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Sentenza

Acclarata la responsabilità per omessa vigilanza dell’insegnante dell’alunna, co...
Acclarata la responsabilità per omessa vigilanza dell’insegnante dell’alunna, colpevole nella circostanza di aver consentito alla ragazza di allontanarsi in autonomia dalla classe nonostante fosse palese il suo stato di malessere. Condanna anche per il Ministero dell’Istruzione a risarcire a quest’ultima i danni tutti da essa patiti, patrimoniali e non, questi ultimi oltretutto personalizzati per le straordinarie conseguenze negative derivate alla vita della ragazza da tale spiacevole episodio.
Tribunale Genova, Sent., 19/06/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424/2015 promossa da:

G.G., difeso dall'avv. BENIFEI ISABELLA e dall'avv. MATTEO CANIGLIA COGLIOLO, con domicilio eletto in GALLERIA MAZZINI 7 GENOVA

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA, con domicilio eletto in VIALE BRIGATE PARTIGIANE ,2 16129 GENOVA

CONVENUTO

L.S.P., in persona del legale rappresentante pro tempore

CONVENUTO CONTUMACE

A.E. LIMITED S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. RAFFAELE GAGLIARDI, con domicilio eletto in PIAZZA DANTE 9/23 presso l'avv. ATTILIO FAGIANI

TERZO CHIAMATO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Sulla domanda di accertamento della responsabilità promossa da G.G. nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE convenuto ex art. 1218 c.c. o, in subordine, ex artt. 2048, 2043 c.c.

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

È provato in giudizio che parte attrice G.G., all'epoca del fatto minorenne, frequentate il terzo anno del L.S.P. di La Spezia, in data 19.10.2010, allorchè era in corso il compito in classe di matematica alla presenza dell'insegnante E.R. e dei compagni di classe, abbia cominciato ad accusare malore (cfr. testimonianza C.E.: "Durante la verifica verso le 9.15 -9.20 Gladis chiese alla prof di matematica E.R. di poter andare in bagno dicendo che stava male. La prof rispose che se Gladis voleva andare in bagno avrebbe dovuto consegnare la verifica. Io penso che intendesse che dovesse consegnarla definitivamente. Gladis allora continuò a eseguire la verifica ma dopo circa 15 minuti chiese nuovamente di poter andare in bagno alzandosi spontaneamente per consegnare la verifica. A quel punto al prof R. andandole incontro le strappò dalle mani la verifica e poi guardando Gladis le disse - come sei bianca, vai in bagno prima che mi vomiti qui in classe. Ricordo di aver sollevato lo sguardo verso Gladis in quel momento e di aver visto che era effettivamente molto pallida. Poi l'ho vista uscire dall'aula e a quel punto ha richiuso la porta alle sue spalle....ricordo che Gladis disse - mi sento molto male non ce la faccio più...è vero Gladis barcollava ero io il compagno di banco che dovette spostare il banco per farla passare"; cfr. testimonianza B.G.: "Ricordo che l'attrice aveva chiesto alla professoressa di andare in bagno e ricordo anche che le disse che aveva male facendo un gesto a livello della pancia. A questa sua richiesta la prof. aveva replicato che a questo punto del compito se fosse andata in bagno avrebbe dovuto consegnare il compito e noi alunni sappiamo che poi non è possibile riprenderlo per proseguire il compito in classe, quindi si sarebbe presa il voto in base a quello che aveva fatto fino alla consegna. A quel punto Gladis non ha voluto consegnare per poter proseguire....ricordo che dopo forse mezz'ora dalla prima richiesta Gladis chiese di nuovo alla professoressa di andare in bagno e ricordo di aver sentito dalla sua voce, pur io in quel momento non guardandola, che non stava bene. Ricordo che la prof allora l'ha guardata e le ha detto - è meglio che esci perché sei bianca come il muro. In quel momento mi sono girata e ho constatato effettivamente il pallore della mia compagna. Gladis allora si è alzata ha portato il compito in classe alla cattedra dove si trovava la professoressa ed è uscita. Adr non ricordo se è passata proprio vicino al mio banco per raggiungere la cattedra ma l'ho vista molto bene perché lei era in fondo e mi sono girata e ho seguito il suo percorso fino alla cattedra e mentre si avvicinava si vedeva che si reggeva ai banchi ai quali passava a fianco. Ha lasciato il compito e anche al ritorno camminava tenendosi ai banchi come per tenersi in equilibrio. È quindi uscita dall'aula chiudendosi dietro le spalle la porta mentre la professoressa è rimasta alla cattedra").

