Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - In genere notifi...
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - In genere notifica della copia informatica dell'atto formato su supporto analogico - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Necessità - Esclusione - Deposito del ricorso - Mancata adozione di modalità telematiche - Prova dell'avvenuta notificazione - Modalità.
Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell'atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale, secondo le disposizioni vigenti “ratione temporis” (nella specie, art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005). Qualora il deposito del ricorso per cassazione non sia fatto con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., dell'avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito – in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti – del messaggio di trasmissione a mezzo Pec, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall'art. 6, comma 2, del Dpr n. 68 del 2005.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 19 dicembre 2016 n. 26102
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza