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Sentenza

L'azione di determinazione della giusta indennità di esproprio può essere esperi...
L'azione di determinazione della giusta indennità di esproprio può essere esperita anche in difetto di stima definitiva e nonostante l'iniziale assenza del decreto di esproprio, che è tuttavia condizione dell'azione e deve sopravvenire nel corso del giudizio.
Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 30/04/2019) 13-08-2019, n. 21339


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. - Consigliere -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -

Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4570/2014 proposto da:

D.A., D.A.L., D.F., D.G., D.I., D.M., Di.Mi., L.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Nicotera 29 presso lo studio dell'avvocato Guzzo Michele e rappresentati e difesi dall'avvocato Savasta Maurizio, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

Comune Di Barletta, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Celimontana 38 presso lo studio dell'avvocato Panariti Benito e rappresentati e difesi dagli avvocati Caruso Giuseppe e Danzi Rossana Monica, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

E sul ricorso 4641/2014 proposto da:

Comune Di Barletta, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Celimontana 38 presso lo studio dell'avvocato Panariti Benito e rappresentati e difesi dagli avvocati Caruso Giuseppe e Danzi Rossana Monica, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D.A., D.A.L., D.F., D.G., D.I., D.M., Di.Mi., L.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Nicotera 29 presso lo studio dell'avvocato Guzzo Michele e rappresentati e difesi dall'avvocato Savasta Maurizio, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1514/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2019 dal Consigliere PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 1514/2012 pubblicata il 27/12-2012 la Corte d'appello di Bari, pronunciando in unico grado, determinava in Euro 279.262,50 l'indennità dovuta dal Comune di Barletta per l'esproprio del suolo descritto nella motivazione della sentenza, ordinando il deposito della somma suddetta presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli attori, detratto quanto eventualmente già versato, con gli interessi legali sulla differenza risultante rispetto a quanto eventualmente già versato e sino all'effettivo soddisfo di tutto quanto dovuto. La Corte territoriale rigettava la domanda di indennità di occupazione legittima, compensando per metà le spese di lite e condannando alla rifusione della residua metà il Comune di Barletta, a cui carico poneva definitivamente le spese di CTU. La Corte d'appello determinava il valore venale del suolo ablato in Euro 75 al mq., disattendendo quello indicato nella CTU espletata, in considerazione di quanto statuito dalla medesima Corte in altri giudizi, aventi ad oggetto particelle ubicate nell'identica zona. La Corte territoriale riconosceva la maggiorazione del 10% D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37 rilevando che nella specie erano stati emessi provvedimenti equivalenti, per legge, alla dichiarazione di pubblica utilità a partire dalla Delib. Consiglio comunale 22 marzo 2004, art. 19.

2. Avverso la citata sentenza D.A., + ALTRI OMESSI (ricorso n. 4641/2014).

4. Il Comune di Barletta ha depositato ritualmente memoria illustrativa. Le altre parti hanno depositato memoria in data 24.4.2019, ossia oltre il termine prescritto dall'art. 380 bis 1 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Preliminarmente va disposta l'obbligatoria riunione delle cause ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. La seconda impugnazione, ossia quella proposta dal Comune di Barletta (RG 4641-2014), si converte in impugnazione incidentale.

2. Con i motivi primo e secondo di ricorso principale i ricorrenti lamentano "Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 e 32 e ss. - omessa e contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze processuali. Omissione e travisamento di fatti in relazione a punti decisivi della controversie (art. 360 c.p.c., n. 5)". I ricorrenti rilevano che l'area espropriata indicata nel decreto definitivo di espropriazione n. 4/2009 notificato in data 27-5-2009, ossia quando era già pendente il giudizio, promosso dopo la notifica dell'indennità provvisoria di espropriazione, era di estensione complessiva pari a mq.7.500. Invece la Corte territoriale aveva determinato l'indennità facendo riferimento all'estensione dell'area ablata pari a mq.3.385, così come indicata nella comunicazione e offerta dell'indennità provvisoria di espropriazione, notificata ai ricorrenti il 22/29-3-2006. Deducono che il vizio potrebbe configurarsi come errore di calcolo e tuttavia, richiamando la giurisprudenza di questa Corte relativa all'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione (tra le altre Cass. n. 795/2013), sostengono che in ogni caso ricorra il vizio di omesso esame del decreto definitivo di esproprio e omessa valutazione di un fatto pacifico e rilevante ai fini della decisione, avendo la Corte territoriale omesso di procedere al calcolo dell'indennità sulla corretta estensione del terreno ablato.

Evidenziano i ricorrenti di aver fatto sempre riferimento nei propri atti alle particelle espropriate indicate nel decreto di espropriazione definitiva, mentre non era mai stata posta in discussione l'estensione del suolo.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Comune deduce che la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 nella formulazione modificata dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 non regola la fattispecie oggetto di lite. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che, nel caso in esame, la dichiarazione di pubblica utilità sia stata successiva al 30 giugno 2003, ritenendo la Corte d'appello che provvedimenti equivalenti, per legge, alla dichiarazione di pubblica utilità siano stati emessi dall'amministrazione comunale "a decorrere dalla Delib. Consiglio Comunale 22 marzo 2004, art. 19". Ad avviso del Comune, invece, per disciplina normativa specifica, in fattispecie di piani di edilizia economica e popolare, la dichiarazione di pubblica utilità è già contenuta negli atti approvativi dello stesso Piano di Zona ex lege n. 167 del 1962, dato che la L. n. 167 del 1962, art. 9, comma 3, in modo espresso prevede che l'approvazione dei piani equivalga anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti. Aggiunge il Comune che, come precisato anche nella sentenza impugnata, gli atti di approvazione del Piano di zona risalivano al 1990 e la Corte d'appello ha pertanto errato nell'ancorare la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere a provvedimenti successivi.

