Trapani. Nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore, il quale dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta.
Tribunale Trapani Sent., 01/08/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2016 promossa da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dall'avv. CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso i locali dell'Ufficio legale dell'Ente, siti in Trapani, via Scontrino nt. 28 giusta procura generale alle liti
Parte attrice
Contro
G.I. SPA rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Corso Italia nr 244, giusta procura generale alle liti
Parte convenuta
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha convenuto in giudizio G.I. s.p.a. e D.M. al fine di ottenere il pagamento in solido, ex art. 1916 c.c., delle somme versate a G.R. per pensione di invalidità permanente, conseguente alle lesioni da questi riportate nel sinistro occorso in data 28.6.2011 in A., Contrada B., allorquando l'autovettura tg. (...) di proprietà e condotta dal M., nell'invadere la corsia di marcia opposta, si era scontrata con il motociclo tg. (...) di proprietà di V.D. e condotto dal R. il quale, in seguito allo scontro, aveva riportato gravi lesioni che ne avevano determinato l'inabilità totale al lavoro.
Parte attrice ha quindi chiesto al Tribunale di "accertare e dichiarare la responsabilità oggettiva di M.D., nella qualità di proprietario e conducente dell'autovettura tg (...) , nella causazione del sinistro in premessa descritto, condannandolo in solido con I.A., oggi G. s.p.a., al rimborso in favore dell'INPS della somma di Euro 546.288,43 i cui Euro 521.056,78 a titolo di saldo della pensione ordinaria di invalidità erogata dall'INPS a R.G.; Euro 30,00 per spese, Euro 18.306,25 per interessi, Euro 6.888,40 per rivalutazione monetaria, come risulta dalla stampa di pagamento allegata in atti, oltre agli ulteriori interessi legali dalla domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo".
Si è costituita in giudizio G.I. s.p.a. contestando il quantum richiesto, anche in considerazione dell'importo di Euro 158.000,00 versato prima dell'inizio della causa di merito, e chiedendone la riduzione previo accertamento dell'effettiva responsabilità nel sinistro. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare congruo l'importo liquidato nel corso della fase stragiudiziale e per l'effetto rigettare la domanda; Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda giudiziale; In subordine, contenere la condanna della concludente nei limiti di quanto accertato e rigorosamente provato tenuto conto della condotta colposa dell'infortunato ed in ogni caso nei limiti del massimale di polizza; Ritenere e dichiarare la nullità della domanda di cumulo fra interessi e rivalutazione."
Nessuno si è costituito per D.M. nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La domanda va accolta.
In primo luogo, occorre premettere che l'attività istruttoria espletata in corso di causa ha confermato sia la dinamica del sinistro sia il fatto che lo stesso sia imputabile esclusivamente alla condotta imprudente del M., nonché il nesso causale tra il suddetto evento e le conseguenze dannose riportate dal R., le quali, determinando la completa perdita della capacità lavorativa attitudinale, hanno condotto al riconoscimento della prestazione erogata dall'Istituto.
Il teste G.M., presente al sinistro, ha infatti confermato che l'autovettura condotta dal M., nel superarlo mentre si era fermato per svoltare a destra, invase la corsia opposta sulla quale transitava il R., provocando l'impatto tra i due mezzi. La suddetta ricostruzione dell'accaduto non risulta inficiata da alcun elemento probatorio di segno contrario.
Per quanto concerne l'eccezione di incapacità e/o inattendibilità del teste in ragione del suo coinvolgimento nel sinistro - sollevata dalla G.I. s.p.a. nella comparsa conclusionale-, il rilievo è tardivo, in quanto l'eccezione "deve essere formulata dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ." (v. Cass. n. 11377 del 2006). Peraltro le dichiarazioni del teste risultano coerenti e pienamente confermative rispetto a quanto asserito dall'odierno attore sicché appaiono del tutto credibili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'attore ha assolto pienamente al proprio onere probatorio. E' noto, infatti, che "In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico di ciascuno dei conducenti ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità: l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera perciò l'altro dalla presunzione di responsabilità concorrente, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno" (cfr. Cass. Civ., 19.12.2008 n. 29883 nonché Cass. Civ. III sez., 10.12.2012 n. 22831). G.I. s.p.a., infatti, non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario che smentisca l'accadimento dei fatti come sopra ricostruiti e dimostri l'esclusione della responsabilità del M. e/o un concorso di colpa del R..
