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Sentenza

Polizza sanitaria con clausola di intrasmissibilità dell’indennizzo. clausola nu...
Polizza sanitaria con clausola di intrasmissibilità dell’indennizzo. clausola nulla.
Tribunale di Napoli - Sentenza 12 settembre 2016 n. 9816 
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurata muore dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto in parti uguali agli eredi». Dunque, l'indennizzo è pagato agli eredi a condizione che l'assicurata muoia dopo la liquidazione o l'offerta del medesimo. Una previsione, prosegue la sentenza, qualificabile come «clausola vessatoria», ai sensi del Codice del consumo (33 del Dlgs n. 206/2005). Infatti, «a fronte dell'impegno definitivamente assunto dal consumatore di adempiere le obbligazioni nascenti a suo carico dal contratto, l'obbligo della società di assicurazione di erogare l'indennizzo ai suoi eredi è subordinato a una condizione, ossia la liquidazione o l'offerta dell'indennizzo medesimo, il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà». È vero, prosegue il giudice Vitale, che la liquidazione è resa possibile anche dalla disponibilità dell'assicurato a sottoporsi ai controlli, tuttavia, «quand'anche fossero state effettuate tutte le verifiche e le formalità del caso, l'obbligo della società di eseguire la prestazione indennitaria nei confronti degli eredi dipenderebbe comunque dall'esclusiva volontà dell'ente assicuratore medesimo, che, omettendo o ritardando la liquidazione, potrebbe vanificare a propria discrezione le loro legittime aspettative
Avv. Antonino Sugamele

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