È provato, anche mediante acquisizione degli atti del procedimento penale rgn 48/2013, che, una volta uscita dall'aula, parte attrice G.G., perduti i sensi, cadeva violentemente a terra e, una volta rinvenutasi, si trascinava verso il gabbiotto dei collaboratori scolastici (cfr. testimonianza C.G.: "Ricordo che io mi trovavo all'interno della guardiola con una mia collaboratrice e ricordo che la ragazza si era presentata da me che vomitava sangue dalla bocca ed era pallidissima. Ricordo che la ragazza è arrivata barcollando l'abbiamo subito presa, soccorsa e messa sdraiata sulle seggiole e abbiamo chiamato il Direttore. Ricordo che la ragazza diceva che stava male ma si vedeva proprio che stava male. Ricordo che sono quindi andata in classe della ragazza dopo aver bussato e aver detto al prof R. se poteva uscire a vedere la ragazza che sanguinava sangue dalla bocca e la prof. mi ha risposto che lei non poteva perché aveva il saggio in corso e che non poteva lasciare la classe. Io dissi specificatamente alla prof. che la ragazza perdeva sangue dalla bocca").

È provato che, a seguito del trauma, parte attrice G.G. riportava un trauma facciale con frattura del condilo mandibolare di sinitro, frattura smalto dentale 11 - 21 -23 con giorni 30 di prognosi (cfr. referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale locale) e che, dal 21 ottobre al 25 ottobre 2011 parte attrice G.G. veniva ricoverata presso la struttura complessa di chirurgia maxillo - facciale presso l'Ospedale Galliera di Genova ove veniva trattata la frattura del condilo mandibolare.

Degli esiti della caduta, ascrivibile a responsabilità civile dell'insegnante, dedotta sia a titolo contrattuale che extra-contrattuale, parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE deve essere chiamato a rispondere ex 61, co. 2, L. n. 312 del 1980 (in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, comma 2, L. 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno - nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, c.c.- ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso - Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067, Cass. civ., Sez. U., 27 giugno 2002, n. 9346).

Con l'iscrizione presso un istituto scolastico, infatti, sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l'obbligo per l'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, durante la fruizione della prestazione scolastica in ogni sua espressione (in tutte le sue espressioni, gita scolastica compresa v. Cass., 15/2/2011, n. 3680). La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).

L'istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi. E' in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa.

Il titolo della responsabilità, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente: contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680, in Resp. civ. e prev., 2011, 1562, con nota di Cocchi. Cass. civ., 11 novembre 2003, n. 16947, in Enti pubbl., 2005, 627).

Sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'Amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24997).

La prova di non avere potuto impedire il fatto si fonda sulla valutazione del comportamento del responsabile, che dimostri di avere adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire il compimento di fatti illeciti da parte del minore capace di intendere e volere (Cass. 10 febbraio 1987 n. 1427) - essendo necessaria l'imprevedibilità della condotta dell'allievo e non il semplice carattere improvviso - nonché di avere esercitato una attività di vigilanza commisurata all'età e al grado di maturazione del minore stesso, una responsabilità, comunque, fondata, secondo la giurisprudenza, sulla culpa in vigilando (Cass. 22 aprile 2009 n. 9542, secondo cui " per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 c.c., grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale ". Sempre nella direzione della culpa in vigilando Cass. 26 aprile 2010 n. 9906, statuendo in ordine alla responsabilità di un maestra di scuola materna).

Per andare esenti da responsabilità i soggetti indicati nell'art. 2048 c.c. devono, allora, provare di avere adeguatamente vigilato sul minore, dimostrando l'adozione di tutte le misure idonee, sia sotto il profilo organizzativo che disciplinare, ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che ha prodotto il danno.

Il danneggiato (allievo) dovrà dimostrare di avere subito un evento lesivo in occasione della prestazione scolastica e il relativo danno, mentre l'istituto dovrà fornire la prova liberatoria della "riconducibilità dell'evento lesivo a una sequenza causale non evitabile e comunque non prevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, e salva la valutazione dell'apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c. ".

Peraltro, è stato correttamente osservato come debba essere accertato se la condotta richiesta ma non attuata (mancata vigilanza) avrebbe in concreto potuto evitare l'evento: se anche ipotizzando il controllo da parte dell'insegnante il danno non avrebbe potuto essere evitato non vi è responsabilità dell'insegnante. Al quale fine occorreva chiedersi se, in presenza di un corretto adempimento dell'obbligo di costante vigilanza, quell'evento, con quelle precise modalità fattuali sopra descritte, si sarebbe o meno ugualmente verificato.

