Trasporta un cane sulle ginocchia sul sedile anteriore senza allacciare la cintura di sicurezza. L'apertura dell'air bag a causa di un sinistro cagiona gravi lesioni alla persona e il cane di piccola taglia muore.-
Tribunale Bologna, sez. III, 21/07/2015, (, dep.20/07/2015), n. 2319
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5036/2012 promossa da:
XX (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI SERGIO e dell'avv. GASPARI GAETANO
(GSPGTN59T19A944F) VIALE (omissis...) 40136 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in
VIALE (omissis...) 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTANARI SERGIO
ATTORE/I
contro
FONDIARIA - SAI S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CARLI PATRIZIA e,
elettivamente domiciliato in VIA (omissis...) BOLOGNA presso il difensore avv. CARLI PATRIZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi fogli depositati
all'udienza del 15-1-2015.
Fatto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si legge in atto di citazione: "il cane di razza maltese che la signora XX.. aveva in braccio al momento del sinistro decedeva immediatamente a causa della violenta collisione. Questo evento, come certificato dalla relazione medico-legale del dott. Piergiorgio Caselli, provocava alla signora XX un violento shock emotivo, che si sommava a quello dovuto per le lesioni riportate. L'odierna attrice era infatti particolarmente legata ed affezionata al proprio cagnolino, che aveva con sé da nove anni, e lo considerava quindi come un vero e proprio membro della famiglia"...."Inoltre anche i danni patrimoniali subiti dalla signora Va. Gi., madre della signora XX., e proprietaria del veicolo Toyota, non venivano integralmente risarciti. Mediante contratto di cessione di credito sottoscritto a Bo. il giorno 15-32012, che si produce, la Signora Va. Gi. cedeva alla figlia Si. XX. il diritto di riscuotere le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro oggetto della presente controversia, sollevando la compagnia convenuta da ogni obbligo risarcitorio nei suoi confronti".
Affermava l'attrice che il sinistro fosse ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del conducente della vettura che proveniva in senso contrario a quella condotta dal marito dell'attrice, sulla quale la stessa viaggiava come trasportata, il quale aveva a suo dire perso il controllo dell'auto a causa della velocità eccessiva, invadendo la corsia di marcia opposta e rendendo inevitabile l'impatto, nonostante la condotta di guida assolutamente regolare del marito dell'attrice, la quale agiva in qualità di trasportata nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo condotto, appunto, dal marito, al quale l'assicurazione medesima aveva già risarcito integralmente i danni non patrimoniali subiti nell'occorso.
Soggiungeva l'attrice che la compagnia convenuta aveva corrisposto ante causam alla proprietaria dell'auto una somma non sufficiente a risarcire tutti i danni patrimoniali dalla stessa subiti, risultando ancora dovuti € 1.797,29.
Si costituiva tempestivamente l'assicurazione convenuta, eccependo l'intervenuta transazione quanto al danno patrimoniale subito da Va. Gi. come da doc. 2 e 3, nonché, quanto al danno psichico derivato dalla morte del cagnolino, la colpa esclusiva dell'attrice ex art. 1227 c.c., per violazione dell'art. 169 c. 3 Codice della Strada, nonché delle regole generali di perizia, prudenza e diligenza, avendo la stessa trasportato il cagnolino sulle proprie ginocchia, sul sedile anteriore, senza alcuna protezione tipo un apposito trasportino, rendendo così inevitabile che lo stesso morisse a causa dell'azione dell'air-bag, evento che sarebbe stato senz'altro evitato se il cane fosse stato sul sedile posteriore, protetto da un apposito trasportino.
