Può essere pubblicata sul giornale la foto di una persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche delle Forze dell'Ordine?
Tribunale di Benevento - Sezione I civile - Sentenza 21 maggio 2019 n. 885
La pubblicazione su un quotidiano di una fotografia di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle Forze dell'ordine e con l'aggiunta del nome, non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione" e perciò non viola l'articolo 8 del Codice deontologico dei giornalisti, richiamato dall'articolo 12 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003). Tale pubblicazione, inoltre, può essere giustificata dall'interesse pubblico alla identificazione della persona cui è attribuito un reato.
Tribunale di Benevento -Sezione I civile -Sentenza 21 maggio 2019 n. 885
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILEIL TRIBVNALE DI BENEVENTO
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguenteSENTENZAnella causa iscritta al n. 440/2016 R.G.A.C.TRA(...), rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Ar.CE. e dall'Avv. De.CE., ambo di altro Foro, senza elezione di domicilio nel circondario;ATTOREE(...) SOC. COOP. A R.L., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ba.TA., con elezione di domicilio in Benevento, nella sede dello Studio legale CO. -DI.;CONVENUTAAvente ad oggetto: "Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)".SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. (...) traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, la (...) SOC. COOP. A R.L.Il 20 Novembre 2014, il quotidiano "(...)" (edito dalla convenuta, è rimasto sottinteso e pacifico) aveva pubblicato un articolo, intitolato "Polizza assicurative false, dieci arresti", col quale si divulgava l'avvenuta emissione di ordinanze di custodia cautelare, applicate, tra gli altri, al C.: il quale, incarcerato, si vedeva dopo alcuni giorni revocare la misura, per insussistenza dei presupposti.L'articolo era richiamato nella prima pagina, quale notizia principale, e corredato di fotografie, tanto in prima pagina, quanto nell'articolo stesso, in formato tessera, raffiguranti le persone sottoposte alla custodia in carcere: compreso il (...).
Le immagini coincidevano, "per dimensioni e tipologia non solo con le foto dei documenti d'identità ma anche con le foto segnaletiche scattate dalla polizia in occasione di un arresto.".Il giorno successivo, il quotidiano pubblicava altro ampio articolo, intitolato "Assicurazioni, false residenze per gli sconti", richiamato in prima pagina e corredato da fotografie identiche a quelle già il giorno prima stampate.La fotografia pubblicata non corrispondeva con quelle presenti nei documenti d'identità del (...), né erano state ricavate da Internet o da social networks: si trattava, pertanto, dell'immagine ripresa al momento dell'arresto, anzi, "senza dubbio alcuno di una "foto segnaletica sbianchettata", cioè priva dei numeri in sovraimpressione ed illegittimamente messa dalla polizia a disposizione del giornale "(...)" e da questo altrettanto illegittimamente pubblicata.".L'attore lamentava la violazione dell'art. 8 del Codice di deontologia del trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica: le fotografie non debbono essere pubblicate se ledono la dignità personale, salva larilevanza sociale della pubblicazione.Nella specie, mancava la rilevanza sociale, e sussisteva la lesione della dignità personale.Era stato violato, altresì, l'art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003), noncostituendo l'immagine del (...) un'informazione essenziale: specialmente il secondo giorno, nel quale veniva pubblicata.Era stato commesso un abuso dell'immagine altrui, in violazione dell'art. 97, L. n. 633 del 1941, e dell'art. 10 c.c.La commissione di reati, da parte del (...), al momento della pubblicazione, era soltanto ipotizzata: la pubblicazione dell'immagine lo sottoponeva a pregiudizio del decoro e della reputazione, a maggior ragione poiché la di lui attività lavorativa si svolgeva nello stesso settore, cui si riferivano i fatti contestati.Ove pure non si fosse trattato di fotografie segnaletiche, la pubblicazione sarebbe stata, comunque, illecita, dovendosi rispettare il criterio dell'essenzialità dell'informazione e le particolari cautele, imposte dalla tutela della dignità della persona (art. 8, co. 1, del codice deontologico menzionato).Egli aveva patito un danno patrimoniale.L'agenzia di assicurazioni (...) S.A.S., della quale il (...) era subagente, infatti, aveva receduto dal rapporto, che costituiva l'unica fonte di sostentamento dell'attore e della famiglia: ed egli era stato costretto a cancellare l'impresa, essendosi considerevolmente ridotta l'attività.Le lesione del diritto all'immagine (artt. 2 Cost. e 10 c.c.) aveva cagionato, altresì, un danno non patrimoniale.Ai sensi dell'art. 120 c.p.c., poi, doveva essere pubblicata la sentenza di condanna.
