Deve ritenersi tempestiva l'opposizione alla dismissione di bandiera notificata entro il sessantesimo giorno a mezzo ufficiale giudiziario 'la capitaneria di porto che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione di alienazione della nave.
Tribunale Trapani, 20/03/2007,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani - Sezione Civile nella persona del giudice
monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 426 del Ruolo generale degli
Affari contenziosi dell'anno 2004, vertente
TRA
R.A.I.A.R. S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.
01384100812), con sede in Trapani alla Via S. n. 65, elettivamente
domiciliata in Trapani alla Via Scarlatti n. 9 presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Murana che la rappresenta e difende in virtù di
procura a margine dell'atto di citazione,
ATTRICE
E
1) LOCAFIT - LOCAZIONE MACCHINARI INDUSTRIALI S.P.A. in persona del
legale rappresentante p.t. (P.I. 00862460151), con sede in Milano al
C. I. n. 15; 2) BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. in persona
del legale rappresentante p.t. (P.I. 00920451002), con sede in Roma
alla Via V. V. n. 119, rappresentate e difese la prima in virtù di
procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e la
seconda in virtù di procura per Notar L. rep. n. 136817 del 3/5/2004
dagli avv.ti Giuseppe Loffreda, Giorgio Grasso e Massimo Piacentino,
tutti elettivamente domiciliati in Trapani alla Via S. Giovanni Bosco
n. 6 presso lo studio di quest'ultimo,
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'attrice: "in via istruttoria per l'ammissione dei mezzi di
prova richiesti con la memoria ex art. 184 c.p.c. ... e ... nel
merito ... come in atto di citazione". Con vittoria di spese.
Per le convenute: "come in comparsa di risposta, memoria ex art. 180
2° comma c.p.c., memoria ex art. 183 V° comma c.p.c.". Spese refuse.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18-26/3/2004 la R.A.I.A.R. s.r.l. conveniva in giudizio la Locafit s.p.a. e la BNL s.p.a. "in linea principale" per sentire "dichiarare ... il [proprio] diritto d'escutere il fideiussore condebitore solidale e conseguentemente di partecipare all'assegnazione delle somme", con condanna della BNL s.p.a. al pagamento di euro 31.705,18, oltre interessi, ed "in linea subordinata" per sentir "condannare la Locafit s.p.a. a titolo di suo ingiustificato arricchimento a pagare ... la somma di euro 28.560,23 ... pari al controvalore rimasto impagato dei lavori eseguiti, oltre interessi legali". A sostegno della domanda l'istante esponeva che "nell'anno 2001 [aveva] eseguito per conto della CO.NA.TIR. s.p.a., società armatrice della M/N "C. E", lavori di rettifica e riparazioni [d]ei motori della "C. E" per l'importo complessivo di euro 42.867,97" e che, "a fronte d[i tale] debito ... la Conatir s.p.a. [aveva versato] in più soluzioni ed in un arco temporale ... dal 16/7/01 al 19/08/02 la complessiva somma di euro 14.307,74=, restando così debitrice del residuo di euro 28.560,23= (oltre interessi legali)"; che "per il credito de quo" essa aveva chiesto ed ottenuto nei confronti della CO.NA.TIR. s.p.a. decreto ingiuntivo che, già provvisoriamente esecutivo, era divenuto definitivo per mancanza di opposizione; che "con avviso pubblicato il 4/7/2003 la Capitaneria di Porto di Trapani [aveva] reso noto a chi ne aveva interesse l'intendimento dela proprietaria Locafit s.p.a.] di vendere a cittadini stranieri la motonave "C. E" iscritta al n 743 delle matricole di Trapani"; che essa "[aveva proposto] opposizione alla dismissione di bandiera a norma dell'art. 156 c.n. mediante atto di opposizione notificato alla capitaneria il 2/9/03"; che "la dismissione della bandiera era stata richiesta con la procedura d'urgenza di cui all'art. 156 comma 4° c.n., disposizione a mente della quale il proprietario richiedente la dismissione deve depositare fideiussione bancaria di ammontare pari al valore della nave a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati da terzi nei confronti del proprietario e/o dell'armatore" e "nella specie la garanzia" in questione era stata "rilasciata dalla B.N.L."; che essa aveva fatto "seguire all'opposizione una diffida -messa in mora spedita alla BNL, alla Locafit s.p.a. ed alla Co.Na.Tir. s.p.a. ..., chiedendo al fideiussore se e come intendeva estinguere il debito che aveva garantito"; che "nulla [avevano eccepito] la condebitrice Co.Na.Tir. s.p.a. e ... il fideiussore B.N.L., mentre la Locafit s.p.a. con sua nota del 16/12/2003 [aveva avversato] l'opposizione ... assume[ndo] che l'opposizione era stata tardivamente proposta in data 3/9/03 ...