. Antonino Sugamele

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