Un tal giudizio (c.d. predittivo) non può prescindere, da un lato, dall'accertamento delle reali ed effettive modalità dell'evento, come storicamente verificatosi (c.d. giudizio esplicativo), dall'altro, dalla ricostruzione di quale dovesse ritenersi la condotta pienamente osservante dell'obbligo di vigilanza rimasto inadempiuto (da operarsi anch'essa comunque con criteri ex post trattandosi di accertamento che attiene all'accertamento del nesso di causalità).

Orbene, risulta inequivocamente acclarato in giudizio che l'evento si è determinato perché si è accordato a parte attrice G.G. il permesso di allontanarsi in autonomia dalla classe nonostante fosse palese, come emerso in sede di istruttoria orale, il suo stato di malessere, reso manifesto da un'andatura visibilmente instabile e da un pallore fuori dal comune.

L'insegnate non poteva non essersi accorta del particolare stato di malessere della G.G. se è vero, come è vero, che fu lei stessa, andando incontro alla ragazza che si era spontaneamente alzata dal banco per raggiungere l'insegnante alla cattedra, a commentare e constatare le condizioni della giovane (cfr. testimonianza C.E. "...dopo circa quindici minuti chiese nuovamente di andare in bagno alzandosi spontaneamente per consegnare la verifica. A quel punto la prof R. andandole incontro le strappò dalle mani la verifica e poi guardandola le disse - come sei bianca, vai in bagno prima che mi vomiti qui in classe...è vero ricordo che Gladis disse - mi sento male non ce la faccio più... è vero Gladis barcollava ero io il compagno di banco che dovette spostare il banco per farla passare"; cfr. testimonianza B.G. "ricordo che dopo forse mezz'ora dalla prima richiesta Gladis chiese di nuovo alla professoressa di andare in bagno e ricordo di aver sentito dalla sua voce, pur io in quel momento non guardandola, che non stava bene. Ricordo che la prof allora l'ha guardata e le ha detto - è meglio che esci perché sei bianca come il muro. In quel momento mi sono girata e ho constatato effettivamente il pallore della mia compagna. Gladis allora si è alzata ha portato il compito in classe alla cattedra dove si trovava la professoressa ed è uscita. Adr non ricordo se è passata proprio vicino al mio banco per raggiungere la cattedra ma l'ho vista molto bene perché lei era in fondo e mi sono girata e ho seguito il suo percorso fino alla cattedra e mentre si avvicinava si vedeva che si reggeva ai banchi ai quali passava a fianco. Ha lasciato il compito e anche al ritorno camminava tenendosi ai banchi come per tenersi in equilibrio.

Va da sé che le diverse dichiarazione rese dalla teste E.R., volte a comprovare la sua soggettiva impossibilità di percepire lo stato di evidente malessere della ragazza e la sua gravità ("non c'erano ragioni per chiamare i bidelli se mi fossi accorta che la ragazza stava male mi sarei adoperata per chiamare aiuti e comunque non l'avrei fatta uscire da sola") confliggono con le convergenti deposizioni rese dagli altri due testi (C.E. e B.G.) che hanno confermato la circostanza che la professoressa E.R. avesse riscontrato il pallore della ragazza. La posizione in cui si trovava l'insegnante, poi, all'atto di consegna del compito da parte della studentessa (in prossimità della cattedra e non in prossimità del banco ove la medesima era seduta - cfr. deposizione B.G. "Gladis allora si è alzata e ha portato il compito in classe alla cattedra dove si trovava la professoressa...ho seguito il suo percorso fino alla cattedra e mentre si avvicinava si vedeva che si reggeva ai banchi"; cfr. deposizione C.E. "dopo circa 15 minuti chiese nuovamente di poter andare in bagno alzandosi spontaneamente per consegnare la verifica. A quel punto al prof R. andandole incontro le strappò dalle mani la verifica e poi guardando Gladis le disse - come sei bianca, vai in bagno prima che mi vomiti qui in classe") evidentemente rendeva possibile accorgersi dell'andatura barcollante della ragazza.

A ciò si aggiunga il fatto che la ragazza aveva dichiarato apertamente il proprio malessere ("non ce la faccio più") e che lo stesso tono della voce, come riferito dalla teste B.G., faceva emergere la precarietà della sua condizione (tanto che lo svenimento di verificò appena la ragazza richiusa la porta dopo di sé).