[,] ... che a norma dell'art. 156 c.n. la fideiussione rilasciata ai fini della dismissione della bandiera vale[va] solo a coprire i creditori privilegiati ... [e] che comunque la fideiussione rilasciata dalla B.N.L. garantiva solo i crediti privilegiati"; che "medio tempore la nave, ottenuta la dismissione della bandiera con la procedura d'urgenza, [aveva lasciato] il porto di Trapani e nello stesso frangente il Tribunale di Trapani ... [aveva dichiarato] il fallimento della Co.Na.Tir s.p.a. con sentenza del 27/1072003"; che, tuttavia, "contrariamente a quanto ex adverso sostenuto l'art. 156 c.n. non condiziona[va] la facoltà di proporre opposizione alla dismissione della bandiera all'esistenza del privilegio" e che "a norma" del medesimo articolo "se sorge[va] contestazione sull'opposizione alla dismissione il credito dell'opponente [doveva] essere accertato con sentenza passata in giudicato e ... in assenza di specifiche disposizioni in materia [dovevasi] ritenere ... la competenza territoriale ... [del] Tribunale nella cui circoscrizione [era] compreso l'ufficio del registro di iscrizione della nave"; che era "solidalmente obbligata al pagamento del credito vantato ... la Banca Nazionale del Lavoro che, dando attuazione al disposto dell'art. 156 c.n. ed al precipuo fine di fare ottenere alla proprietaria l'autorizzazione alla dismissione della bandiera con la procedura d'urgenza, [aveva] depositato fideiussione a garanzia del soddisfacimento dei crediti vantati da terzi e da questi fatti valere con l'opposizione alla dismissione"; che, infine, "la domanda ... proposta introduce[va] un'azione nei confronti del condebitore solidale e di conseguenza, non vertendosi in nessuna ipotesi di litisconsorzio necessario, non giova[va] convenire in giudizio la curatela fallimentare nei cui confronti il credito [sarebbe stato] accertato in sede di verifica dello stato passivo nei modi [di] cui [al]l'art. 61 l.f.".
Si costituivano la BNL s.p.a. e la Locafit s.p.a., eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, atteso che "quando la RAIAR [aveva] promosso il presente giudizio (...) - ma anche prima, quando la stessa [aveva] presentato l'opposizione alla dismissione di bandiera (...) - la Nave era stata già cancellata (...) dal registro navale di Trapani, perdendo qualsiasi collegamento con il territorio italiano, in generale, e con la circoscrizione d[ell'odierno] Tribunale, in particolare". Nel merito deducevano che la "RAIAR [aveva] fatto opposizione alla dismissione di bandiera della Nave oltre il ... termine di 60 giorni", posto che "la Capitaneria di Porto di Trapani [aveva] ... ricevuto l'atto di opposizione ... solo il 3 settembre 2003 a termini di legge ormai scaduti da un giorno"; che, inoltre, il "credito vantato da RAIAR nei confronti di Conatir non [era] ... opponibile alla dismissione di bandiera della Nave ai sensi dell'art. 156 cod. nav.", concernendo esso solo i "crediti privilegiati ex art. 552 cod. nav." e "gli altri diritti di credito ... di natura personale, ovvero intercorrenti tra il creditore e il proprietario della nave stessa", con esclusione dei "crediti personali che terzi [avevano] nei confronti dell'armatore non proprietario"; che l'azione di ingiustificato arricchimento "avanzata in via subordinata da RAIAR, ..., per il suo carattere sussidiario, non [era] proponibile", avendo l'attrice "già intrapreso nei confronti del debitore [CO.NA.TIR.] un giudizio monitorio" e "presentato, per lo stesso credito ..., istanza di ammissione allo stato passivo del Fallimento Conatir" e non avendo comunque "provato l'arricchimento (senza causa) ricevuto da Locafit per effetto dei lavori eseguiti sui motori della Nave". Chiedevano, pertanto, "in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio", essendo "competente il Tribunale di Milano" e "nel merito" rigettare le domande proposte da parte attrice.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del 30/6/2006, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La competenza per territorio.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito sollevata dalle parti convenute con la comparsa di costituzione e risposta.
