Tamponamento a catena: se il sinistro coinvolge una colonna di auto in sosta non si applica l'articolo 20154 c.c..-
in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo
comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli
(tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo
l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (cfr. Cass. 4021 del 2013). Ora nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto di dover applicare il principio previsto dall'art. 2054 secondo comma c.c.. Ma tale conclusione è errata, alla luce della pacifica dinamica del sinistro.
23-06-2018 21:20
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