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Sentenza

Prova civile: il principio di non contestazione....
Prova civile: il principio di non contestazione.
Nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti il principio di non contestazione impone alle parti di produrre tutti gli elementi atti a definire e a circoscrivere la materia controversa. Ne consegue che i fatti allegati in giudizio dalla parte attrice, in difetto di specifica contestazione, devono ritenersi ammessi dal giudice senza bisogno di prove. (Fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento del danno subito dal veicolo per l'abbassamento della sbarra del Telepass e alla mancata contestazione da parte della società che gestisce il servizio dell'esistenza del contratto di utenza).
•Corte cassazione, sezione VI, sentenza 26 luglio 2016 n. 15394

Giudizio civile - Accertamento giudiziale dei fatti - Principio di non contestazione - Tempestività - Applicazione a entrambe le parti in causa.
Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto: ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e di prova) l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2016 n. 8647

Giudizio civile - Accertamento giudiziale dei fatti - Principio di non contestazione - Sistema anteriore alla riforma dell'art. 115 c.p.c. - Contestazione generica - Inefficacia.
Anche nel regime anteriore alla formale introduzione del principio di non contestazione nel nuovo testo dell'art. 115 cod. proc. civ., nel contradditorio delle parti è necessario, in virtù dell'art. 167 cod. proc. civ., che il convenuto prenda posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Una contestazione generica, rispetto ai fatti allegati in modo specifico e puntuale e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi ha l'onere di contestare, è ritenuta del tutto priva di qualsiasi efficacia. (In applicazione di tale principio, la Corte suprema ha ritenuto che l'assicuratore designato dal fondo vittime della strada non avesse contestato la circostanza che il responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa, attesa l'inidoneità della generica eccezione di mancanza dei presupposti previsti dalla legge affinché l'impresa designata potesse essere convenuta in giudizio).
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 6 ottobre 2015 n. 19896

Giudizio civile - Accertamento giudiziale dei fatti - Principio di non contestazione - Regime anteriore alla riforma dell'art. 115 cod. proc. civ.- Principio desumibileex artt. 167e 416 cod. proc. civ.
Gli articoli 167, comma 1, cod. proc. civ. per il rito ordinario e 416, comma 3, cod. proc. civ.per il rito del lavoro, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente.
•Corte cassazione, sezioni unite, sentenza 23 gennaio 2002 n. 761
Avv. Antonino Sugamele

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