Debitore - Diritto di difesa - Esercizio dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall. - Sufficienza - Rimessione degli atti al tribunale - Dichiarazione di fallimento senza preventiva convocazione del debitore - Legittimità.
Cassazione civile SEZIONE PRIMA
10 GENNAIO 2017, N. 269
Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria; in particolare, il diritto di difesa del debitore è garantito allorché il medesimo lo abbia esercitato dinanzi alla corte di appello in sede di reclamo ex art. 22 l.fall., senza necessità di ulteriore sua convocazione da parte del tribunale cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento.
In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3912 del 1993:Nel procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa del debitore restano assicurati quando questi sia informato dell'iniziativa in corso e dei fatti rilevanti per la configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di detta declaratoria; in particolare il diritto di difesa del debitore è garantito allorché il medesimo lo abbia esercitato dinanzi alla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 22 legge fallimentare, senza necessità di ulteriore convocazione da parte del Tribunale, cui gli atti siano stati rimessi per la dichiarazione di fallimento.
07-09-2017 14:16
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