Catania. Notifica agli eredi del defunto. Come si effettua?
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 marzo – 16 maggio 2017, n. 12019
Presidente Spirito – Relatore Sestini
Fatti di causa
Il Tribunale di Catania rigettò la domanda proposta da S.S. per il risarcimento dei danni conseguenti a lesioni provocategli da R.S. , e ciò sull'assunto dell'incapacità naturale del convenuto.
Intervenuto il decesso del R. e instaurato il giudizio di appello nei confronti degli eredi, la Corte di Appello di Catania ha accolto la domanda di risarcimento danni.
Ricorrono per cassazione R.G. , M. , M.C. e Gi. , eredi dell'originario convenuto, affidandosi a tre motivi; resiste il S. a mezzo di controricorso.
Ragioni della decisione
1. Dato atto che R.S. era deceduto dopo il deposito della sentenza di primo grado, la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato regolarmente costituito in appello con la notifica dell'impugnazione, entro l'anno dal deposito della sentenza, collettivamente ed impersonalmente agli eredi del R. , presso l'ultimo domicilio di quest'ultimo.
Ciò premesso, ha considerato che l'incapacità naturale era stata eccepita o, comunque, allegata oltre i termini preclusivi di cui agli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. ed in difetto di rimessione in termini (ex art. 184 bis cod. proc. civ.); ha ulteriormente affermato che, in ogni caso, non risultava "assolto l'onere della prova della (...) incapacità naturale, non potendo detta incapacità farsi derivare dalla sola decisione del giudice penale".
Pertanto, ritenuta provata la responsabilità del R. , la Corte ha condannato gli eredi, rimasti contumaci, al risarcimento dei danni.
2. Con il primo motivo (che deduce la violazione degli artt. 300 e 330 cod. proc. civ., in relazione all'artt. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.), i ricorrenti assumono che la notificazione dell'impugnazione avrebbe potuto essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio del de cuius solo nel caso in cui la morte della parte fosse avvenuta dopo la notificazione della sentenza e sostengono che, non ricorrendo tale ipotesi, l'appello avrebbe dovuto essere notificato personalmente a ciascun erede e che, pertanto, la nullità della notificazione aveva impedito agli eredi di costituirsi in giudizio.
2.1. Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui, "in caso di morte della parte originaria prima della notificazione della sentenza o in assenza della stessa, l'impugnazione di quest'ultima può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte deceduta, purché sia eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al domicilio eletto dal "de cuius" presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare disciplina di cui all'art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., attesa l'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare l'impugnazione medesima" (Cass. n. 5511/2016).
3. Con il secondo motivo, viene dedotta la "violazione e falsa applicazione degli artt. 180, 183 e 184 c.p.c. anche in relazione agli artt. 202 e 208 c.p.c.".
I ricorrenti assumono che la sentenza penale di assoluzione e la relativa perizia psichiatrica erano state depositate non appena la prima era divenuta irrevocabile, alla prima udienza utile del 28.9.2006, senza eccezioni di sorta da parte del S. ; cosicché, essendo state ritualmente acquisite al giudizio, potevano essere utilizzate ai fini della decisione.
3.1. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2046 cod. civ.: i ricorrenti si dolgono che la Corte non abbia tenuto conto che l'affermazione della responsabilità presuppone l'accertamento della capacità di intendere e di volere, capacità che - nel caso - era stata esclusa dalla perizia psichiatrica.
3.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto non deduce effettivamente un error iuris nell'applicazione dell'art. 2046 cod. civ. e non censura la ratio della decisione, che si sostanzia nell'affermazione che l'incapacità naturale non era stata adeguatamente dimostrata in sede civile.
3.3. Con ciò, risulta assorbito il secondo motivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
17-05-2017 19:30
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