Al riguardo si osserva, per quanto concerne la domanda proposta in via principale dall'attrice, che il procedimento avente per oggetto l'alienazione ad uno straniero (c.d. "dismissione della bandiera") e la demolizione volontaria di una nave iscritta in un registro navale della Repubblica Italiana e regolato dagli artt. 156 e 160 cod. nav., i quali dettano una disciplina sostanzialmente analoga in entrambi i casi, prevede: a) che il proprietario deve fare la dichiarazione, per ottenere la relativa autorizzazione, all'ufficio di iscrizione della nave, se questa si trova nella Repubblica, o all'autorità consolare, se il natante si trova all'estero; b) che l'autorità che riceve la dichiarazione deve procedere a diversi adempimenti in tema di pubblicità (affissione della dichiarazione negli uffici del porto e, prima della sua abolizione, inserzione nel foglio degli annunzi legali), per mettere coloro che vantano diritti sulla nave in condizione di essere resi edotti della procedura; c) che gli interessati possono proporre le necessarie opposizioni, dal momento che l'autorizzazione alla vendita all'estero o alla demolizione "può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato" e dopo che "i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti", con la conseguenza che la competenza territoriale nelle controversie relative alle predette opposizioni, come nella fattispecie in esame, va individuata facendo riferimento alla circoscrizione del giudice nella quale è compreso l'ufficio del registro di iscrizione della nave. Tale conclusione, in mancanza di una espressa disposizione al riguardo, deve essere adottata per lo stretto collegamento disposto dai suddetti artt. 156 e 160 cod. nav. tra il procedimento amministrativo e il giudizio di opposizione: una siffatta previsione, invero, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso ancorare la competenza territoriale dell'organo giurisdizionale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio del registro di iscrizione della nave, che è delegato a ricevere la dichiarazione di vendita o di demolizione. E alla medesima conclusione deve pervenirsi anche se, per ipotesi, la nave si trovi all'estero, evidente essendo che in tal caso l'opposizione non può essere decisa dall'autorità consolare o da un giudice appartenente ad uno Stato straniero (cfr. Cass. civile n. 4715/98).
Quanto alla domanda subordinata proposta dall'attrice, si rileva che nelle "cause relative a diritti di obbligazione" il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio, al di fuori delle ipotesi dell'art. 28 c.p.c. (in concreto estranee), ha l'onere, non solo di indicare nel suo primo atto difensivo ovvero nella comparsa di costituzione e risposta, secondo quanto è dato desumere dalla formula del capoverso dell'art. 38 c.p c., il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che questo non abbia indicato un determinato "foro" quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. Ne consegue che dalla mancanza di questa indicazione e della tempestiva e specifica contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito formulata dalle parti convenute con la memoria del 5/7/2004 ex art. 180, co. 2 prima parte c.p.c. senza alcun riferimento all'art. 19 c.p.c. deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la competenza di questo Tribunale (cfr. Cass. civile nn. 3586/05, 9192/03, 12465/02 e 1177/02).