Conseguentemente non può essere riconosciuta la maggiorazione del 10% ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 nel testo modificato dalla L. n. 244 del 2007.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Comune lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che l'aumento del 10% dell'indennità di esproprio non sia stato chiesto nell'atto di citazione e la sentenza sia pertanto viziata da ultrapetizione.

5. I due motivi di ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

5.1. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, con un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che l'azione di determinazione della giusta indennità di esproprio può essere esperita anche in difetto di stima definitiva e nonostante l'iniziale assenza del decreto di esproprio, che è tuttavia condizione dell'azione e deve sopravvenire nel corso del giudizio (Cass. n. 11261/2016; Cass. n. 5518/2017; Cass. n. 9007/2018 e Cass. n. 23311/2018).

5.2. Nella fattispecie in esame, i soggetti espropriati hanno, pertanto, legittimamente esperito l'azione di determinazione giudiziale della giusta indennità di espropriazione e di) occupazione dopo la notifica dell'indennità provvisoria. Nelle more del giudizio (2009) è intervenuto il decreto di esproprio e la Corte territoriale, dando atto nella sentenza impugnata che era sopravvenuta la condizione di proponibilità dell'azione, ha effettuato la determinazione del dovuto avendo riguardo all'area indicata dagli attori nell'atto introduttivo (particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS)), di estensione pari a mq. 3.385, essendo stata svolta la C.T.U. con riferimento solo a detta area.

I ricorrenti principali si dolgono del fatto che, comprendendo il decreto di esproprio sopravvenuto in corso di causa anche altra particella confinante (456 di mq. 4115), di quest'ultima la Corte territoriale non abbia tenuto conto nella determinazione del dovuto.

La doglianza non ha fondamento poichè la Corte d'appello, nel rispetto della normativa sostanziale del T.U. n. 327 del 2001 e della disciplina processuale sulla doverosa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si è attenuta alle pretese azionate con la domanda introduttiva.

L'ampliamento dell'ablazione, dipendente dal sopravvenuto decreto di esproprio, esteso ad ulteriore, diverso, seppure adiacente, terreno dei ricorrenti principali, avrebbe dovuto essere impugnata con nuova rituale azione o opposizione, che non risulta esperita.

5.3. L'errore materiale di computo, che i ricorrenti principali pure prospettano in riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata, non è vizio denunziabile in sede di legittimità, a meno che si traduca in vizio logico della motivazione (Cass. n. 2399/2018), che non ricorre nel caso di specie, dovendosi configurare quale "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018). In nessuna parte della sentenza risulta, infatti, menzionato il dato della maggiore estensione del suolo e la pronuncia è corrispondente a quanto chiesto dagli attori, in coerenza con quanto dagli stessi dedotto e quanto, conseguentemente, accertato mediante l'indagine peritale.

Nè sussiste l'omesso esame di fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, posto che i ricorrenti principali neppure allegano di aver sottoposto al giudice di merito la questione relativa all'ampliamento delle aree ablate.

6. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

6.1. Dalla motivazione in fatto e in diritto della sentenza impugnata (pag. n. 3, 5 e 11) risulta che solo per effetto della variante di cui alla Delib. Consiglio Comunale 28 luglio 2004, n. 23 e di approvazione definitiva con Delib. Consiglio Comunale 20 ottobre 2004, n. 60 impugnata, quest'ultima, davanti al Giudice amministrativo con esito di definitivo rigetto nel 2008, il bene di seguito ablato fosse stato incluso nella declaratoria di pubblica utilità.

Il Comune non censura tale specifica ratio decidendi, sicchè la doglianza è inammissibile.

7. Il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.

7.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "L'aumento dell'indennità di espropriazione di un'area edificabile, previsto, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 2, (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89), nella misura del 10 per cento, trova applicazione indipendentemente dalla riduzione - prevista dal comma 1 - dell'indennità del 25 per cento prevista per le ipotesi in cui l'espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, e va riconosciuto in via automatica dal giudice, anche ove ciò comporti il superamento del tetto del valore di mercato nella quantificazione dell'indennizzo, allorchè emerga dagli atti la presenza di uno dei presupposti previsti dalla norma (ossia quando l'amministrazione abbia offerto un'indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella definitiva), mirando ad incentivare la definizione del procedimento espropriativo in via consensuale e non giudiziale, sanzionandone l'ingiustificata attesa, imposta al proprietario, della sua conclusione, così stimolando comportamenti virtuosi della P.A., la quale ha la possibilità di evitare di pagare tale maggiorazione offrendo una somma non inferiore agli otto decimi di cui sopra" (tra le tante Cass. n. 12058/2017; Cass. n. 10298/2018). La Corte territoriale si è attenuta ai suddetti principi di diritto, secondo i quali la maggiorazione di cui trattasi va riconosciuta in automatico, pur in assenza di domanda.

8. Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate, considerata la reciproca soccombenza.

9. Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Dichiara che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019
Avv. Antonino Sugamele

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