Biologa direttrice tecnica di laboratorio presso un centro sanitario di Roma chiede all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta datrice di lavoro della prima chiedendo a titolo di differenze retributive (T.f.r., ferie, mensilità aggiuntive), la somma di Euro 578.923,20, previo accertamento della natura subordinata della trentennale attività.
Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 29-11-2018) 21-01-2019, n. 1511
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente -
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -
Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere -
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22370/2014 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
A.C.I.S.M.O.M. - ASSOCIAZIONE CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5419/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2013 R.G.N. 2377/2008.
Svolgimento del processo
che con sentenza 7 ottobre 2013, la Corte d'appello di Roma rigettava l'appello principale di C.P. e incidentale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta (ACISMOM) avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda della prima di condanna dell'Ente al pagamento, in proprio favore ed a titolo di differenze retributive (T.f.r., ferie, mensilità aggiuntive), della somma di Euro 578.923,20, previo accertamento della natura subordinata della trentennale attività di biologa direttrice tecnica di laboratorio presso un centro sanitario di Roma;
che avverso tale sentenza la lavoratrice ricorreva tempestivamente per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c., cui resisteva ACISMOM con controricorso.
Motivi della decisione
che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 c.c., per erronea esclusione della natura subordinata (e non di lavoro professionale autonomo, nell'irrilevanza della qualificazione data al contratto dalle parti), nonostante la presenza di significativi elementi sintomatici, in relazione al vincolo attenuato di subordinazione per la natura intellettuale della prestazione, deponenti nel primo senso, quali: la messa a disposizione delle proprie energie lavorative e non del risultato di un'attività personalmente organizzata con assunzione di un rischio proprio; le modalità di tempo e di luogo eterodirette della prestazione, all'interno del laboratorio di ACISMOM ed esclusivamente con i suoi assistiti; l'inserimento organico nella sua organizzazione, con impiego esclusivo di materiali e attrezzature dell'ente; la predeterminazione del compenso, con una parte fissa ed una collegata alla quantità di analisi effettuate (unico motivo);
che il collegio ritiene che il motivo sia inammissibile;
che la Corte capitolina ha correttamente applicato i principi regolanti la materia, secondo i quali, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale: elementi che, ciascuno privo di valore decisivo, possono tuttavia essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (Cass. 29 marzo 2004, n. 6224; Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252);
che le superiori circostanze devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito (Cass. 26 agosto 2013, n. 19568; Cass. 31 maggio 2017, n. 13816), alla stregua di un accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. 5 novembre 2009, n. 23455; Cass. 4 maggio 2011, n. 9808; Cass. 10 luglio 2015, n. 14434);
che nel caso di specie, la Corte territoriale ha esattamente sussunto la fattispecie concreta in quella astratta (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756) nella corretta individuazione degli elementi sintomatici di differenziazione della prestazione di lavoro subordinato da quella di lavoro autonomo (nell'insussistenza pertanto della violazione di norme di legge denunciati, in difetto dei requisiti propri: Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984) ed operato un corretto ricorso al criterio della volontà delle parti, nella consapevolezza della sua non risolutiva rilevanza ex se (Cass. 19 agosto 2013, n. 19199; Cass. 8 aprile 2015, n. 7024), tuttavia decisiva "in tale contesto... in assenza di chiari indici di subordinazione": così al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza);
che tale operazione di qualificazione ha fatto capo ad un analitico ed argomentato accertamento in fatto (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 5 e al primo di pg. 6 della sentenza), inammissibilmente contestato dalla lavoratrice ricorrente in base ad una diversa ricostruzione del fatto, intesa ad una sottesa ma evidente sollecitazione di un riesame del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): tanto più in considerazione dell'ambito devolutivo, maggiormente rigoroso, introdotto dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna C.P. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2019
18-02-2019 22:07
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