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Fallimento. Le soglie minime e massime di fallibilità...
Fallimento. Le soglie minime e massime di fallibilità
SOGLIE MINIME: INQUADRAMENTO

    I criteri di valutazione dell'attivo sono quelli prescritti nell'art. 2423 bis c.c.:
        → principi generali della competenza
        → della prudenza
        → della valutazione separata degli elementi eterogenei

SOCIETÀ DI PERSONE

    L'attivo patrimoniale, ai fini fallimentari, va stabilito utilizzando i riferimenti di cui all'art. 2424 c.c.

RICAVI LORDI

    Attribuzioni patrimoniali conseguite da un'impresa che trova giustificazione e fondamento nei beni che essa cede o nei servizi che essa rende a soggetti terzi
    La fattispecie più rilevante dei ricavi è costituita dal fatturato

SOGLIE MASSIME

    Le imprese aventi requistiti dimensionali specifici sono soggette ad una disciplina concorsuale ad hoc
    I requisiti dimensionali in oggetto sono i seguenti:
        → numero di lavoratori subordinati superiore a 200 (occupati da non meno di un anno, ivi inclusi quelli ammessi al trattamenti di cassa integrazione guadagni)
        → debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio

1. Le soglie minime di fallibilità: l'attivo patrimoniale

Per la definizione di attivo patrimoniale deve aversi riguardo alla norma contenuta nell'art. 2217 c.c., secondo cui "l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili …".

Sembra ragionevole ritenere che l'attivo patrimoniale, cui si riferisce la norma fallimentare, sia l'attivo risultante dai conti annuali e più precisamente la somma delle voci (da A a D) dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c. (Cass. 16.06.2016, n. 12455).

La giurisprudenza di merito ha, peraltro, adottato una propria nozione di attivo patrimoniale, qualificando lo stesso come "il valore assunto alla fine dell'esercizio dal complesso dei beni relativi all'impresa dal cui potenziale produttivo scaturiscono i ricavi che essa consegue" (Trib. Udine 13.1.2012). La giurisprudenza di legittimità ai fini dell'accertamento del criterio dimensionale dell'attivo patrimoniale, ha ritenuto debba tenersi conto delle poste attive del bilancio, non limitandosi ad attribuire un valore contabile alla mera consecuzione di fatti storici (Cass., 15.12.2011, n. 27088). Inoltre, si è parimenti precisato che, per la determinazione dell'attivo patrimoniale, occorra fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'unica (ovvero della prima) istanza di fallimento (Cass., 14.1.2016, n. 501; Cass., 27.5.2015, n. 10952). Tale riferimento agli ultimi tre esercizi non opera invece in relazione al parametro dell'indebitamento (Cass., 8.2.2018, n. 3158; Cass., 13.09.2016, n. 17951).

I criteri di valutazione dell'attivo sono, innanzitutto, quelli prescritti nell'art. 2423 bis c.c. e quindi i principi generali della competenza, della prudenza e della valutazione separata degli elementi eterogenei.

Consolidato è nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l'insussistenza dei requisiti dimensionali deve essere provata dall'imprenditore fallendo (Cass. civ., 23.3.2018, n. 7372; Cass. civ., 19.7.2016, n. 14724). Per la giurisprudenza di merito, si veda App. L'Aquila 15.7.2016.
Esempi
2. Società di persone

L'attivo patrimoniale, ai fini fallimentari, va stabilito utilizzando i riferimenti di cui all'art. 2424 c.c. e quindi, ad esempio, le immobilizzazioni andranno considerate al netto delle quote di ammortamento, i crediti ed il magazzino al netto dei fondi di svalutazione.

Mentre per le società di persone e di capitali sussiste una perfetta uguaglianza fra i beni descritti in inventario e i beni relativi all'impresa ed alla sua attività, così non è per le imprese individuali, posto che i beni estranei all'impresa devono essere riportati nell'inventario. Ne conseguirebbe che, in base ad un criterio meramente letterale, tali beni potrebbero configurarsi quali vere e proprie attività patrimoniali.

Secondo un'opinione dottrinale, il trattamento giuridico della fattispecie, riguardante l'impresa individuale, coinciderebbe con quello delle società personali, restando, dunque, esclusi dal concetto di attivo patrimoniale i crediti verso i soci per i versamenti non effettuati e i ratei e risconti attivi nonché il patrimonio dei soci. Quest'ultimo resterebbe aggredibile con il beneficio della preventiva escussione, per soddisfare i creditori della società [Sciacca M., La Riforma fallimentare: presupposti per la dichiarazione di fallimento e istruttoria prefallimentare, Relazione per i Corsi di formazione decentrata del C.S.M., 2007, 7].

