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Sentenza

È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'afferm...
È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per- la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 7588/18; depositata il 28 marzo
In materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell'affermare i seguenti
principi. È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per
l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo
straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga
plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo
straniero per- la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione
della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sezione 6-1 n. 3676 dell'8 marzo
2012). In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorità
procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale
dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi
in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che
abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione
nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo
viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione
immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana
da parte dell'interessato (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24170 del 29 novembre
2010).» Nella specie, a fronte della mancata traduzione, il giudice del merito si è
limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente
contattato un legale e predisposto le sue difese, argomento del tutto
incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato.
Accolto il primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la pronuncia
impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito,va decisa nel
merito la controversia, con l'annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese dell'intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza della Prefettura e sono liquidate a favore dello Stato, atteso che il
ricorrente risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Avv. Antonino Sugamele

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