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Sentenza

Marsala. Infortunio occorso ad una alunna durante l'ora di educazione fisica....
Marsala. Infortunio occorso ad una alunna durante l'ora di educazione fisica.
Corte appello Palermo, sez. III, 09/03/2016, (ud. 18/02/2016, dep.09/03/2016),  n. 449
 
                     REPUBBLICA ITALIANA
                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Vito Ivan Marino - Presidente
2) Dott. Filippo Picone - Consigliere
3) Dott. Antonino Di Pisa - Consigliere
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato
la seguente
                       Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1693/2010 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di
Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27.11.2015 e promossa in
questo grado
                         DA
C.S., nata a C. il (omissis...) c.f.: (omissis...), residente a Città di C.,
Via (omissis...), rappresentata e difesa unitamente e/o disgiuntamente giusta procura
estesa a margine dell'atto di citazione in appello dagli Avv.ti Ca. Co.
e Silvia Paoloni del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria
Civile della Corte d'Appello
                                             Appellante
                        CONTRO
C.A. S.p.a., con sede in M., P. Iva (omissis...), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo nella Via (omissis...) c/o
l'Avv. Gianfranco Aricò, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pizzo del
Foro di Marsala, per mandato a margine della copia notificata dell'atto di citazione,
introduttivo del giudizio in primo grado
                                              Appellato


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice unico presso il Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Partanna, provvedendo con sentenza del 18 maggio 2009 sulla domanda di risarcimento danni proposta da S.C. contro la C. Ass.ni s.p.a. per un infortunio occorsole il (omissis...). durante l'ora di educazione fisica presso la Scuola Media di Partanna, di cui era studente, ed a causa del quale aveva riportato una "frattura pluriframmentaria al ginocchio destro", rigettava la domanda, per difetto di legitimatio ad causam della società assicuratrice della Scuola.

Contro questa decisione, ha proposto appello la Catalogna, con atto del 1 luglio 2010, per un solo complesso motivo.

Si è costituita l'appellata, resistendo al gravame.

La causa è passata in decisione nell'udienza collegiale del 27.11.2015, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima parte dell'unico motivo, l'appellante censura di extrapetizione la sentenza impugnata, per avere il giudice pronunciato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva alla domanda della C. s.p.a., in mancanza cioè di una specifica eccezione della convenuta.

La doglianza è infondata.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltano l'assicuratore e l'assicurato, giacchè l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti (Cass. 5 dicembre 2011, n. 26019).

Rettamente, quindi, il primo giudice ha dichiarato d'ufficio il difetto di legittimazione a contraddire della C. - trattandosi di mancanza di una delle condizioni dell'azione - e rettamente ha precisato che gli unici casi in cui, nell'ordinamento vigente, il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore sono quelli previsti dalla L. n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti e dalla L. n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia.

La sentenza impugnata va quindi confermata.

La peculiarità della fattispecie e la sostanziale posizione delle parti (volendolo, la C. s.p.a. avrebbe potuto pur sempre pagare direttamente alla Catalogna) costituiscono giusti motivi per compensare interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado del giudizio.
PQM
P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, conferma la sentenza del Giudice unico presso il Tribunale di Marsala, Sezione Distaccata di Partanna, appellata da S.C., e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado di giudizio.

Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il 18 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2016.
Avv. Antonino Sugamele

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