2. La tempestività dell'"opposizione".
Ai sensi dell'art. 156 cod. nav. il proprietario che intende alienare la nave deve farne dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave e l'autorità che riceve la dichiarazione provvede a che la stessa venga pubblicata mediante affissione nell'ufficio portuale e inserzione nel foglio annunzi legali della prefettura competente sull'ufficio d'iscrizione, invitando tutti coloro che hanno interesse contrario all'alienazione a proporre opposizione nel termine di sessanta giorni; tale opposizione va proposta in sede amministrativa innanzi all'autorità che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione e va più esattamente definita quale "denunzia" ossia un'esposizione (nella specie proprio su invito esplicito della stessa amministrazione: art. 156 co. 2 cod. nav.) delle ragioni, nonché una dimostrazione documentale della loro base obiettiva per cui l'interessato ritiene che l'amministrazione cui è stata richiesta l'autorizzazione ad alienare (ed invero la c.d. dismissione di bandiera è un procedimento amministrativo che ha per fine principale una valutazione da parte dell'organo competente della convenienza o meno, sotto il profilo del pubblico interesse, dell'uscita dalla flotta italiana del bene "nave", soggetto di per sé, fin dalla sua registrazione nelle matricole o registri nazionali e dall'acquisita condizione di bene "nazionale", all'esercizio da parte dello Stato di determinate potestà funzionali e tale valutazione concerne sia un aspetto generale, quello dell'incidenza che può avere la fuoriuscita del bene sull'economia nazionale, sia un altro aspetto, parimenti rientrante nella tutela dell'interesse pubblico ma più particolare, attinente alla congruità del prezzo dichiarato, dovendo accertarsi la corrispondenza tra il valore del bene esportando ed il corrispettivo convenuto), pur dovendo decidere sulla base della preminente valutazione dell'interesse pubblico, non possa prescindere, in sede di apprezzamento discrezionale, anche dal considerare il pregiudizio che dalla alienazione della nave deriverebbe al denunziante.
La c.d. "opposizione" non è, insomma, altro che una particolare specie di manifestazione, sub specie di dichiarazione documentata, volta a mettere l'amministrazione in grado di valutare compiutamente la fattispecie sottopostale con l'istanza del richiedente e, soprattutto, a "costringerla", in caso di provata esistenza di diritti reali o di credito, ad adottare nell'ambito della sua discrezionalità quelle provvidenze che appunto l'art. 156 co. 4 e 5 cod. nav. consente di disporre.
Tale essendo la sua funzione, è allora necessario e sufficiente che l'opposizione sia portata a conoscenza della pubblica amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della dichiarazione, con la conseguenza che, non prevedendo l'art. 156 alcuna particolare modalità di comunicazione, deve ritenersi tempestiva l'opposizione notificata entro il sessantesimo giorno a mezzo ufficiale giudiziario alla Capitaneria di Porto che ha proceduto alla pubblicazione, essendo tale meccanismo pienamente idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto ingresso di quella particolare "dichiarazione" che è l'opposizione nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità della pubblica amministrazione e rimanendo mera attività interna quella di apposizione in data diversa di un determinato numero di protocollo sul medesimo atto di opposizione.
3. La fondatezza dell'"opposizione".
L'art. 156 cod. nav. prevede che se entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione può essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. Tuttavia, in caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave può essere cancellata prima della scadenza del predetto termine subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione; in questo caso la fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556 cod. nav. e degli altri diritti fatti valere nel termine previsto di giorni sessanta.
Orbene, tale norma che in verità si caratterizza per una formulazione imprecisa e scarsamente lineare contiene a ben vedere precetti distinti che attengono: 1) alla sequela procedimentale amministrativa richiesta e costituita dalla pubblicazione, dalla eventuale denunzia in via, impropriamente chiamata, di "opposizione" da parte degli interessati delle situazioni che ostano, sotto il profilo della tutela degli interessi privati, alla concessione dell'autorizzazione e dalla verifica d'ufficio dell'insussistenza delle medesime situazioni ostative; 2) all'intervento, sempre possibile, per espressa previsione di legge, su domanda della parte più diligente, dell'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione per imporre, in caso di inerzia della p.a., quelle provvidenze e/o adeguate garanzie a tutela degli interessi privati dei singoli che verrebbero compromessi dalla richiesta di autorizzazione alla dismissione di bandiera e conseguente alienazione della nave; 3) alle impugnazioni in sede amministrativa propriamente dette dei provvedimenti della p.a. sia perché non corrispondenti all'interesse collettivo sia perché contrastanti con il dovere di sospensione del procedimento imposto dalla legge; 4) alla fase contenziosa ordinaria che si svolge davanti all'autorità giudiziaria ordinaria allorché, a seguito della denunzia - opposizione di cui sub 1, il richiedente o il denunziante adiscono il giudice ordinario per sentir dichiarare rispettivamente l'insussistenza o l'esistenza del diritto o del credito posto a base della denunzia.
