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Sentenza

La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell...
La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c..
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 12477/18; depositata il 21 maggio
Lo scopo della clausola di intrasferibilità non sarebbe quello di assicurare in ogni caso all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma quello di impedire la circolazione del titolo, e tanto troverebbe conferma nell'art. 73 I.a. che, proprio perché l'assegno non trasferibile non può essere azionato da un portatore di buona fede, ne esclude l'ammortamento, conferendo nel contempo al prenditore, ma solo come conseguenza indiretta, la maggior sicurezza di poterne ottenere un duplicato denunciandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario o al traente.
Avv. Antonino Sugamele

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