Controversie per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali – onere per il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, di formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo – illegittimità costituzionale
20 NOVEMBRE 2017, N. 241
L'art. 152, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 38, co. 1, lett. b), n. 2, d.l. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011 è costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost..
L'eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, infatti, la manifesta irragionevolezza di tale norma, la quale prevede che “A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo”.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 1130/1988: in materia di istituti processuali, il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Tale giudizio deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti.
25-11-2017 20:51
Richiedi una Consulenza