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Sentenza

Nullità della fidejussione. Peggioramento delle condizioni economiche del debito...
Nullità della fidejussione. Peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. La correttezza contrattuale.
Corte di Cassazione con la sentenza n. 16827 depositata il 9 agosto 2016. 
	 La sig.ra F., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti della società I., sua correntista, nonché nei confronti della sig.ra F., quale coerede del sig. N., già fidejussore della società I., di cui però non era socio. Il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma condannava comunque la sig.ra F. al pagamento di una parte del credito azionato pari alla propria quota ereditaria e nei limiti della stessa. La sentenza di primo grado veniva impugnata davanti alla Corte territoriale che, respinte le eccezioni relative alla competenza e ad altre questioni processuali, nel merito respingeva l'appello, ritenendo che il comportamento della banca, nel concedere credito alla debitrice principale la società I., non integrasse la violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375 e 1956 cod. civ.
Ricorreva così in Cassazione la sig.ra F., sollevando diverse censure alla sentenza di gravame: per quanto interessa in questa sede, la sig.ra F. contestava la decisione della Corte d'Appello in merito al comportamento mantenuto dalla Banca creditrice che, avendo continuato ad erogare finanziamenti alla società I., in condizioni economiche disastrose sin dal primo bilancio, avrebbe violato il disposto dell'art. 1956 cod. civ. nonché il canone di buona fede ex art. 1375 cod. civ.
La correttezza contrattuale. La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la doglianza sollevata dalla sig.ra F., osservando che il comportamento della banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fidejussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, integra la violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e buona fede contrattuale. In particolare nel caso di specie, tale violazione è stata ritenuta sussistere laddove era stato dimostrato che al momento dell'apertura del rapporto di conto corrente, aveva alle spalle il suo primo bilancio chiuso con ingenti perdite, tant'è che all'apertura del conto corrente la Banca aveva voluto una garanzia di un terzo; i successivi esercizi, sino alla chiusura del conto erano stati costantemente in perdita, con un saldo del conto costantemente in perdita per la durata del rapporto.
La Banca, nonostante tale situazione, ha continuato a concedere finanziamenti alla società I. per tre anni, senza chiedere l'autorizzazione al garante (o i di lui eredi). La mancata richiesta di autorizzazione al garante, sancisce la Suprema Corte, non configura una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o deve essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società e il garante ne sia amministratore o comunque socio.
La nullità della garanzia. Ritiene dunque la Suprema Corte che la garanzia fidejussoria debba considerarsi nulla laddove la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, si che possa ritenersi che la Banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza, e quindi senza la dovuta attenzione anche nell'interesse del fidejussore, non avvisandolo e non chiedendo la sua autorizzazione.
Avv. Antonino Sugamele

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