Avvocati: non è stata svolta la fase di trattazione? I compensi sono dovuti ugualmente anche senza una attività istruttoria.
Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4698
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24028-2017 proposto da:
A.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 76,
presso lo STUDIO LEGALE FRANZA POZZAGLIA, rappresentata e difesa
da se medesima;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE;
- intimati -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il
04/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'avv. A.C.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Agrigento che, dopo aver
accolto l'opposizione da costei proposta avverso il decreto di
liquidazione dei compensi a lei spettanti per l'attività difensiva espletata
in favore della sig.ra B.R., ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
ha omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la
formula "nulla per le spese".
Il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva nel
presente giudizio.
La causa è stata decisa nell'adunanza di camera di consiglio del 10
ottobre 2018, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell'ordinanza per
omessa pronuncia sulle spese dell'opposizione e per violazione o falsa
applicazione dell'art. 92 c.p.c., affermando, da un lato, che il fatto che
l'odierna ricorrente stava in giudizio personalmente non escludeva il suo
diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per
l'attività professionale svolta e, d'altro lato, che qualora il tribunale
avesse invece inteso compensare le spese di giudizio, esso avrebbe
dovuto motivare la propria determinazione in tal senso.
Con il secondo motivo la ricorrente impugna la quantificazione del
compenso effettuata dal tribunale lamentando la violazione o falsa
applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 5, lett. c), nonchè l'omesso esame di fatto
decisivo, laddove il tribunale ha negato il compenso per l'intera fase
istruttoria e di trattazione, benchè sussistesse il requisito delle plurime
memorie per parte, nonchè per aver erroneamente valutato il pregio
dell'attività difensiva espletata dall'avvocatessa in favore di B.R..
Il primo mezzo di ricorso appare fondato, perchè la statuizione "nulla
sulle spese" viola il principio per cui la circostanza che l'avvocato si sia
avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c., non
incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e,
pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore,
secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali,
i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 2193/08).
Il secondo mezzo appare fondato limitatamente alla statuizione che ha
escluso il compenso per la fase di trattazione perchè non erano state
espletate prove orali e non era stata disposta CTU; tale affermazione
viola il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), che
include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto
all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di
prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle
domande, che il giudice di rinvio dovrà accertare se siano state o meno
effettuate (come dedotto in ricorso, nel rispetto del principio di
autosufficienza). L'ulteriore doglianza svolta nel motivo, concernente la
concreta quantificazione del compenso dell'attività della professionista,
va invece disattesa, non essendo censurabile in sede di legittimità una
liquidazione compresa nei limiti dei criteri fissati dalla legge (Cass.
20289/15: In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte
soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione
degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore
costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora
sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una
specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede
di legittimità).
Nè - contrariamente a quanto sostenuto nella memoria illustrativa della
ricorrente - può a costei riconoscersi l'interesse ad impugnare
l'affermazione dell'ordinanza con cui il tribunale, per giustificare la
liquidazione del compenso dell'odierna ricorrente in prossimità dei
minimi tariffari, ha giudicato la sua attività defensionale di "non
particolare pregio", svolgendo una serie di rilievi critici sulle difese dalla
stessa sviluppate in favore di B.R.. L'insindacabilità della decisione del
giudice di merito sulla liquidazione (entro i limiti di tariffa) delle spese
processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella
vittoriosa implica, infatti, che la eventuale erroneità della relativa
motivazione non potrebbe comunque condurre alla cassazione della
stessa; donde l'evidenziata assenza di interesse all'impugnazione.
In definitiva, il ricorso va accolto nei termini che precedono e
l'ordinanza gravata va cassata, con rinvio al tribunale di Agrigento, in
persona di altro magistrato, che dovrà accertare se, nel giudizio in cui
la ricorrente difese la sig.ra B., la stessa svolse alcuna delle attività
contemplate dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), (in tal
caso liquidando il relativo compenso) e dovrà regolare le spese del
giudizio ex art. 702 bis c.p.c., provvedendo altresì a regolare le spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte
qua l'impugnata ordinanza e rinvia la causa al tribunale di Agrigento, in
persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di
cassazione Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019
24-02-2019 17:27
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