Contratti di locazione abitativa registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli effetti dall’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47 del 2014 – canone locativo o indennità di occupazione dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015, hanno versato il c.d. canone sanzionatorio previsto dall’art. 3, comma 8, dello stesso decreto – determinazione ope legis in misura pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato – non fondatezza
La disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 13, co. 5, della legge n. 431/1998, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 59, della legge n. 208/2015, non replica alcuna forma di sanatoria ex lege dei contratti di locazione affetti da nullità per omessa registrazione, ma prevede, piuttosto, una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore in ragione dell'occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine.
Sull'argomento, cfr. Corte Cost., n. 169/2015: è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 5, co. 1-ter, del d.l. n. 47/2014 – inserito in sede di conversione ad opera della l. n. 80/2014 – che prevede la salvezza, sino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 50 del 2014 della Corte Costituzionale. Come emerge anche dai lavori preparatori, la norma impugnata è specificamente indirizzata a impedire la produzione delle ordinarie conseguenze della dichiarazione di illegittimità, prolungando nel tempo gli effetti prodotti da norme caducate dall'intervento della Corte, con conseguente violazione del giudicato costituzionale.
23-04-2017 19:46
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