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Sentenza

Può essere pubblicata sul giornale la foto di una persona arrestata, estratta da...
Può essere pubblicata sul giornale la foto di una persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche delle Forze dell'Ordine?
Tribunale di Benevento - Sezione I civile - Sentenza 21 maggio 2019 n. 885 
La pubblicazione su un quotidiano di una fotografia di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle Forze dell'ordine e con l'aggiunta del nome, non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione" e perciò non viola l'articolo 8 del Codice deontologico dei giornalisti, richiamato dall'articolo 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003). Tale pubblicazione, inoltre, può essere giustificata dall'interesse pubblico alla identificazione della persona cui è attribuito un reato.



Tribunale di Benevento -Sezione I civile -Sentenza 21 maggio 2019 n. 885
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILEIL TRIBVNALE DI BENEVENTO
in  composizione  monocratica,  in  persona  del  Giudice  Dott. Luigi  GALASSO,  ha  emesso  la seguenteSENTENZAnella causa iscritta al n. 440/2016 R.G.A.C.TRA(...), rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ar.CE. e dall'Avv. De.CE., ambo di altro Foro, senza elezione di domicilio nel circondario;ATTOREE(...)  SOC.  COOP.  A  R.L.,  in  persona  del  l.r.p.t.,  rapp.ta  e  difesa,  giusta  procura  a  margine  della comparsa  di  costituzione  e  risposta,  dall'Avv.  Ba.TA.,  con  elezione  di  domicilio  in  Benevento, nella sede dello Studio legale CO. -DI.;CONVENUTAAvente  ad  oggetto:  "Altre  ipotesi  di  responsabilità  extracontrattuale  non  ricomprese  nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)".SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. (...) traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la (...) SOC. COOP. A R.L.Il  20  Novembre  2014,  il  quotidiano  "(...)"  (edito  dalla  convenuta,  è  rimasto  sottinteso  e pacifico)  aveva  pubblicato  un  articolo,  intitolato  "Polizza  assicurative  false,  dieci  arresti",  col quale  si  divulgava  l'avvenuta  emissione  di  ordinanze  di  custodia  cautelare,  applicate,  tra  gli altri,   al   C.:   il   quale,   incarcerato,   si   vedeva   dopo   alcuni   giorni   revocare   la   misura,   per insussistenza dei presupposti.L'articolo era richiamato nella prima pagina, quale notizia principale, e corredato di fotografie, tanto  in  prima  pagina,  quanto  nell'articolo  stesso,  in  formato  tessera,  raffiguranti  le  persone sottoposte alla custodia in carcere: compreso il (...).
Le  immagini  coincidevano,  "per  dimensioni  e  tipologia  non  solo  con  le  foto  dei  documenti d'identità ma anche con le foto segnaletiche scattate dalla polizia in occasione di un arresto.".Il  giorno  successivo,  il  quotidiano  pubblicava  altro  ampio  articolo,  intitolato  "Assicurazioni, false residenze per gli sconti", richiamato in prima pagina e corredato da fotografie identiche a quelle già il giorno prima stampate.La  fotografia  pubblicata  non  corrispondeva  con  quelle  presenti  nei  documenti  d'identità  del (...),   né   erano   state   ricavate   da   Internet   o   da   social   networks:   si   trattava,   pertanto, dell'immagine  ripresa  al  momento  dell'arresto,  anzi,  "senza  dubbio  alcuno  di  una  "foto segnaletica  sbianchettata",  cioè  priva  dei  numeri  in  sovraimpressione  ed  illegittimamente messa  dalla  polizia  a  disposizione  del  giornale  "(...)"  e  da  questo  altrettanto  illegittimamente pubblicata.".L'attore  lamentava  la  violazione  dell'art.  8  del  Codice  di  deontologia  del  trattamento  dei  dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: le fotografie non debbono essere pubblicate se ledono la dignità personale, salva larilevanza sociale della pubblicazione.Nella specie, mancava la rilevanza sociale, e sussisteva la lesione della dignità personale.Era  stato  violato,  altresì,  l'art.  137  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali (D.Lgs.  n.  196  del  2003),  noncostituendo  l'immagine  del  (...)  