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Sentenza

Il nuovo regolamento dei droni....
Il nuovo regolamento dei droni.
Il nuovo regolamento.
 Il regolamento UE 1139 consente dei margini di flessibilità agli Stati membri in quanto demanda alle autorità nazionali la definizione di alcuni parametri nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità.
Il regolamento approfondisce la tematica della protezione dei dati personali, la formazione degli operatori, la progettazione, produzione, manutenzione, l'esercizio di areomobili e gli obblighi di registrazione (Sezione VII – artt. 55- 58 e allegato IX) e definisce all'art. 55 i requisiti essenziali degli aeromobili senza equipaggio e prevede l'intervento della Commissione attraverso specifici atti di esecuzione.
Il regolamento richiama, infatti, l'attenzione degli operatori alla problematica della protezione dei dati personali e prevede che le norme riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire al rispetto dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione, in particolare il rispetto della riservatezza e della vita familiare, sancito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 TFUE, e disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il regolamento definisce requisiti riguardanti l'immatricolazione degli aeromobili senza equipaggio e dei loro operatori in considerazione dei rischi che gli aeromobili senza equipaggio possono presentare per la sicurezza, la riservatezza, la protezione dei dati personali, la security o l'ambiente.
Vengono introdotti sistemi nazionali d'immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili in cui dovrebbero essere conservate le informazioni, compresi gli stessi dati di base, riguardanti gli aeromobili senza equipaggio e relativi operatori immatricolati conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione adottati sulla base del medesimo. I sopra sistemi nazionali di immatricolazione sono implementati nel rispetto del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali.
Viene specificato che le informazioni conservate in detti sistemi d'immatricolazione devono essere facilmente accessibili.
Gli operatori dei droni dovranno essere registrati in specifici elenchi nazionali se utilizzano ai sensi del punto 4.2 dell'allegato IX:
a) aeromobili senza equipaggio che, in caso di impatto, possono trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80 joule;
b) aeromobili senza equipaggio, il cui utilizzo comporta rischi per la riservatezza, la protezione dei dati personali, la security o l'ambiente.
Il regolamento che entrerà in vigore in data 11 settembre 2018 mette al centro l'analisi dei rischio connessa al peso del drone, alle operazioni e al contesto ed indica una serie di misure preventive organizzative e tecniche che comprende anche la protezione da interferenze elettroniche comprensive anche di  equipaggiamenti di comunicazione e anticollisione (funzione “detect and avoid”). Le nuove norme confermano il ruolo primario dell'adozione di un adeguato sistema di gestione da parte delle organizzazioni atto a garantire la conformità ai requisiti essenziali e al fine di monitorare e presidiare i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente il sistema. Il regolamento in oggetto conferma l'importanza della formazione degli operatori che costituirà una nuova sfida che coinvolgerà enti pubblici, imprese e cittadini e che consentirà alle imprese e operatori di potersi esprimere al meglio nella sfida di conquistare nuovi mercati europei.
Avv. Antonino Sugamele

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