Il fatto che la ragazza avesse indicato la zona della pancia al momento della richiesta di recarsi in bagno faceva chiaramente intuire l'origine del disturbo (mestruale); la sintomatologia era del tutto coerente con esso; le conseguenze (svenimento per l'emorragia in atto) erano del tutto prevedibili.

L'evento è riconducibile, dunque, ad una sequenza causale prevedibile.

Quanto all'evitabilità dell'evento, non è dubitabile che condotta osservante dei dovere di vigilanza sarebbe stata quella di garantire la presenza di un accompagnatore per la ragazza (eventualmente a mezzo di altro compagno o dei collaboratori scolastici, che avrebbero potuto essere agevolmente chiamati visto che il loro gabbiotto distava dall'aula 4 o 5 metri, cfr. deposizione C.G.) fermo restando che la dedotta impossibilità per l'insegnante di lasciare momentaneamente la classe per il superiore interesse di garantire la regolarità della prova in corso, contrasta, da un lato, con la generale autonomia che è legittimo attendersi da ragazzi frequentanti il terzo anno di un istituto di scuola secondaria e, dall'altro, con il superiore dovere di garantire l'incolumità fisica di un minore.

La presenza di un accompagnatore (che deve qualificarsi come sforzo minimo di diligenza) avrebbe certamente evitato un urto tanto traumatico.

La sentenza penale prodotta (che ha mandato assolta la professoressa E.R. dal reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) resta ininfluente al fine di acclarare la civile responsabilità del maestro e precettore rispetto ai doveri di sorveglianza che gli competono in quanto investe profili di responsabilità differenti da quelli acclarati in questa sede.

La domanda di accertamento della responsabilità civile va, dunque, accolta.

2. Sulla domanda di accertamento della responsabilità promossa da G.G. nei confronti del L.S.A.P.

Su tale domanda va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta L.S.A.P.. Nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il Ministero, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso (ex pluribus, Cassazione civile Cass., Sez. terza Sentenza n. 19158 del 6 novembre 2012).

3. Sulla domanda di risarcimento del danno svolta da parte attrice G.G. nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE convenuto

Dall'acclarata responsabilità del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE convenuto discende l'obbligo di risarcire i danni patititi da parte attrice G.G..

La ctu disposta in corso di causa, ha accertato, con motivazione logica e persuasiva che deve essere in questa sede integralmente richiamata, che parte attrice G.G. ha riportato, a seguito della caduta, le seguenti lesioni:

- Frattura scomposta della branca ascendente mandibolare sx con modica dislocazione postero mediale del condilo sx, trattata con immobilizzazione intermascellare e consolidatasi con alterazione permanente della cinetica condilare sx, esitata in sindrome disfunzionale ATM sx. asintomatica;

- Fratture coronali dei denti 11,21 senza esposizione pulpare né compromissione della vitalità dentale; frattura complessa di 26;

- FLC in regione mentoniera.

Detti postumi hanno determinato un danno biologico così stimato:

ITA di giorni 6 (coincidente con il periodo di ricovero ospedaliero durato dal 19.10.2011 al 25.10.2011).

ITP al 75% di giorni 35

ITP al 50% di giorni 20

IP pari all'8%

La liquidazione del danno va fatta applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, riconoscendo, quale punto base per ITT, il valore di 122,50, tenuto conto dell'entità del trauma in rapporto alla giovane età della ragazza e della necessità di ricovero ospedaliero durante il quale parte attrice venne sottoposta a stabilizzazione della frattura condilare mandibolare mediante blocco intermascellare con 5 viti trasfisse, e porta al seguente calcolo:

per Invalidità temporanea totale Euro 735,00

per Invalidità temporanea parziale al 75% Euro 3.215,63

per Invalidità temporanea parziale al 50% Euro 1.225,00

danno biologico permanente Euro 17.773,00

Totale danno non patrimoniale euro 22.948,63

Quanto alle spese mediche, parte attrice ha preteso il rimborso dell'importo di Euro 856,80 per la valutazione psicodiagnostica del dott. B. R.: tuttavia, non essendo stato riscontrato un danno di natura psicologica o psichiatrica (tanto è vero che non risultano depositati certificati psichiatrici o prescrizioni di cure farmacologiche) tale posta di danno non può essere pretesa.

Si rileva, infine, che gli importi indicati dal ctu per il ripristino del danno dentario (Euro 3.550,00 per trattamenti necessari a ripristino danno dentario; Euro 3.500,00 per rinnovi delle costruzioni estetiche; Euro 3.520,00 per rinnovi della componente protesica; Euro 1.200,00 per innovo byte), in quanto destinati ad emendare il danno biologico permanente stimato dal ctu, non possono trovare separata ed autonoma liquidazione (delle due l'una: o si riconosce il grado di invalidità permanente che presumibilmente residuerà all'intervento correttivo, liquidando il costo di detto intervento a titolo di danno patrimoniale; o si riconosce il grado di invalidità permanente al lordo dell'intervento correttivo, restando libera la parte danneggiata di sottoporvisi o no).