Dalla documentazione in atti risulta poi che, a seguito del sinistro, il R. ha riportato un grave politrauma con trauma cranico-addominale (in conseguenza del quale è stata sottoposto a splenectonia) e multiple fratture (al femore sinistro, alla rotula sinistra, alla mano destra ed al gomito destro (v. relazione medico legale INPS). Dalle predette fratture è derivata la perdita totale della capacità di lavoro dell'assicurato che svolgeva l'attività di ragioniere, con conseguente riconoscimento della spettanza della corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (il R. ha invero riportato, quali danni permanenti, "compromissione cognitiva con disturbi dell'attenzione selettiva, shifting attentivo, deficit di pianificazione ideativa, deficit di critica, deficit motorio con grave limitazione ai movimenti ed al gomito di destra che si presenta in anchilosi flessa a 90, deambulazione rallentata a piccoli passi seppur autonoma, incerta; esito cicatriziale xifo ombelicale faccia laterale coscia sinistra e ginocchio omolaterale; tumefazione del ginocchio sinistro, mobilizzazione delle anche sul bacino possibile per pochi gradi; flessione del ginocchio possibile fino a 75 cica, instabilità posturale, deambulazione simil atassica, lievemente claudicante a destra").
Sotto questo profilo, la disposta ctu (non espletata per mancanza della documentazione clinica, depositata soltanto successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.) non sarebbe comunque stata necessaria al fine del decidere, tenuto conto della documentazione amministrativa allegata in atti da INPS che comprova la gravità delle lesioni riportate e, quindi, dà prova della inabilità al lavoro del R..
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda avanzata nei confronti del M., quale conducente responsabile dell'incidente, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c. e delle G.A. s.p.a., ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. n. 209 del 2005, data la comprovata esistenza del rapporto assicurativo.
E' poi pacifico tra le parti - oltre che risultante per tabulas - che, in relazione alle conseguenze lesive del sinistro occorso il 28.6.2011 e dell'accertamento della sua totale incapacità lavorativa, l'INPS abbia riconosciuto al R. la pensione di invalidità permanente; è altrettanto pacifico che spetti all'INPS il rimborso di detto importo ai sensi dell'art. 14 della L. n. 222 del 1984 e dell'art. 142 del D.Lgs. n. 209 del 2005 - che riconosce all'ente gestore dell'assicurazione sociale il diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione -.
In relazione alla quantificazione della somma dovuta, l'importo richiesto di Euro 521.056,78 è pari alla capitalizzazione della prestazione erogata, in sintonia con quanto previsto anche dalla condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte - cfr. sentenza n. 4688 del 2003 che ha chiarito che "il diritto dell'Inps di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, comma 2, della L. n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. Pertanto, con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo; riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione; confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi; soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, più o meno prolungato" . Peraltro, detto sistema trova la sua ratio nelle "esigenze di certezza e di semplificazione dei rapporti, e, per giunta, risiede altresì nell'osservazione statistica che la conferma dei benefici, anche in sede di revisione, e dunque la durata indeterminata delle prestazioni, è la regola, mentre l'anticipata cessazione è l'eccezione" (Cass. n. 4688/2003) -.
Pertanto, i convenuti andranno condannati a versare all'INPS la somma di Euro 521.056,78 per rendita capitalizzata. Su tale somma deve essere computata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino alla data odierna e dalla data del 3.7.2012 (data di liquidazione della pensione) per il complessivo importo di Euro 574.383,40 (di cui Euro 541.377,99 per capitale rivalutato ed Euro 33.005,41 per interessi).
Sul punto, giova ricordare che la questione della natura del credito dell'assicuratore del danneggiato, nei confronti dell'autore del danno, a titolo di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., è stata risolta dalla sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite Civili del 13 marzo 1987 n. 2639 che ne ha riconosciuto natura di credito di valore ed ha affermato che "nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore, il quale dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto ai assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta".
Dall'importo come sopra quantificato andrà detratto quanto versato da G. prima dell'inizio della causa di merito, pari ad Euro 158.000,00, rivalutato alla data odierna in Euro 166.000,00, ai fini di rendere il calcolo omogeneo: l'importo finale al cui versamento vanno condannati i convenuti in solido è quindi pari ad Euro 408.383,40, sul quale andranno applicati gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di M.D.,
condanna G.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e M.D., in solido fra loro, al pagamento in favore dell'Inps della somma complessiva di Euro 408.383,40, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido fra di loro, al pagamento in favore dell'Inps delle spese del giudizio da quest'ultimo sostenute, che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 500,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, il 1 agosto 2019.
Depositata in Cancelleria il 1 agosto 2019.
11-09-2019 23:32
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