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Sentenza

Soppressione dei consorzi di bonifica prevista dalla legge reg. Sicilia 45/1995 ...
Soppressione dei consorzi di bonifica prevista dalla legge reg. Sicilia 45/1995 - Subentro dei consorzi di nuova istituzione - Condizioni - Limiti - Obbligazioni per la realizzazione di opere idrauliche per l’uso delle acque a fini irrigui - Successione dell’Assessorato regionale - Fondamento.
In tema di successione nei rapporti facenti capo ai consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 24 della legge reg. Sicilia 45/1995, come autenticamente interpretata dall'art. 31 della legge reg. Sicilia 10/1999, occorre fare riferimento alle funzioni trasferite, o meno, in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre per le obbligazioni assunte da un consorzio soppresso per le opere non devolute alla competenza di quello nuovo, risponde, a titolo successorio, l'Assessorato regionale, sicché, nell'obbligazione assunta dall'ente soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche per l'uso delle acque a fini irrigui (che sono di competenza del demanio regionale, ex art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. 45/1995), subentra l'Assessorato regionale e non i nuovi Consorzi, la cui attribuzione in materia è limitata alla sola “gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione” (art. 8, comma 1, della legge reg. 45/1995, cit.).

Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza 20550/2008: in tema di successione tra consorzi di bonifica, la legge reg. Sicilia 45/1995 (che all'art. 24 ha stabilito la soppressione dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi “nei diritti compatibili con le funzioni ad essi spettanti”, ai sensi della stessa legge, nonché il trasferimento all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dei “rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione”), e la successiva legge reg. 10/1999 (che all'art. 31 ha dettato una norma d'interpretazione autentica), hanno previsto che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione, mentre delle obbligazioni assunte da un consorzio soppresso in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a regime, del nuovo consorzio, non risponde detto ente, ma a titolo successorio, l'Assessorato regionale. Ne consegue che, rientrando, a regime, la realizzazione di opere per l'utilizzazione delle acque ai fini irrigui tra quelle di competenza del demanio regionale (art. 2, comma 1, lett. c) e non dei nuovi Consorzi - la cui competenza in materia è limitata alla “gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e vigilanza degli impianti di bonifica ed irrigazione” (art. 8, comma 1) - nell'obbligazione risarcitoria da occupazione acquisitiva posta in essere da un consorzio soppresso nell'ambito della realizzazione di opere idrauliche subentra l'Assessorato regionale.
Avv. Antonino Sugamele

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