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Sentenza

Sanzione disciplinare comminata ad un docente che pubblica la foto della classe ...
Sanzione disciplinare comminata ad un docente che pubblica la foto della classe di cui è docente per la realizzazione di un calendario per raccogliere fondi per l'Africa.
Tribunale Roma Sez. lavoro, Sent., 28/02/2019


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 28 febbraio 2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18919/18 R.G.A.C., vertente

tra

(...) - Avv. C. A.

ricorrente

e

(...), in persona del Ministro p. t. - difesa ex art. 417 bis c.p.c. da proprio funzionario

resistente
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, dipendente del Ministero resistente, chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare (censura) irrogatagli dal Ministero in data 8/3/2017.

A tal fine deduceva, tra l'altro, l'illegittimità di tale sanzione per insussistenza di alcun illecito disciplinare.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione

Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni altra deduzione e controdeduzione delle parti.

Il ricorrente non ha violato alcuna regola della Direttiva Miur 104 del 30/11/2007, avendo invece posto in essere tutti gli adempimenti previsti normativamente.

Va evidenziato invero che la normativa relativa alla privacy sull'uso delle immagini (la richiamata direttiva 104 del 30/11/2007) ribadisce chiaramente che il titolare della privacy è il soggetto ritratto o, nel caso di minore, chi ne esercita la potestà.

L'utilizzo delle immagini comporta quindi l'informativa sull'utilizzo della stessa al soggetto interessato e l'acquisizione del suo consenso.

Entrambi gli obblighi sono stati assolti dalle autorizzazioni richieste prima della realizzazione del calendario stesso come si evince dalle date apposte a fianco delle firme (all.ti da 8 a 12 al ricorso).

Non ricorre dunque l'ipotesi di indebita raccolta da parte del ricorrente di dati personali e sensibili di studenti minori, né di utilizzo contra legem delle foto raccolte.

Le foto scattate ai ragazzi del Liceo Kant sono state acquisite nel rispetto della normativa vigente, cioè dietro consenso scritto, e sono state divulgate in un calendario, nell'ambito del Progetto Camerun, progetto culturale scolastico inserito nel POF di Istituto da ben quattordici anni.

Da quanto osservato discende l'insussistenza dei fatti addebitati e dunque l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata.

Tali le ragioni dell'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza. Non si ritiene di dover accogliere la domanda di risarcimento dei danni effettuata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. da parte ricorrente, non ravvisandosi negli atti difensivi redatti da parte resistente gli estremi richiesti da tale articolo perché possa configurarsi un danno.
P.Q.M.

DISPOSITIVO

dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata da parte resistente a parte ricorrente in data 8/3/2017;

pone a carico di parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA, nonché il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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