Quanto alla legittimazione ad "opporsi", si osserva che i soggetti che possono avere un interesse contrario all'alienazione vanno identificati nei titolari di diritti reali di godimento (usufrutto) o di garanzia (ipoteca, privilegio speciale) sulla nave, nonché nei titolari di semplici diritti di credito, non assistiti dallo ius sequelae, nei confronti del proprietario della nave, atteso che nell'ipotesi in cui la nave cambi nazionalità il pericolo di perdere le garanzie del credito è comune a tutti i predetti creditori, non potendo sempre il diritto di credito essere esercitato successivamente al mutamento di bandiera ed essendo viceversa evidente l'interesse di tutti i creditori ad opporsi all'uscita della nave dal patrimonio del loro debitore.
La legittimazione in questione spetta altresì al fideiussore del proprietario debitore, posto che il fideiussore è anch'esso un creditore del medesimo, sia perché pagando il debito del debitore ha diritto di regresso contro costui ed anzi di surrogarsi nei diritti del creditore contro lo stesso, sia perché, ancor prima di aver pagato, ha diritto, nei casi previsti dall'art. 1953 c.c., di agire contro il debitore; al locatario della nave, che è un creditore del locatore rispetto alla prestazione che costui gli deve ex art. 376 cod. nav. e che, mutando la legge nazionale della nave a seguito dell'alienazione, potrebbe non essere più in grado di azionare nei confronti dell'acquirente straniero la garanzie previste a favore del conduttore dagli artt. 1599 e 1603 c.c.; ed al noleggiatore della nave, potendo il compratore, in mancanza di un impegno al riguardo, non rispettare il noleggio in corso e residuando in tal caso al noleggiatore la sola azione di danni verso il venditore, suo contraente.
Orbene, nel caso di specie, la R.A.I.A.R. s.r.l. che non vanta alcun diritto di usufrutto e/o ipoteca sulla nave "C. E" di proprietà della Locafit s.p.a. e che non riveste la qualità di fideiussore del proprietario e/o di locataria e/o noleggiatrice della nave medesima, ha proposto opposizione deducendo di aver "eseguito per conto della CO.NA.TIR. s.p.a., società armatrice della M/N "C. E" di proprietà della Locafit s.p.a., lavori di rettifica e riparazioni [dei] motori ... per l'importo complessivo di euro 42.867,97" e di essere rimasta creditrice della "Conatir s.p.a. ... dell'importo residuo di euro 28.560,23= (oltre interessi legali)".
E tuttavia tale credito non può né ritenersi assistito da privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 552 nn.1) e 6) cod. nav., atteso per un verso che le spese per lavori di riparazione dei motori di una nave non rientrano con tutta evidenza nel novero delle "spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione", dovendosi chiaramente identificare gli "atti conservativi" con le misure cautelari del sequestro giudiziario e/o conservativo e potendo invece il privilegio sussistere ove si tratti di "spese ... di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto" (circostanza questa neppure dedotta dalla parte attrice), e per altro verso che non sussiste il privilegio riconosciuto dall'art. 552 n. 6 cod. nav. ove il creditore non fornisca la prova che le forniture siano state ordinate dal comandante (e non dall'armatore), che il comandante abbia agito in virtù dei suoi poteri legali e che le forniture fossero necessarie per la conservazione della nave o la continuazione del viaggio (vedi Tribunale Genova 28/4/1995), né qualificarsi quale debito del proprietario, posto che la stessa R.A.I.A.R. afferma nell'opposizione e in atto di citazione di aver "eseguito per conto della CO.NA.TIR. s.p.a., società armatrice della M/N "C. E"" (pag. 1 dell'atto di citazione"), "di proprietà della "Locafit s.p.a."" (pag. 1 dell'opposizione), lavori "di rettifica e riparazioni [dei] motori" e che la presunzione fino a prova contraria che il proprietario sia anche armatore della nave in tanto può sorgere in quanto manchi la dichiarazione di armatore da parte di chi ne ha assunto effettivamente la qualità, con la conseguenza che incombe a colui il quale di tale presunzione intende valersi fornire la prova che chi ha assunto in fatto la qualità di armatore non ha provveduto alla prescritta dichiarazione.
