Amministratori senza deleghe. Violazione dell'obbligo di agire informati: responsabili gli amministratori anche se senza deleghe
La Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello ribadendo nel merito i consolidati principi riguardanti la sussistenza di responsabilità in capo agli amministratori che, seppur privi di deleghe, abbiano violato il generale dovere di agire informati e abbiano colpevolmente ignorato quei segnali di allarme dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Ed infatti, quanto alla prima doglianza, il Collegio ha evidenziato come “l'assenza di deleghe gestorie in capo all'appellante ben poco può rilevare ai fini della negazione della sua reponsabilità. Vero è che la giurispridenza sul punto, a seguito della riforma del 2003 [...], ha assunto un orientamento volto ad escludere un generale potere-dovere di vigilanza in capo agli amministratori privi di deleghe, ma non è mai giunta a ritenere esonerati gli amministratori “non esecutivi” dall'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2381, commi 3° e 6°, c.c., e dunque dall'agire sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati ovvero, in mancanza, dall'obbligo di sollecitare tali informazioni”.
Anche la Corte di Cassazione, con le recenti pronunce n. 22848/2015 e 9546/2018, ha riconosciuto la responsabilità degli amministratori privi di deleghe che abbiano violato i generali doveri di agire informati e di adempiere al proprio incarico con la diligenza propria della carica, ignorando con colpa i segnali di allarme relativi alla condotta illecita degli amministratori delegati ed omettendo di attivarsi per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli ovvero eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
In particolare, per quanto attiene il potere-dovere dei consiglieri di amministrazione di sollecitare informazioni e chiarimenti agli organi delegati ex art. 2381, comma 6, c.c., i giudici di legittimità hanno chiarito che tale facoltà diviene fonte di un obbligo positivo di condotta ogni qual volta “sia innescata [...] da elementi tali da porre sull'avviso gli amministratori” (così Cass. Civ., 31/08/2016, n. 17441).
10-08-2019 15:58
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