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Sentenza

Usucapione. Interversio possessionis: esclusa se il promissario acquirente si li...
Usucapione. Interversio possessionis: esclusa se il promissario acquirente si limita ad affermare di essere il proprietario
Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22/01/2019) 11-04-2019, n. 10186

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio - Presidente -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21388-2015 proposto da:

FALLIMENTO P.A., in persona del curatore, Dott. G.S., rappresentato e difeso dall'Avvocato FABIO BUCHICCHIO ed elettivamente domiciliato a Roma, via Cicerone 44, presso lo studio dell'Avvocato GIOVANNI CORBYONS, per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

R.E., e P.V., rappresentati e difesi dall'Avvocato GUGLIELMO SANTARELLI ed elettivamente domiciliate a Roma, via MUZIO Clementi 18, presso lo studio dell'Avvocato FIORENZO GROLLINO, per procura speciale in calce al controricorso - controricorrente -

avverso la sentenza n. 402/2014 della CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, depositata il 4/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 22/1/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI CORRADO, il quale ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;

sentito, per il ricorrente, l'Avvocato FABIO BUCHICCHIO.
Svolgimento del processo

Il curatore del fallimento di P.A., dichiarato con sentenza del 26/9/2003, con citazione notificata in data 5/6/2006, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Perugia, R.E. e P.V..

L'attore, dopo aver premesso che le convenute occupavano porzioni del più ampio fabbricato in (OMISSIS), destinate ad abitazione, soffitta e garage, censite in catasto al f. (OMISSIS), rispettivamente con le p.lle (OMISSIS), ha dedotto che tale immobile era di proprietà della fallita, che lo aveva acquistato con atto pubblico del 28/9/1973, e che le convenute lo occupavano senza alcun titolo opponibile al fallimento sul rilievo, per un verso, che il compromesso in data 20/6/1977, stipulato tra P.A. e P.B. ed R.E. (il primo era deceduto il (OMISSIS) ed allo stesso erano subentrate le convenute quali eredi), era, infatti, da interpretare non come atto di compravendita. (che, comunque, non essendo stato trascritto, era inopponibile al fallimento) ma come semplice preliminare di compravendita al quale non era seguita la stipula del contratto definitivo, e, per altro verso, che il godimento dell'immobile che P.B. ed R.E. avevano iniziato sin dalla data del compromesso, proseguendolo, dopo il decesso del primo, con la successione di P.V. ed R.E., fino all'attualità, non poteva essere configurato come possesso posto che i promissari acquirenti potevano ritenersi solo detentori dell'immobile in base ad un comodato implicitamente stipulato come accessorio del preliminare.

Il curatore, infine, dopo aver evidenziato che, a mezzo di missiva del 5/9/2005, aveva comunicato alle convenute la sua volontà, a norma DELLA L. Fall., art. 72, di sciogliere il compromesso di vendita del 30/6/1977, ha dedotto che era venuto meno anche l'eventuale diritto delle stesse di detenere l'immobile.

Il curatore, quindi, ha chiesto che il tribunale, accertata la proprietà dell'immobile in capo alla fallita P.A. e, dunque, la mancanza, a norma dell'art. 949 c.c., dei diritti di proprietà sullo stesso affermati dalle convenute nonchè, a seguito dell'intervenuta risoluzione del preteso compromesso a norma della L. Fall., art. 72, l'assenza di alcun titolo che legittimasse le convenute all'occupazione dell'immobile, condanni le stesse al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni per il ritardo nella restituzione.

R.E. e P.V. si sono costituite in giudizio ed hanno dedotto che, indipendentemente dal compromesso di vendita, P.B. ed R.E. avevano acquistato, per usucapione, in forza del possesso iniziato in data 30/6/1977 e protrattosi per oltre vent'anni, la proprietà degli immobili in questione.

Le convenute, quindi, hanno chiesto al tribunale di rigettare la domanda del curatore ed, in via riconvenzionale, di dichiarare che le stesse, sin dal luglio del 1997, avevano usucapito gli immobili in questione.