Per altro verso, va rilevato che nel caso di plurime e distinte realtà aziendali, riferibili ad un unico imprenditore, è stato esattamente ritenuto che l'accertamento dei parametri va riferito alla somma di tutti i compendi aziendali.
3. Ricavi lordi

In relazione alla soglia di euro 200.000 di ricavi lordi, il termine "ricavi" non è definito in diritto, dovendosi far ricorso alle scienze aziendalistiche, secondo le quali "i ricavi sono componenti positivi del reddito che vanno connessi alla cessione di beni e servizi ad economie esterne all'impresa" [Balestri, 10].

In questo senso, la nozione giuridica di ricavo può essere enunciata come un'attribuzione patrimoniale conseguita da un'impresa che trova giustificazione e fondamento nei beni che essa cede o nei servizi che essa rende a soggetti terzi. Entrano così a far parte dei ricavi:

    il corrispettivo di cui all'art. 2225 c.c. per il contratto d'opera nel lavoro autonomo;
    il prezzo nei contratti sinallagmatici o a prestazioni corrispettive di cui all'art. 1470 c.c. ;
    la rendita;
    l'interesse;
    l'affitto di cose produttive come un ramo d'azienda;
    la locazione;
    i dividendi;
    le plusvalenze e le sopravvenienze;
    i proventi di operazioni di compravendita con obbligo di cessione a termine;
    i proventi delle operazioni in valute estere;
    le royalties, ecc.

Naturalmente la fattispecie di gran lunga più rilevante dei ricavi è costituita dal fatturato, vale a dire il prezzo della cessione dei beni che sono oggetto dell'attività dell'impresa. Il più delle volte ai fini del fallimento sarà sufficiente considerare solo tale voce.

L'entità dei ricavi va accertata utilizzando il medesimo criterio dell'attivo patrimoniale ed applicando quindi i principi generali di competenza ed asimmetria, con riferimento alla tavola del conto economico così come disciplinato dal codice civile all'art. 2525, con l'avvertenza che anche per le imprese individuali e per le società personali, che hanno strutture libere, andrà utilizzato lo stesso schema.

La legge fallimentare fa espresso riferimento ai "ricavi lordi".

I ricavi lordi si ottengono senza dedurre dalla voce i costi di diretta imputazione, che siano stati eventualmente detratti, quali spese di trasporto, assicurazioni, canoni (di segno opposto) che invece, secondo corretti principi contabili, vanno allocate nei costi in corrispondenza della voci di appartenenza [Fortunato S., Rilievi sulle principali novità della riforma del fallimento, in Dir. fall., 2006, 1027 ss.].
Giurisprudenza

Nella casistica restituita dalla giurisprudenza assumono rilevanza in tema di requisiti oggettivi per l'assoggettabilità al fallimento:

    i beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rilevano ai fini della determinazione dell'attivo patrimoniale con onere per l'imprenditore di dimostrare attraverso i dati contabili e contrattuali, che i beni in leasing utilizzati nel processo produttivo non possano considerarsi parte dell'attivo patrimoniale, in ragione delle condizioni, anche temporali, del loro utilizzo, tenendo conto del loro valore residuo e del prezzo finale di riscatto (Trib. Terni 4.7.2011, in Fall., 2011, 1427).
    nella valutazione del capitale investito, ai fini dell'esclusione dall'assoggettabilità, gli immobili iscritti alle poste attive dello stato patrimoniale devono essere valutati con criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio e non al criterio del valore di mercato al momento del giudizio (Cass., 1.10.2015, n. 19654; Cass. 29.10.2010, n. 22146, in Fall., 2011, 438).
    nella nozione di investimenti nell'azienda non deve essere considerato il totale di quelli effettuati nel corso degli anni dall'imprenditore, posto che, a tale stregua, finirebbe con il divenire fallibile anche l'esercente un'attività di modestissime dimensioni protrattasi per lungo tempo, ma occorre verificare se l'attivo, che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ex art. 2424 c.c., negli ultimi tre esercizi sia stato o meno inferiore a euro 300.000. Ciò in quanto il legislatore ha voluto che la ricorrenza di tale presupposto, complementare a quello dei ricavi, fosse riferita ad un periodo prossimo alla manifestazione dell'insolvenza, come confermato dalla circostanza che si tratta dello stesso periodo in relazione al quale, ai sensi del novellato art. 14 l. fall., l'imprenditore che richieda il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie (Cass. 15.1.2015, n. 583; Cass., 23.3.2012, n. 4738).
    ai fini della valutazione dei "ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti" assume rilievo ogni genere di ricavo di impresa, anche se non direttamente imponibile ai fini IVA, purché tale ricavo sia riconducibile all'attività esercitata; depongono a favore di una tale interpretazione il citato dato letterale ("ricavi …, in qualsiasi modo risultanti"), nonché la ratio di esentare dal fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una entità economica e patrimoniale di livello medio-basso (Cass., 19.04.2016 n. 7742; Cass., 27.12.2013 n. 28667 in Fall. 2014, 7, 776, App. Torino 15.6.2010).
    per capitale investito non deve intendersi quello utilizzato per l'acquisto dei mezzi di produzione ma tutto il patrimonio a disposizione dell'imprenditore, indipendentemente dalla circostanza che sia stato trasformato in strumenti per la produzione o sia in attesa di allocazione. Ne segue che anche i crediti devono essere qualificati come investimenti o, meglio, come capitale investito nell'azienda e quindi rilevano ai fini della quantificazione del parametro dimensionale in questione (Cass., 15.1.2015, n. 583; Cass., 29.10.2010, n. 22150).

