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Sentenza

Processo civile. Appello ammissibile anche se richiama solo le contestazioni all...
Processo civile. Appello ammissibile anche se richiama solo le contestazioni alla C.T.U. svolta in primo grado.
è stato osservato che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, anticipandosi in tal senso quanto poi disposto dal legislatore.

Ed, invero, anche in relazione al previgente testo di cui all'art. 342 c.p.c., si è affermato che, in tema di giudizio d'appello - che non è un "judicium novum", ma una "revisio prioris instantiae" - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c,, (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 54 comma 1, lett. a), D.L. n. 83/2012, conv. con modif., dalla L. n. 134/2012), esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure.

Nel caso di specie, il ricorso, che peraltro appare redatto in ossequio al principio di specificità, avendo la parte puntualmente riportato sia il contenuto della sentenza di primo grado che quello dei motivi di appello non permette di condividere la valutazione espressa sul punto dal giudice di appello.

Il giudice di primo grado, in maniera sintetica si è limitato a fare proprie le conclusioni del CTU, senza che nemmeno si dia atto che le stesse abbiano tenuto conto dei rilievi mossi dalle parti, sicché, in assenza di una specifica confutazione delle osservazioni critiche, e stante il principio di simmetria che deve presiedere all'interpretazione del canone di specificità dei motivi di appello, dovendosi gli stessi modulare sul grado di precisione e dettaglio della motivazione del giudice di primo grado, deve reputarsi conforme alla prescrizione di cui all'art. 342 c.p.c. anche il motivo di appello che si limiti a richiamare le contestazioni mosse in primo grado, ove alle stesse non risulti essere stata fornita risposta in sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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