Il tribunale, con sentenza del 29/10/2009, dichiarata la risoluzione del contratto del 30/6/1977 a norma della L. Fall., art. 72, ha condannato le convenute al rilascio delle porzioni immobiliari controverse, rigettando ogni altra domanda.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che: - le convenute avevano riferito, nella comparsa di risposta, di essere entrate nella disponibilità degli immobili per cui è causa in virtù del contratto preliminare stipulato il 30/6/1977 con P.A., il quale stabiliva la consegna anticipata, rispetto alla stipula del contratto definitivo, degli immobili da parte della promittente venditrice; - la disponibilità così conseguita dev'essere, quindi, configurata quale detenzione e non come possesso, posto che tale consegna non è un'anticipazione degli effetti traslativi ma l'attuazione di un contratto di comodato implicitamente stipulato dalle parti come funzionalmente collegato al contratto e produttivo di effetti meramente obbligatori; - tale consegna, infine, non era mai diventata possesso in assenza della prova, nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., comma 2, dell'interversio possessionis.

Le convenute, con citazione del 21/10/2010, hanno proposto appello chiedendo che, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, fosse dichiarato il loro acquisto per usucapione degli immobili in questione. Le appellanti, in particolare, hanno dedotto che il tribunale, non ammettendo le prove articolate nella comparsa di risposta, non aveva consentito alle convenute di dimostrare l'interversione della detenzione in possesso ed il protrarsi ultraventennale del possesso così acquistato.

Il curatore ha resistito al gravame eccependone la nullità per avere l'appellante omesso di indicare l'udienza di prima comparizione, ed ha proposto appello incidentale.

La corte d'appello, dopo aver ammesso ed assunto le prove testimoniali articolate dalle appellanti, ha, con sentenza del 4/7/2014, accolto l'appello principale ed, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che R.E. e P.V. hanno acquistato, per usucapione ventennale, la proprietà degli immobili controversi, rigettando, pertanto, le domande proposte dal curatore.

La corte, in particolare, dopo aver escluso l'inammissibilità dell'atto d'appello per l'omessa indicazione della prima udienza, trattandosi di un semplice lapsus calami, "atteso che l'atto d'appello indicava l'udienza di prima comparizione per il 10-2-11 sebbene l'udienza sia stata poi differita con decreto presidenziale al 20-10-11", ha respinto l'eccezione con la quale il curatore, solo in comparsa conclusionale, aveva evidenziato che la deduzione da parte delle convenute dell'interversione del possesso sarebbe stata inammissibilmente fatta per la prima volta solo nell'atto d'appello.

La corte, sul punto, ha evidenziato, innanzitutto, che l'interversione del possesso, rilevando obiettivamente, senza necessità del concorso della volontà della parte interessata, integra un'eccezione rilevabile d'ufficio ed è, quindi, ammissibile in appello anche se nuova a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 2, ed, in secondo luogo, che l'affermazione svolta dalle convenute nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, in opposizione alla domanda del curatore ("in definitiva una rivendica"), secondo cui P.B. e R.E. avevano acquistato il possesso degli immobili, utile ai fini della usucapione, ad essi "ceduti" (e cioè consegnati) da P.A. con l'atto denominato compromesso di vendita "indipendentemente" da tale compromesso, dev'essere interpretata, alla luce delle prove testimoniali contestualmente articolate, nel senso che l'acquisto sarebbe avvenuto comunque posto che, da un lato, i predetti si erano "sin dal luglio del 1977" "nei rapporti con le altre persone, compresa P.A." "sempre qualificati come proprietari di detti immobili" (capitolo 2) così come, dall'altro, " P.A...., sin dal luglio 1977 " aveva "riconosciuto e riferito ad alt(r)e persone che P.B., R.E.... erano proprietari di detti immobili" (capitolo 3): tale fatto, ha aggiunto la corte, "integra evidentemente, anche se a questo fatto non viene data qualificazione giuridica, l'interversione della presupposta detenzione nel possesso",. tanto nella forma dell'opposizione". dal detentore "fatta contro il possessore", quanto in quella della "causa proveniente dal terzo".