Quanto alla richiesta personalizzazione, si ritiene di dover apportare ulteriore correttivo alle sopra indicate stime di danno.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito più volte che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

Parte attrice ha allegato e provato di aver dovuto cambiare Istituto Scolastico a causa del clima sfavorevole che si era venuto a creare dopo l'evento. È assolutamente comprensibile e presumibile che un fatto quale quello descritto abbia potuto avere serie ripercussioni sul sereno rapporto insegnante/alunno, anche in ragione di una negazione assoluta di qualsivoglia responsabilità dell'accaduto da parte del responsabile, e che detto evento sia stato interiorizzato dalla ragazza, in ragione della giovane età, come fattore capace di generare frustrazione e umiliazione; evidente è il disagio per l'abbandono di una vota scolastica consolidata, anche sotto il punto di vista degli spostamenti necessari per raggiungere la nuova scuola. A ciò si aggiunga che, a causa dell'infortunio occorsole, parte attrice è stata inabile allo studio e alle frequentazioni delle lezioni presso il Conservatorio Statale di Musica "G.P." al quale risultava iscritta, con conseguente rinvio dell'esame di compimento medio (VIII anno) alla data prevista del 02/2012 al 07/2012 ed esonero dal corso di canto corale che le hanno comportato la perdita dell'anno (cfr. doc. 8 fascicolo parte attrice).

Trattasi di fatti specifici che rendono sicuramente più grave il pregiudizio patito e che giustificano una personalizzazione del danno nella misura del 25%.

Il danno liquidabile passa, quindi, da Euro 22.948,63 ad euro 28.685,78.

Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2018 secondo la tabella in uso) devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inzialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).

4. Sulla domanda di manleva svolta da parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE nei confronti di A.E. LIMITED S.A.

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

L'azione di garanzia si giustifica in ragione dell'acclarata responsabilità del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE convenuto e della sussistenza, mai contestata, di una copertura assicurativa stipulata dal Ministero con A.E. LIMITED S.A. già C.E. S.A. per la responsabilità civile.

A.E. LIMITED S.A. già C.E. S.A va dunque condannato , a tenere indenne MINISTERO DELL'ISTRUZIONE di quanto questi è tenuto a versare in favore di parte attrice per capitale, interessi e rivalutazioni connessi all'azione di risarcimento spiegata in causa.

5. Sulle spese di lite

Parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE è tenuto a rifondere parte attrice delle spese di lite sostenute e come di seguito liquidate, senza che il ridimensionamento della pretesa attorea possa assurgere a motivo, per una sia pure parziale, di compensazione, non essendo notevole. Esse vanno liquidate in base allo scaglione da Euro 26.001 ad Euro 52.000, importi medi. Restano definitivamente a suo carico le spese di ctu già liquidate in corso di causa, secondo soccombenza.

Le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata restano compensate attesa la comune difesa in ragione del rapporto assicurativo dedotto.

Il terzo chiamato A.E. LIMITED S.A va condannato, in forza dell'accoglimento dell'azione di manleva, a tenere indenne MINISTERO DELL'ISTRUZIONE di quanto questi è tenuto a versare in favore di parte attrice per spese legali.
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta e dichiara al responsabilità del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, in ordine ai fatti cui è causa e, per l'effetto, lo dichiara tenuto e condanna a pagare a parte attrice G.G. la complessiva somma di euro 28.685,78 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;

dichiara il difetto di legittimazione del L.S.A.P.;

in accoglimento della spiegata azione di manleva, dichiara tenuta e condanna A.E. LIMITED S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare in favore di parte attrice per capitale, rivalutazione ed interessi connessi all'azione di risarcimento spiegata in causa;

condanna altresì la parte convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, a rimborsare alla parte attrice G.G. le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per rimborso spese generali;

pone definitivamente a carico di parte convenuta convenuta MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, le spese di ctu già liquidate in corso di causa;

dichiara tenuta e condanna A.E. LIMITED S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, di quanto quest'ultimo è tenuto a pagare in favore di parte attrice per spese legali;

dichiara compensate tra il convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro pro tempore, e il terzo chiamato A.E. LIMITED S.A, in personal del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite.

Così deciso in Genova, il 18 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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