Indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi. Istruzioni dell'INPS.
Indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi. Con esempi ed istruzioni su documentazione da produrre, regime contabile e fiscale, nonché modalità di pagamento, la circolare INPS n. 128/2016 analizza le seguenti casistiche:
- indennità di paternità per padri lavoratori autonomi in caso di madre lavoratrice dipendente o autonoma;
- periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento in analogia a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti;
- congedo di paternità in caso di padre dipendente e madre lavoratrice autonoma.
Come fruire dell'indennità. In particolare, l'indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della novella legislativa, o per l'eventuale periodo dal 25 giugno in poi.
La misura è calcolata secondo le stesse regole dell'indennità di maternità e spetta dalla data dell'evento alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre. Il giorno del parto non è indennizzabile in favore del padre.
In presenza dei requisiti ex lege, l'interessato deve presentare domanda di indennità di paternità cartacea (Mod. SR01) alla struttura INPS competente, inoltrata all'INPS via PEC o mezzo equivalente. Si attendono le necessarie implementazioni per l'acquisizione della domanda in via telematica.
La prestazione è soggetta al termine prescrizionale di un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
(Fonte: www.lavoropiu.info)
Qui la circolare INPS 11 luglio 2016, n. 128
14-07-2016 00:42
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