La corte d'appello, quindi, stabilito che l'interversione del possesso viene fatta consistere nei fatti di cui ai capitoli 2 e 3 della prova articolata, ha respinto l'eccezione sollevata dal curatore secondo la quale il fatto dedotto dalle appellanti come tale da integrare l'interversione del possesso, e cioè l'integrale pagamento del prezzo il giorno stesso della stipula del compromesso, non avesse rilevanza e non risultava comunque oggetto di alcuna prova: la corte, sul punto, ha osservato che l'affermazione delle appellanti (e cioè che l'interversione si sarebbe perfezionata "nel momento dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo") non doveva essere intesa nel senso che tale pagamento integrerebbe l'interversione del possesso ma solo che "detta interversione si sarebbe prodotta quando ci fu quel pagamento, presupposto verosimilmente come motivo, di per sè comunque irrilevante, dell'interversione", aggiungendo che, in ogni caso, secondo le convenute, tale pagamento sarebbe avvenuto nella stessa data del 30/6/1977 che, oltre ad essere la data del compromesso, è anche quella in cui si sarebbe prodotta l'interversione del possesso nei modi in precedenza indicati.

La corte, poi, ha evidenziato che l'art. 1141 c.c., ai fini dell'interversione del possesso, non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento di "una causa proveniente da un terzo", per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, compresa l'ipotesi di acquisto da parte del titolare solo apparente., oppure l'opposizione del detentore contro il possessore, opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che consiste nel rendere noto al possessore, in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l'intenzione di tenere la cosa come propria.

La corte, quindi, ha escluso che la prova dell'interversione del possesso possa esaurirsi, "come potrebbero far intendere le parole delle appellanti", nella prova della consapevolezza da parte dell'originario possessore del mutamento di animus nel detentore, "quasi che un mutamento puramente interiore di questo potesse bastare per l'interversione", la quale, invece, nella forma dell'opposizione, deve consistere in una "manifestazione esteriore percepibile dall'originario possessore" e "tale requisito, ha aggiunto, "è presente, ed è ciò che conta, nei fatti oggetto delle prove dedotte dalla convenute": le quali, ha aggiunto la corte, hanno avuto esito positivo.

La corte, infatti, respinta l'unica eccezione che il curatore ha sollevato durante l'assunzione delle prove innanzi al consigliere istruttore delegato dal collegio, vale a dire la decadenza delle appellanti dall'induzione della prova di C.G. perchè non citata ritualmente, ha ritenuto, in particolare, dimostrato, per un verso, che P.B. e R.E., con la figlia P.V., abbiano iniziato ad abitare gli immobili in questione sin dal 30/6/1977, a seguito della consegna fattane da P.A. sulla base del compromesso di vendita stipulato in tale data, ed abbiano continuato ad abitarli ( P.B. fino alla sua morte nel (OMISSIS)) fino ad oggi, e, per altro verso, che P.B. e R.E. "sin dal luglio del 1977" e poi quest'ultima e P.V. si fossero sempre, e cioè anche per tutto il tempo successivo, affermati proprietari degli immobili per cui è causa con le altre persone, compresa P.A., e che costei sin dal luglio 1977 aveva riconosciuto e riferito ad alt(r)e persone che P.B., R.E. e P.V. erano proprietari di detti immobili, così integrando l'interversione della detenzione in possesso nella forma dell'opposizione contro il possessore.