4. Le soglie minime di fallibilità: il passivo e l'ammontare dei debiti complessivi

L'esposizione debitoria considerata (superiore ad euro 500.000 ) è quella complessiva, comprensiva sia dei debiti scaduti che di quelli non scaduti.

Secondo opinioni diffuse [ex multis, Ferro, 109-118; Sanzo-Bianchi, 54 ss.], tra i debiti rilevanti per l'accertamento della esposizione debitoria rientrano, tra gli altri, quelli indicati alle voci Debiti e TFR del passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c. (per la Cassazione, oltre ai debiti iscritti tra le passività, rilevano anche i debiti contestati, ancora sub iudice. Cfr. Cass. 2.12.2011, n. 25870; Cass. 12.1.2017, n. 601).

A differenza di quanto previsto per le soglie di fallibilità relative all'attivo, non è specificato alcun periodo di riferimento nell'arco del quale stabilire il superamento o meno della soglia di fallibilità. Il riferimento temporale è quindi quello della data del decreto del tribunale di convocazione del debitore di cui all'art. 15 l. fall., tenendo conto dei debiti nel frattempo estinti.
5. Debiti scaduti

Se è accertato dall'istruttoria pre-fallimentare che, nonostante lo stato di insolvenza, l'imprenditore risulti aver contratto e non pagato debiti nel frattempo scaduti per un ammontare complessivamente inferiore adeuro 30.000, non si può far luogo a dichiarazione di fallimento (art. 15, comma 9, l. fall.).

La norma è volta ad evitare dichiarazioni di fallimento che colpiscano imprese di dimensioni molto ridotte e per le quali è presumibile che la procedura fallimentare potrebbe in ogni caso essere infruttuosa, in ragione di una presunzione di mancanza di attività.

Si ritiene che debba essere il debitore a fornire la prova del mancato superamento della soglia in commento.

Peraltro, costituendo il mancato superamento di tale soglia fatto impeditivo per la dichiarazione di fallimento, lo stesso sarebbe rilevabile direttamente dal tribunale ex officio. In tal senso, il tribunale, nel decreto di cui all'art. 15 l. fall., dovrà opportunamente prescrivere che il debitore fornisca un prospetto dei singoli debiti con l'indicazione delle rispettive scadenze. In tal modo, potrà essere valutato l'eventuale superamento del limite di euro 30.000 di debiti scaduti che, insieme allo stato di insolvenza e al superamento di una delle tre soglie di fallibilità, potrà condurre il giudice alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore.
6. Le soglie massime di fallibilità

Le imprese che abbiano requisiti dimensionali specifici sono soggette ad una disciplina concorsuale ad hoc , diversa da quella fallimentare.

Tali imprese possono, infatti, essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999 e di recente modificata a seguito dell'entrata in vigore (avvenuta in data 19.12.2012) della Legge n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012.

I requisiti dimensionali di cui si tratta sono individuati all'art. 2 D.Lgs. n. 270/1999 in:

    numero di lavoratori subordinati superiore a 200, occupati da non meno di un anno, ivi inclusi quelli ammessi al trattamento di cassa integrazione dei guadagni;
    debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
Avv. Antonino Sugamele

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