un'informazione  essenziale: specialmente il secondo giorno, nel quale veniva pubblicata.Era  stato  commesso  un  abuso  dell'immagine  altrui,  in  violazione  dell'art.  97,  L.  n.  633  del 1941, e dell'art. 10 c.c.La  commissione di  reati,  da  parte  del  (...),  al  momento  della  pubblicazione,  era  soltanto ipotizzata:  la  pubblicazione  dell'immagine  lo  sottoponeva  a  pregiudizio  del  decoro  e  della reputazione,  a  maggior  ragione  poiché  la  di  lui  attività  lavorativa  si  svolgeva  nello  stesso settore, cui si riferivano i fatti contestati.Ove  pure  non  si  fosse  trattato  di  fotografie  segnaletiche,  la  pubblicazione  sarebbe  stata, comunque,  illecita,  dovendosi  rispettare  il  criterio  dell'essenzialità  dell'informazione  e  le particolari  cautele, imposte  dalla  tutela  della  dignità  della  persona  (art.  8,  co.  1,  del  codice deontologico menzionato).Egli aveva patito un danno patrimoniale.L'agenzia di assicurazioni (...) S.A.S., della quale il (...) era subagente, infatti, aveva receduto dal rapporto, che costituiva l'unica fonte di sostentamento dell'attore e della famiglia: ed egli era stato costretto a cancellare l'impresa, essendosi considerevolmente ridotta l'attività.Le  lesione  del  diritto  all'immagine  (artt.  2  Cost.  e  10  c.c.)  aveva  cagionato,  altresì,  un  danno non patrimoniale.Ai sensi dell'art. 120 c.p.c., poi, doveva essere pubblicata la sentenza di condanna.
I fatti, infine, avevano causato al (...) "un forte scompenso psicofisico con l'insorgenza altresì di notevoli disturbi psicologici e nella vita di relazione non facilmente risolvibili".La  parte  chiedeva  condannarsi  la  convenuta  a  risarcirgli  tutti  i  danni,  da  liquidarsi  in  Euro 100.000,00, oltre alla pubblicazione della sentenza.Spese vinte.2. Si costituiva la convenuta.La costituzione in giudizio dell'attore era nulla, ai sensi dell'art. 165 c.p.c.L'atto  di  citazione  era  stato  notificato  mediante  ufficiale  giudiziario,  ed  iscritto  a  ruolo telematicamente: in violazione della disciplina posta dal D.L. n. 179 del 2012, conv.dalla L. n. 221   del   2012,   tuttavia,   "la   controparte   depositava   unicamente   la   prima   pagina   tratta dall'originale  dell'atto  di  citazione  e  relative  notifiche  (la  cui  sottoscrizione  del  mandato  è diversa  da  quella  notificata  cartaceamente,  nel  senso  che  le  due  firme  sono  state  apposte  in momenti  diversi),  oltre  ad  una  copia  completa  sempre  dell'atto  introduttivo,  ma  priva  di mandato   e   sottoscrizione.   In   definitiva,   in   dispregio   alle   norme   regolanti   il   processo telematico,  non  è  stato  messo  a  disposizione  del fascicolo  di  Ufficio  una  copia  dell'atto  di citazione conforme a quella notificata cartaceamente".Nel  fascicolo  telematico,  non  si  rinvenivano  i  documenti  elencati  nell'atto  di  citazione  alle lettere "h", "l", "n" ed "o".Non poteva condividersi che si trattasse di fotografia segnaletica, mancandone la prova.Ove  mai  si  fosse  trattato  di  fotografia  segnaletica,  la  diffusione  di  una  simile  immagine,  nel rispetto della dignità della persona, non è vietata.L'attore era incorso in responsabilità per lite temeraria.La   convenuta   chiedeva   dichiararsi   nulla   la   costituzione   in   giudizio   del   (...);   dichiararsi improcedibile la domanda; rigettarsi la domanda; condannarsi la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.Spese vinte.MOTIVI DELLA DECISIONE1. La costituzione in giudizio dell'attore sarebbe nulla, a detta della convenuta, in ragione della violazione  di  norme  di  mero  rito:  ma  la  convenuta  medesima  non  ha  lamentato  alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa, sicché la doglianza rimane irrilevante.2.La   documentazione,   non   depositata   inizialmente   dall'attore,   veniva   prodotta   entro  il termine  per  l'articolazione  delle  richieste  istruttorie  e  per  il  deposito  di  documenti:  la questione, pertanto, è stata superata.3.  Nel  merito,  la  fotografia  del  (...), pubblicata  dal  quotidiano,  lo  riprende  mostrandone  poco più della testa e del collo.