La corte ha aggiunto che, alla luce delle deposizioni rese dai testimoni, P.A., da un parte, e P.B. e R.E., dall'altro, ritenevano di aver trasferito l'immobile, nel senso, più precisamente, che le parti, pur consapevoli che il compromesso del 30/6/1977 fosse un semplice preliminare, avevano voluto, sin dal luglio del 1977, regolare il trasferimento della proprietà "a modo loro", al di fuori dei canali previsti dalla legge, in ragione dei rapporti di famiglia esistenti tra di loro e per evitare il pagamento di spese ritenute inutili, in tal modo realizzando, nonostante l'invalidità dell'atto, quella forma di interversione del possesso costituita dalla causa proveniente dal terzo.

In ogni caso, ha osservato la corte, rimane dimostrata, come in precedenza osservato, l'interversione del possesso nella forma dell'opposizione contro il possessore.

La corte, poi, ha ritenuto che le testimonianze raccolte in giudizio abbiano dimostrato la continuità del possesso esercitato dalle convenute e dal loro dante causa, essendo, in particolare, emerso, da un lato, che dapprima P.B. e R.E. e poi le convenute, oltre a sostenere tutte le spese condominiali, avevano compiuto tutti i lavori necessari per il godimento dell'immobile, da quelli più minuti, a quelli più consistenti, che però non sono andati oltre la manutenzione straordinaria, e, dall'altro lato, e soprattutto, che P.A. non aveva eseguito alcun lavoro nè che aveva proceduto al pagamento dei tributi relativi agli immobili in questione, dei quali, in definitiva, ha concluso la corte, è risultata la dimostrazione del protrarsi continuo del possesso da parte delle convenute e del loro dante causa.

La corte, quindi, stabilito che l'interversione del possesso doveva essere cronologicamente collocata nel giorno in cui i detentori hanno cominciato ad affermarsi proprietari dell'immobile, vale a dire, stando alle testimonianze assunte, nel luglio del 1977, "e l'interversione così provata rende irrilevante se, e a fortiori quando, il prezzo della vendita sia stato effettivamente pagato", ed accertato che, alla luce delle deposizioni testimoniali, la situazione di possesso si era protratta, a partire dal mese di luglio del 1977, continuativamente ed in modo evidentemente pubblico e pacifico, ha ritenuto che, alla data in cui, nel 2006, il curatore aveva notificato l'atto di citazione, quale primo atto interruttivo, le convenute, grazie anche alla successione nel possesso di P.B. in conseguenza della loro qualità di eredi di quest'ultimo, avevano da molti anni maturato il ventennio necessario per l'usucapione.

La corte, in definitiva, ha concluso nel senso che la domanda di usucapione dalle stesse avanzata fosse fondata con la conseguente necessità di riformare la sentenza appellata con l'accoglimento di tale domanda ed il rigetto delle domande proposte dal curatore.

Il curatore del fallimento di P.A., con l'autorizzazione del giudice delegato del 29/6/2015, con ricorso spedito per la notifica l'8/9/2015, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d'appello, dichiaratamente non notificata R.E. e P.V. hanno resistito con controricorso notificato in data 15/10/2015.

Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 342 e 163 nonchè dell'art. 350 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha respinto l'eccezione, che l'appellato aveva sollevato nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di secondo grado, d'inammissibilità dell'atto d'appello per aver omesso di indicare, nella copia notificata, la data della prima udienza, sul rilievo che s'è trattato, in realtà, di un semplice lapsus calami, "atteso che l'atto d'appello indicava l'udienza di prima comparizione per il 10-2-11 sebbene l'udienza sia stata poi differita con decreto presidenziale al 2010-11". Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello, dando rilievo al fatto che l'originale dell'atto d'appello conteneva l'indicazione della data della prima comparizione per il 10/2/2011, ha violato il principio per cui, al contrario, la validità dell'atto di citazione dev'essere valutata con riferimento alla copia notificata. Nè rileva, ha aggiunto il ricorrente, ai fini della sanatoria del vizio, la circostanza che l'appellato si era costituito, avendo lo stesso inteso costituirsi al fine di rilevare, nel primo atto difensivo utile, il vizio della nullità della citazione, con la conseguenza che la corte avrebbe dovuto in ogni caso ordinare la rinnovazione della citazione in appello.

