Nullità della citazione. Gli ultimi orientamenti.
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 (Rv. 622361)
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 (Rv. 622362)
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. (Nella specie, concernente azione revocatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente di società fallita, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ritenuta l'indeterminatezza degli atti a titolo oneroso, nonché di altri atti estintivi di debiti, di cui la curatela attrice chiedeva, in modo del tutto imprecisato, la revoca, ha, invece, giudicato sufficientemente determinati, ai fini dell'individuazione del "petitum", alcuni pagamenti espressamente riferiti a versamenti effettuati dalla medesima società su un ben identificato conto corrente bancario).
Con la pronuncia sopra riportata sub rv. 622361, le Sezioni Unite hanno ricomposto il contrasto di giurisprudenza quanto alla possibilità che, con particolare riferimento all'individuazione dell'oggetto della domanda, il giudice di cassazione svolga un esame diretto degli atti processuali di cui si discute, piuttosto che limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione esposta in argomento dal giudice di merito. In precedenza, nello stesso senso di cui al principio affermato dalle S.U., si vedano Cass. n. 7089 del 1999 - rv. 528415 e Cass. n. 15817 del 2004 - rv. 576759; in senso difforme cfr., invece, Cass. n. 7479 del 2003 - rv. 563076 e Cass. n. 7074 del 2005 - rv. 580230. Sul tema, si vedano anche: Cass. n. 978 del 2007 - rv. 596924, Cass. n. 27670 del 2008 - rv. 605617, Cass. n. 11477 del 2010 - rv. 613519 e Cass. n. 5876 del 2011 - rv. 617196.
Sez. U, Sentenza n. 20934 del 12/10/2011 (Rv. 619010)
Il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata "come sentenza contenuto", per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell"actio" o dell'"exceptio nullitatis", consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.
Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 (Rv. 612564)
La citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 cod. proc. civ., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall'art. 182 cod. proc. civ., ma dagli artt. 164, comma 2, e 156, comma 3, cod. proc. civ.; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell'appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.
Con la pronuncia sopra riportata, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in ordine all'interpretazione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., nella specie sul punto relativo alla sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto non costituitosi. In precedenza, nello stesso senso della soluzione adottata dalle Sezioni Unite, v. Cass. n. 11317 del 2009 - rv. 608269; in senso difforme, v. invece Cass. n. 7746 del 1997 - rv. 506871 e Cass. n. 1947 del 2003 - rv. 560350.
27-12-2018 20:28
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