I fatti, infine, avevano causato al (...) "un forte scompenso psicofisico con l'insorgenza altresì di notevoli disturbi psicologici e nella vita di relazione non facilmente risolvibili".La parte chiedeva condannarsi la convenuta a risarcirgli tutti i danni, da liquidarsi in Euro 100.000,00, oltre alla pubblicazione della sentenza.Spese vinte.2. Si costituiva la convenuta.La costituzione in giudizio dell'attore era nulla, ai sensi dell'art. 165 c.p.c.L'atto di citazione era stato notificato mediante ufficiale giudiziario, ed iscritto a ruolo telematicamente: in violazione della disciplina posta dal D.L. n. 179 del 2012, conv.dalla L. n. 221 del 2012, tuttavia, "la controparte depositava unicamente la prima pagina tratta dall'originale dell'atto di citazione e relative notifiche (la cui sottoscrizione del mandato è diversa da quella notificata cartaceamente, nel senso che le due firme sono state apposte in momenti diversi), oltre ad una copia completa sempre dell'atto introduttivo, ma priva di mandato e sottoscrizione. In definitiva, in dispregio alle norme regolanti il processo telematico, non è stato messo a disposizione del fascicolo di Ufficio una copia dell'atto di citazione conforme a quella notificata cartaceamente".Nel fascicolo telematico, non si rinvenivano i documenti elencati nell'atto di citazione alle lettere "h", "l", "n" ed "o".Non poteva condividersi che si trattasse di fotografia segnaletica, mancandone la prova.Ove mai si fosse trattato di fotografia segnaletica, la diffusione di una simile immagine, nel rispetto della dignità della persona, non è vietata.L'attore era incorso in responsabilità per lite temeraria.La convenuta chiedeva dichiararsi nulla la costituzione in giudizio del (...); dichiararsi improcedibile la domanda; rigettarsi la domanda; condannarsi la controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.Spese vinte.MOTIVI DELLA DECISIONE1. La costituzione in giudizio dell'attore sarebbe nulla, a detta della convenuta, in ragione della violazione di norme di mero rito: ma la convenuta medesima non ha lamentato alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa, sicché la doglianza rimane irrilevante.2.La documentazione, non depositata inizialmente dall'attore, veniva prodotta entro il termine per l'articolazione delle richieste istruttorie e per il deposito di documenti: la questione, pertanto, è stata superata.3. Nel merito, la fotografia del (...), pubblicata dal quotidiano, lo riprende mostrandone poco più della testa e del collo.
Nell'immagine non sono presenti segni dello stato di detenzione, sicché, ove pure si sia trattato di una fotografia segnaletica, privata degli elementi che la rendessero immediatamente riconoscibile come tale, vale il principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 9.1.2014, n. 194: "In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine ma priva dei numeri identificativi propri di queste, non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione", con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando che la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca, in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza.".Deve valutarsi, allora, unicamente se la diffusione dell'immagine fosse essenziale al fine dell'esercizio del diritto di cronaca, in relazione all'interesse pubblico all'identificazione del soggetto, e salvi, comunque, i limiti della pertinenza e della continenza.Nella specie, la notizia rivestiva un evidente interesse pubblico, trattandosi di indagine intorno all'eventuale falsificazione di migliaia di polizze assicurative false, in un'area della Provincia di Napoli, come si evince dalla lettura degli stessi due articoli di giornale.La presenza di un interesse all'identificazione anche somatica, da parte del pubblico della zona, e delle potenziali vittime, in questo caso, non può essere negata.La pubblicazione della fotografia, quale corredo della notizia, e con l'aggiunta di una semplice didascalia coi nomi di cinque delle sei persone sottoposte alla custodia cautelare in carcere, risponde a canoni di pertinenza e di continenza (cfr., altresì, Cass. civ., Sez. I, 29.1.2016, n. 1748; Cass. civ., Sez. III, 27.8.2015, n. 17211).L'interesse della notizia giustificava la pubblicazione della fotografia anche il giorno successivo alla diffusione del primo articolo: il secondo, infatti, ne costituiva un approfondimento, pubblicato in immediata successione cronologica.La domanda, pertanto, è infondata.4. La peculiarità del caso e le difficoltà dell'inquadramento giuridico, in astratto, della fattispecie, consentono di rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. e di compensare le spese di lite permetà: la residua metà segue la soccombenza ed è liquidata nel dispositivo, considerando la limitata attività difensiva condotta, ma anche lo scaglione individuato attraverso la domanda.P.Q.M.IL TRIBUNALEdefinitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 440/2016 R.G.A.C., promossa da (...) contro la (...) SOC. COOP. A R.L., costituitasi in persona del l.r.p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta ogni domandadell'attore;2. rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria, avanzata dalla convenuta;3. condanna (...) a rifondere alla (...) SOC. COOP. A R.L. le spese di lite, liquidate, previa compensazione per metà, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge.Così deciso in Benevento il 17 maggio 2019.Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2019
31-10-2019 20:40
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