2. Il motivo è infondato ma la motivazione dev'essere corretta. L'atto di citazione, a norma dell'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, deve contenere, anche se si tratta dell'atto d'appello (art. 342 c.p.c.), l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione: la mancanza. (o l'assoluta incertezza) di tale indicazione comporta, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 1, la nullità dell'atto (Cass. n. 15498 del 2004). La verifica della sussistenza o meno di tale indicazione, tuttavia, va svolta, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avendo esclusivo riguardo alla copia notificata dell'atto: la validità dell'atto di citazione - e cioè l'idoneità dello stesso ad assolvere la propria funzione - dev'essere valutata, infatti, con riferimento alla copia notificata, indipendentemente dal ricorso ad integrazioni, in quanto la parte destinataria non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell'atto che le viene consegnato; ne consegue che, in caso di discordanza tra l'originale e la copia dell'atto notificato, assume rilievo ciò che risulta nella copia, perchè è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale (Cass. n. 3205 del 2008, la quale ha cassato la sentenza di secondo grado, rilevando la nullità dell'atto di citazione in appello conseguente al fatto che la copia notificata all'appellato non conteneva l'indicazione della data di udienza, recando uno spazio vuoto in corrispondenza del luogo ove doveva essere scritta tale data, risultante invece nell'originale; conf., Cass. n. 20993 del 2013). La nullità conseguente alla mancata indicazione, nella copia notificata della citazione, del giorno dell'udienza di comparizione, resta, però, sanata tutte le volte in cui il convenuto (o l'appellato) si è costituito (art. 164 c.p.c., comma 3) e, più in generale, quando l'atto, nonostante il vizio, ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, che si è costituito in giudizio, non ha espressamente lamentato che, nonostante la mancata indicazione, nella copia notificatagli dell'atto d'appello, della data dell'udienza di comparizione, non abbia, in concreto, partecipato a tutte le udienze in cui si è articolato il giudizio (di merito) innanzi alla corte d'appello (v. il ricorso, p. 17 ss.).

3.Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 354 c.p.c., nonchè la violazione e/o la falsa e/ò l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 345 e 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha respinto l'eccezione con la quale il curatore, nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, aveva evidenziato che la presunta interversione del possesso era stata inammissibilmente dedotta ed allegata per la prima volta in appello, sul rilievo che, al contrario, l'interversione del possesso, rilevando obiettivamente, senza necessità del concorso della volontà della parte interessata, integra un'eccezione rilevabile d'ufficio ed è, quindi, ammissibile in appello anche se nuova a norma dell'art. 345 c.p.c., comma 2. Così opinando, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha finito per qualificare com'eccezione un fatto costitutivo (e cioè la dedotta interversione) della domanda riconvenzionale che, in realtà, non è mai stato dedotto in primo grado. D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, anche se l'interversione fosse qualificabile come un'eccezione in senso lato, resta il fatto che, nella specie, la citazione (rectius: la comparsa di risposta) originaria non conteneva alcuna indicazione circa le circostanze costitutive dell'interversione per cui la relativa deduzione non avrebbe potuto essere ammessa, nemmeno ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, in quanto relativa ad un fatto mai dedotto e, come tale, non rilevabile d'ufficio, anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c..

