Vitalizio alimentare e vitalizio assistenziale. Differenze.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19214 del 28/09/2016
Nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l'aleatorietà, costituente elemento essenziale del negozio anzidetto, va accertata con riguardo al momento della conclusione del contratto, essendo in funzione della incertezza obiettiva iniziale della vita contemplata e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (Gess. 7 giugno 1971 n. 1694; Cass. 29 agosto 1992, n. 9998).
Nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è esclusa – ed il contratto è dichiarato nullo – soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo 7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale breve tempo, o se questi aveva un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.
15-10-2016 09:40
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