Deve, pertanto, escludersi che parte attrice sia legittimata a proporre opposizione ex art. 156 cod. nav. e per l'effetto ad escutere la fideiussione rilasciata dalla BNL s.p.a. a garanzia del "pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto" di giorni sessanta (art. 156. co. 5 cod. nav.).
4. L'arricchimento senza causa.
Premesso che il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento non preclude la possibilità di introdurla in via subordinata ad altra azione fondata su titolo specifico, con la precisazione tuttavia che la relativa domanda può essere accolta solo ove l'altra sia rigettata per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, si osserva che nel caso di specie la RA.I.A.R. s.r.l. ha esercitato l'azione sussidiaria di cui all'art. 2041 c.c. non già nei confronti della propria debitrice CO.NA.TIR. s.p.a. che, secondo la stessa prospettazione dei fatti offerta dall'attrice, le avrebbe commissionato i lavori di riparazione e rettifica dei motori, bensì nei confronti della terza Locafit s.p.a., proprietaria della nave "C. E", concessa in locazione finanziaria alla E.F.IMM. s.r.l. e sub locata alla CO.NA.TIR. s.p.a. (circostanza questa che non appare controversa tra le odierne parti in causa), poi fallita, sostenendo l'arricchimento "indiretto" della Locafit s.p.a. per "la somma di euro 28.560,23= (...) pari al controvalore rimasto impagato dei lavori eseguiti, oltre interessi legali dalle fatture al soddisfo" (pag. 7 dell'atto di citazione).
Orbene, al riguardo si osserva che se è vero che l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante, quando l'arricchimento sia stato conseguito dal terzo in via meramente di fatto (e perciò gratuita) nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato" e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, è altrettanto vero che la predetta azione è invece inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso, poiché la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., non si identifica con il danno soggettivamente ingiusto subito dalla parte "depauperata", ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, per cui sussiste detta causa giustificatrice anche se essa derivi da un contratto intercorrente non tra il depauperato e l'arricchito, ma tra questi e un terzo, almeno finché tale rapporto non sia annullato, rescisso, risolto.
Ne consegue che la R.A.I.A.R. s.r.l. che ha eseguito i lavori su incarico della CO.NA.TIR. s.p.a., armatrice e sub conduttrice della nave, non può, ove la sub conduttrice non l'abbia soddisfatta del suo credito e si sia poi rivelata insolvente, rivalersi con l'azione di indebito arricchimento verso la Locafit s.p.a., locatrice della medesima nave, trovando il vantaggio di quest'ultima causa giustificativa nel rapporto di locazione intercorso con la conduttrice E.F.IMM. s.r.l. a sua volta sub locatrice rispetto alla CO.NA.TIR. s.p.a., e ciò in quanto anche nell'ipotesi di sublocazione l'incremento patrimoniale trova pur sempre la sua causa giustificatrice, seppure in via indiretta e derivata, nell'originario contratto di locazione che è altresì la fonte del contratto derivato di sublocazione (cfr. Cass. civile nn. 11501 e 7627/02).
Va, inoltre, precisato che ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa, e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito, nonché in base alle prove offerte dal richiedente se ed in quanto vi sia stato vantaggio economico di una parte cui abbia fatto riscontro l'impoverimento dell'altra, laddove viceversa la R.A.I.A.R. s.r.l. si è limitata a produrre in giudizio le fatture dalla stessa emesse per i "lavori di rettifica e riparazione [dei] motori della "C. E"" ed a chiedere la condanna della Locafit s.p.a. "a titolo di suo ingiustificato arricchimento a[l] paga[mento] ... [del]la somma di euro 28.560,23= (...) pari al controvalore rimasto impagato dei lavori eseguiti".
5. Le spese processuali.
Il comportamento processuale delle parti e le ragioni della decisione consigliano l'integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani - Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla R.A.I.A.R. s.r.l. nei confronti della Locafit s.p.a. e della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., così provvede:
- getta le domande proposte dalla parte attrice;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, il 23/2/2007.
Il Giudice Unico
Dott.ssa Caterina Bordo
24-07-2017 22:16
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