4.Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello - pur a fronte di una comparsa di risposta in primo grado nella quale le convenute avevano sostenuto che, indipendentemente dal compromesso di vendita, avevano di fatto posseduto gli immobili in questione comportandosi come proprietari senza che P.A. abbia mai avanzato pretesa di alcun tipo sugli stessi per circa trent'anni e che avevano, quindi, acquistato la proprietà di tali immobili in forza dell'usucapione maturata nel 1997, senza che dal testo dell'atto o dalle prove articolate si evincesse alcun specifico riferimento all'interversione - ha ritenuto che l'affermazione fatta dalle convenute nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, secondo cui P.B. e R.E. avevano acquistato il possesso degli immobili, utile ai fini della usucapione, ad essi "ceduti" (e cioè consegnati) da P.A. con l'atto denominato compromesso di vendita, "indipendentemente" da tale compromesso, doveva essere interpretata, alla luce delle prove testimoniali contestualmente articolate, nel senso che l'acquisto sarebbe avvenuto in quanto, da un lato, i predetti si erano "sin dal luglio del 1977" "nei rapporti con le altre persone, compresa P.A." "sempre qualificati come proprietari di detti immobili" (capitolo 2) e, dall'altro, " P.A. sin dal luglio 1977 " aveva "riconosciuto e riferito ad alt(r)e persone che P.B., R.E... erano proprietari di detti immobili" (capitolo 3), e che tale fatto "integra evidentemente, anche se a questo fatto non viene data qualificazione giuridica, l'interversione della presupposta detenzione nel possesso", nella forma dell'opposizione" dal detentore "fatta contro il possessore" ed in quella della "causa proveniente dal terzo". Nell'interpretare le affermazioni prospettate dalle convenute, però, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha violato l'art. 112 c.p.c.. In effetti, ha proseguito il ricorrente, innanzitutto, le convenute non hanno dedotto che P.B. ed R.E. hanno iniziato una detenzione poi oggetto di interversione in possesso; in secondo luogo, l'inciso "indipendentemente dal compromesso di vendita" non è stato dettagliato con l'indicazione di altri fatti dai quali possa desumersi l'evento dell'interversione. Solo in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, ha proseguito il ricorrente, le convenute hanno dedotto che l'eventuale anteriore detenzione si era trasformata in possesso, collegando, tuttavia, tale effetto ad un evento diverso dall'interversione, e cioè all'integrale pagamento del prezzo coevo alla sottoscrizione del contratto preliminare e divergente dalle pattuizioni scritte ivi intervenute: il che implica, evidentemente, la sussistenza di ulteriori coevi accordi intervenuti tra le parti in quanto asseritamente idonei al trasferimento della proprietà ma non la deduzione di uno specifico fatto di interversione del possesso. Le prove testimoniali, quindi, ha aggiunto il ricorrente, non denotano l'evento costitutivo dell'interversione quanto, piuttosto, la circostanza che, per effetto del pagamento dell'intero prezzo ed a prescindere dalla formale stipulazione di un atto pubblico, la proprietà dell'immobile sarebbe stata trasferita da P.A. ai coniugi P./ R.. Il fatto dell'interversione, ha aggiunto il ricorrente, non dedotto in primo grado, è stato, invece, inammissibilmente prospettato con l'atto d'appello lì dove le appellanti hanno dichiaratamente chiesto l'ammissione della prove volte a dimostrare la consapevolezza del mutamento dell'animus dei promissari acquirenti al momento dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo. La corte d'appello, quindi, ha inammissibilmente qualificato come un'ipotesi di interversione le circostanze articolate nel capitoli 3 e 4 della prova originariamente richiesta e reiterata in appello, laddove, invece, esse erano finalizzate a dimostrare non un possesso idoneo all'usucapione quanto, piuttosto, un evento diretto al trasferimento immediato della proprietà diverso rispetto al contratto preliminare.

