Trattamento di dati sensibili - Comunicazione, da parte di una P.A. ad altra, di dati riguardanti la salute - Mancata esclusione di dati clinici irrilevanti per il buon esito del procedimento - Illiceità del trattamento - Sussistenza.
In tema di protezione dei dati personali, costituisce illecito trattamento di dati sensibili l'avvenuta comunicazione, benché effettuata in maniera riservata, da un soggetto pubblico ad un altro, della copia integrale del verbale relativo all'accertamento sanitario eseguito dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta della parte interessata volta ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla necessaria valutazione medico legale circa l'idoneità all'impiego, altri suoi dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obbiettivi ed agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché ad informazioni anamnestiche, tra cui quelle relative all'infezione da HIV dalla stessa precedentemente contratta, debbono considerarsi irrilevanti ai fini del buon esito del procedimento e, pertanto, da omettere.
Si richiama, Cass. Sez. 3, Sentenza 10280/2015: l'obbligo per la P.A. di procedere alla cifratura dei dati sensibili contenuti in banche dati, sancito dall'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 196/2003, è finalizzato esclusivamente a prevenire abusi nella gestione e nell'accesso a queste ultime, sicché esso non sussiste per quei dati, anche sensibili, che la stessa, in adempimento di obblighi di legge, trasmetta al titolare o al soggetto da questi indicato. Ne consegue che non costituisce illegittimo trattamento di dati sensibili, da parte della P.A., l'indicazione della causale di un pagamento effettuato per ragioni di assistenza o previdenza pubbliche, a nulla rilevando che quella causale possa, in astratto, rivelare le condizioni di salute del percettore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta tenuta dalla Regione e dalla banca per aver trasmesso e indicato un dato sensibile, costituito dal riferimento alla legge 210/1992, la prima inoltrandolo e la seconda riportandolo nell'estratto conto quale causale del bonifico disposto in favore della sua cliente).
04-05-2016 23:23
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