Il Tribunale di Trapani dichiara la nullità di due contratti di investimento per violazione degli artt. 21 e 27 T.U.F. (obbligo di trasparenza e conflitto di interessi).
Cassazione civile, sez. I, 20/05/2016, (ud. 04/04/2016, dep.20/05/2016), n. 10517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello - Presidente -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23756-2011 proposto da:
A.L.R.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso l'avvocato
SARA TASSONI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO
CANGEMI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI SAN VALENTINO 21, presso l'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso passivo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1038/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,
depositata il 22/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANTONELLA CANGEMI, con delega,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato FABRIZIO CARBONETTI, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La causa oggetto del ricorso concerne due contratti denominati "(OMISSIS)" stipulati il 29.3.2001 e il 19.6.2001 da A.L.R. A. con la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il Tribunale di Trapani ha accolto la domanda dell'investitrice dichiarando la nullità dei predetti contratti per violazione degli artt. 21 e 27 T.U.F. (obbligo di trasparenza e conflitto di interessi).
La Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto insussistenti le violazioni delle predette norme e ha rigettato la domanda principale di nullità e/o annullabilità dei contratti nonchè le domande subordinate di inadempimento e di annullabilità per violazione di altre norme in tema di intermediazione finanziaria.
Contro la sentenza di appello l'attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la banca intimata.
Nel termine di cui all'art. 378 cod. proc. civ. parte controricorrente ha depositato memoria.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere omesso la corte di merito di esaminare le domande subordinate espressamente riproposte in appello (domande di risarcimento per inadempimento in relazione a violazione di norme del T.U.F. e del Regolamento Consob non prese in considerazione dal tribunale) e con il secondo denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. lamentando che la sentenza impugnata contiene una motivazione lacunosa in ordine alla domanda di danni per inadempimento mentre alcuna giustificazione è fornita quanto al rigetto della domanda di nullità per violazione dell'art. 1322 c.c. per la non meritevolezza della causa del contratto. Analoga omissione è denunciata quanto alla dedotta violazione dell'art. 1469 bis c.c., comma 2, nn. 5 e 7 in relazione alla clausola di rinuncia al mandato da parte della banca.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione nonchè violazione dell'art. 21 t.u.f., artt. 26, 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998 in relazione alla domanda di danni per inadempimento e, in particolare, in ordine alle informazioni fornite, al profilo dell'investitore (irrilevanti essendo precedenti investimenti), alla stipula presso la banca (che non "alleggerisce" l'onere probatorio di questa).
4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 23 t.u.f. nonchè vizio di motivazione per l'avvenuta inversione dell'onere della prova (sent. Impugnata pag. 6, 3^ cpv.), per avere ritenuto l'attrice gravata di onere di provare il comportamento dell'impiegata della banca.
5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 21 t.u.f. e art. 27 Reg. Consob 1998 nonchè vizio di motivazione in relazione al conflitto di interessi, essendosi la corte di merito limitata a considerare solo l'aspetto formale del rispetto della normativa senza considerare che la banca avrebbe trasferito titoli dalla stessa emessi.
6.- Osserva la Corte che il primi due motivi di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento di tutte le altre censure.
Invero, la Corte di merito in ordine alle domande subordinate di inadempimento e di annullabilità per violazione di altre norme in tema di intermediazione finanziaria si è limitata ad affermare che "a ben vedere, più che costituire domande subordinate" sembravano "specificazioni della domanda principale, di contenuto talmente vasto (nullità, annullabilità ed inefficacia) da comprendere di tutto e di più e, certamente, le varie ipotesi di annullabilità e/o inefficacia sussunte nell'alveo di separate domande subordinate che, conseguentemente, si devono ritenere comprese nel rigetto della domanda (o domande) principale".
Ora, mentre in relazione alla dedotta nullità per non meritevolezza della causa ai sensi dell'art. 1322 c.c. la Corte di appello non ha speso neppure una parola (su un contratto simile cfr. Sez. 1, Sentenza n. 22950 del 10/11/2015 e la giurisprudenza da essa richiamata), in ordine alle altre domande la motivazione offerta dalla Corte di merito è solo apparente, non tiene conto dei distinti inadempimenti dedotti nè della regola sull'onere della prova applicabile in materia di intermediazione finanziaria. Talchè, nella sostanza, si può concludere che le altre domande non sono state esaminate.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio - anche per il regolamento delle spese - alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2016
02-07-2016 11:32
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