5.Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2697, 2726 e 2722 c.c. nonchè degli artt. 244 e 245 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la prova testimoniale, dedotta ed assunta in punto di interversione, avesse avuto esito positivo, risultando, in particolare, dimostrato, per un verso, che P.B. e R.E., con la figlia P.V., abbiano iniziato ad abitare gli immobili in questione sin dal 30/6/1977, a seguito della consegna fattane da P.A. sulla base del compromesso di vendita stipulato in tale data, ed abbiano continuato ad abitarli ( P.B. fino alla sua morte nel 2005) fino ad oggi, e, per altro verso, che P.B. e R.E. "sin dal luglio del 1977" e poi quest'ultima e P.V., si fossero sempre, e cioè anche per tutto il tempo successivo, affermati proprietari degli immobili per cui è causa con le altre persone, compresa P.A., e che costei sin dal luglio 1977 aveva riconosciuto e riferito ad alt(r)e persone che P.B., R.E. e P.V. erano proprietari di detti immobili, così integrando l'interversione della detenzione in possesso nella forma dell'opposizione fatta contro il possessore. Le testimonianze in questione, tuttavia, ha osservato il ricorrente, non potevano essere legittimamente ammesse, posto che: a) innanzitutto, la corte ha omesso di prendere in esame un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che le convenute non avevano richiesto l'ammissione di alcuna prova testimoniale sul fatto del pagamento integrale del prezzo, che, invece, come la stessa corte aveva evidenziato, costituiva il presupposto dell'interversione con la conseguenza che, se il pagamento integrale non è provato (del resto, il pagamento del prezzo è stato escluso dal tribunale con statuizione non impugnata), non si sarebbe potuta verificare l'interversione, che lo presuppone, per cui, se tale fatto fosse stato preso in considerazione, la corte avrebbe dovuto ritenere inammissibili gli altri capitoli di prova, che da quello non formulato logicamente dipendevano; b) i capitoli di prova, inoltre, come chiarito nell'atto d'appello, erano dichiaratamente volti a dimostrare la consapevolezza di P.A. dell'intervenuto mutamento dell'animus dei promissari acquirenti: ed è la stessa corte d'appello ad aver affermato che la prova dell'interversione non possa esaurirsi nella consapevolezza nell'originario possessore del mutamento di animus nel detentore, per cui, avendo le appellanti delimitato il fatto costitutivo dell'interversione nella consapevolezza della P. in ordine al mutamento dell'animus, le prove dedotte non potevano essere ammesse in quanto afferenti ad un fatto (e cioè la manifestazione esteriore) in realtà mai dedotto; c) i capitoli di prova articolati fanno riferimento al fatto che la qualificazione come proprietari sarebbe avvenuta fin dal luglio del 1977, e cioè contestualmente alla conclusione del compromesso, ma per effetto di un coevo fatto ulteriore, indicato solo nella comparsa conclusionale di primo grado, e cioè il pagamento integrale del prezzo, con la conseguenza che la prova per testi, alla luce dei limiti previsti dagli artt. 2726 e 2722 c.c.; d) d'altra parte, la conclusione di un negozio idoneo al trasferimento della proprietà, contestuale e divergente rispetto alla sottoscrizione del compromesso, non avrebbe potuto essere provato per testi alla luce del divieto di cui all'art. 2725 c.c., trattandosi di trasferimento della proprietà assoggettato alla forma scritta a norma dell'art. 1350 c.c., n. 1; e) i capitoli di prova ammessi non avrebbero potuto esserlo richiedendo l'art. 244 c.p.c. l'indicazione specifica dei fatti, mentre essi, al contrario, sono formulati in maniera assolutamente generica, senza alcuna indicazione di tempo e di luogo; f) la testimonianza di C.G., risultata decisiva ai fini del convincimento espresso nella sentenza impugnata, è stata assunta, all'udienza del 6/11/2013, come il curatore aveva eccepito, in violazione dei limiti fissati dalla stessa corte d'appello in relazione al numero dei testi ammissibili in quanto ritenuti sovrabbondanti a norma dell'art. 245 c.p.c..

6.Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c., nonchè la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver ritenuto che l'interversione del possesso era stata individuata dagli appellanti nel pagamento del prezzo avvenuto nella stata data del compromesso, e cioè il 30/6/1977, ha ritenuto che tale affermazione (e cioè che l'interversione si sarebbe perfezionata "nel momento dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo") non doveva essere intesa nel senso che tale pagamento integrerebbe l'interversione del possesso ma solo che "detta interversione si sarebbe prodotta quando ci fu quel pagamento, presupposto verosimilmente come motivo, di per sè comunque irrilevante, dell'interversione", per cui, a fronte della dedotta irrilevanza del pagamento, "l'interversione così provata rende irrilevante se, e a fortiori quando, il prezzo della vendita sia stato effettivamente pagato". Così operando, però, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello ha inammissibilmente introdotto una circostanza di fatto che le controparti non avevano dedotto, nè in primo grado, nè in appello, ossia che i fatti dedotti come integrativi dell'interversione del possesso, dovessero essere considerati a prescindere dall'evento dell'avvenuto pagamento integrale del prezzo in data 30/6/1977 e della sua conseguente prova. In realtà, ha concluso il ricorrente, le appellanti non avevano dedotto un fatto esteriore costituente interversione del possesso svincolato, come invece affermato in sentenza, dal pagamento del prezzo.