Inoltre, circa le lesioni quantificate dal c.t. di parte attrice nel 10% di i.p. per trauma distorsivo del rachide cervicale, contusione lombare, contusione alla coscia destra e alla mammella sinistra, la convenuta esponeva di avere già provveduto a versare la somma di € 20.500 per sorte capitale, somma che doveva ritenersi satisfattiva anche alla luce dell'intervenuta modifica legislativa dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., parte attrice dava atto della cessazione della materia del contendere con riferimento al risarcimento dei danni materiali all'auto; sosteneva che le lesioni fisiche subite dalla XX fossero compatibili con il regolare uso della cintura di sicurezza; sosteneva l'inconferenza del richiamo all'art. 169 c. 6 Codice della Strada; sosteneva che il fatto di portare il cagnolino sulle ginocchia, da parte della trasportata sul sedile anteriore, non fosse contrario a norme di comune prudenza, perizia, diligenza; sosteneva che, data la violenza dell'impatto e la piccola taglia del cane, lo stesso sarebbe deceduto comunque, anche se fosse stato in un trasportino e sul sedile posteriore; affermava, infine, che le lesioni subite dalla XX erano di non lieve entità e comunque clinicamente accertabili.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e c.t.u. medico-legale.
Si ritiene innanzitutto che la testimonianza del marito dell'attrice, che era alla guida, sia assolutamente irrilevante, innanzitutto perché è la stessa attrice ad affermare - e a confermare anche al c.t.u. medico-legale - che aveva il cane in braccio al momento del sinistro, poi perché è parimenti incontestato che l'attrice fosse seduta sul sedile anteriore lato passeggero, poi perché non vi è alcuna prova che, se il cane fosse stato tenuto in posizione più sicura e all'interno di un trasportino, il sinistro avrebbe avuto ugualmente conseguenze letali.
Infatti, dalla foto prodotta da parte attrice, che rappresenta solo un particolare del cofano dell'auto, ovvero dal rapporto anche fotografico dei Carabinieri intervenuti, prodotto dalla convenuta, non risulta alcun dato oggettivo circa l'entità dell'urto, entità che avrebbe dovuto essere eventualmente allegata con precisione tramite c.t. di parte; per contro, è evidente che trasportare un cane sulle ginocchia sul sedile anteriore, che è notoriamente il posto più pericoloso dell'automobile, è contrario alle comuni regole di prudenza, essendo, parimenti, notorio che se, non si ha la cintura di sicurezza allacciata, l'apertura dell'air bag può, di per sé, cagionare gravi lesioni a una persona, a maggior ragione a un cane di piccola taglia.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. le lesioni psichiche attribuibili alla morte dell'animale, quantificate dal c.t.u. nel 6%, su un totale di danno biologico permanente pari all'8%, non sono risarcibili.
All'esito di un calcolo sommario, basandosi sulle tabelle del Codice delle Assicurazioni per le lesioni micropermanenti, applicando una personalizzazione non superiore a un quinto, come previsto dall'art. 139 comma 3 recentemente confermato dalla Corte Costituzionale, è evidente che la somma già corrisposta ante causam dall'assicurazione è integralmente satisfattiva, considerato anche che all'eventuale residuo danno patrimoniale, domandato in sede di precisazione delle conclusioni per un mero refuso, parte attrice ha rinunciato con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., come confermato in comparsa conclusionale.
Non vi sono ragioni per dissentire dalle conclusioni della c.t.u. medico-legale, che risulta frutto di un'accurata analisi di tutti gli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici, anche alla luce delle controdeduzioni svolte sulle osservazioni dei c.t.p.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; le spese di c.t.u. vanno poste integralmente a carico di parte attrice in via definitiva; parte attrice dovrà rifondere alla convenuta quanto dalla stessa eventualmente versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purché si tratti di somme documentate e quietanzate.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 -respinge le domande di parte attrice, dichiara integralmente satisfattiva la somma versata ante causam dalla convenuta;
2 - condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 10.000 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge;
3 - pone in via definitiva a carico dell'attrice le spese di c.t.u.; condanna l'attrice a rifondere alla convenuta quanto dalla stessa eventualmente versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purché si tratti di somme documentate e quietanzate.
Bologna, 20 luglio 2015
Pubblicazione il 21/07/2015
31-12-2016 19:55
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