Nell'immagine  non  sono  presenti  segni  dello  stato  di  detenzione,  sicché,  ove  pure  si  sia trattato    di    una    fotografia    segnaletica,    privata    degli    elementi    che    la    rendessero immediatamente  riconoscibile  come  tale,  vale  il  principio  affermato  da  Cass.  civ.,  Sez.  III, 9.1.2014, n. 194: "In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine ma priva dei numeri identificativi propri di queste, non costituisce immagine di persona in "stato di  detenzione",  con  la  conseguenza  che  per  la  liceità  della  pubblicazione  della  stessa  non valgono le disposizioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando che la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l'esercizio del  diritto  di  cronaca,  in  relazione  all'interesse  pubblico  alla  identificazione  del  soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza.".Deve  valutarsi,  allora,  unicamente  se  la  diffusione  dell'immagine  fosse  essenziale  al  fine dell'esercizio  del  diritto  di  cronaca,  in  relazione  all'interesse  pubblico  all'identificazione  del soggetto, e salvi, comunque, i limiti della pertinenza e della continenza.Nella  specie,  la  notizia  rivestiva  un  evidente  interesse  pubblico,  trattandosi  di  indagine intorno  all'eventuale  falsificazione  di  migliaia  di  polizze  assicurative  false,  in  un'area  della Provincia di Napoli, come si evince dalla lettura degli stessi due articoli di giornale.La  presenza  di  un  interesse  all'identificazione  anche  somatica,  da  parte  del  pubblico  della zona, e delle potenziali vittime, in questo caso, non può essere negata.La pubblicazione della fotografia, quale corredo della notizia, e con l'aggiunta di una semplice didascalia  coi  nomi  di  cinque  delle  sei  persone  sottoposte  alla  custodia  cautelare  in  carcere, risponde  a  canoni  di  pertinenza  e  di  continenza  (cfr.,  altresì,  Cass.  civ.,  Sez.  I,  29.1.2016,  n. 1748; Cass. civ., Sez. III, 27.8.2015, n. 17211).L'interesse   della   notizia   giustificava   la   pubblicazione   della   fotografia   anche   il   giorno successivo    alla    diffusione    del    primo    articolo:    il    secondo,    infatti,    ne    costituiva    un approfondimento, pubblicato in immediata successione cronologica.La domanda, pertanto, è infondata.4.  La   peculiarità  del   caso  e   le   difficoltà  dell'inquadramento   giuridico,  in  astratto,  della fattispecie, consentono di rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. e di compensare le spese di lite permetà: la residua metà segue la soccombenza ed è liquidata nel dispositivo, considerando la limitata attività difensiva condotta, ma anche lo scaglione individuato attraverso la domanda.P.Q.M.IL TRIBUNALEdefinitivamente  pronunziando  nella  causa  iscritta  al  n.  440/2016  R.G.A.C.,  promossa  da  (...) contro  la  (...)  SOC.  COOP.  A  R.L.,  costituitasi  in  persona  del  l.r.p.t.,  ogni  diversa  domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domandadell'attore;2. rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria, avanzata dalla convenuta;3.  condanna  (...)  a  rifondere  alla  (...)  SOC.  COOP.  A  R.L.  le  spese  di  lite,  liquidate,  previa compensazione  per  metà,  in  Euro  5.000,00  per  compensi,  oltre  alle  spese  generali,  secondo  i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge.Così deciso in Benevento il 17 maggio 2019.Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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