7.Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1141 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto di configurare l'interversione della detenzione in possesso nei fatti articolati nei capitoli 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta, laddove, in realtà, tali fatti non possono essere fatti rientrare in nessuna delle due ipotesi previsti dall'art. 1141 c.c., e cioè l'opposizione del detentore contro il possessore e la causa proveniente dal terzo. Ed infatti, ha proseguito il ricorrente, quanto alla prima, e cioè l'opposizione del detentore contro il possessore che deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, i capitoli dedotti non presuppongono uno stato iniziale di detenzione poi trasformato in possesso in forza di interversione, quanto, al contrario, una situazione di possesso iniziale. Inoltre, ha proseguito il ricorrente, la qualificazione come proprietari, da parte di P.B. e di R.E., per come risulta specificata nel relativo capitolo di prova, non consiste in un atto materiale contro il possessore tale da concretizzare una manifestazione esteriore percepibile dall'originario possessore, trattandosi, in realtà, di una mera dichiarazione di intenti in conseguenza della quale essi si ritenevano proprietari. La corte d'appello, peraltro, ha trascurato di considerare, ha proseguito il ricorrente, che le prove assunte hanno in realtà evidenziato come l'interversione non nascesse da un atto di opposizione di P.B. e di R.E. contro P.A., quanto, piuttosto, dalla mera ed errata constatazione che, per effetto dell'asserito pagamento integrale dei prezzo, la proprietà (e il possesso) si sarebbe trasferita ai convenuti già nel luglio del 1977, in difetto di un atto scritto, come previsto dall'art. 1350 c.c., n. 1. La sentenza, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha erroneamente ritenuto che i fatti emersi dalle testimonianze assunte rientrassero nella seconda ipotesi, e cioè la causa proveniente dal terzo, che può consistere in un qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso. La corte d'appello, infatti, ha osservato il ricorrente, ha ritenuto che le parti del compromesso abbiano concluso un negozio invalido avendo voluto, sin dal luglio del 1977, regolare il trasferimento della proprietà "a modo loro", al di fuori dei canali previsti dalla legge, in ragione dei rapporti di famiglia esistenti tra di loro e per evitare il pagamento di spese ritenute inutili, in tal modo realizzando, nonostante l'invalidità dell'atto, quella forma di interversione del possesso costituita dalla causa proveniente dal terzo. La corte, però, così facendo, ha trascura di considerare che la stipula di un ulteriore negozio tra le parti, ancorchè invalido, di trasferimento della proprietà non era mai stato dedotto, in nessuno dei due gradi di giudizio, dagli originari convenuti. Inoltre, i capitoli dedotti ed ammessi non avevano certo ad oggetto la prova di un contratto dissimulato tra le parti idoneo ad trasferimento immediato della proprietà. In ogni caso, ha concluso il ricorrente, il precedente possessore ( P.A.) non può essere qualificato come terzo ai fini della norma dell'art. 1141 c.c..

8.Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 244 c.p.c., la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 2725 c.c. ed al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3, 10 e 22 e la violazione e/o la falsa e/o l'errata applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto la continuità del possesso in ragione della accertata sopportazione, a parte dei coniugi P./ R., di tutti gli oneri, anche fiscali, connessi agli immobili e delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, laddove - a parte la violazione dell'art. 244 c.p.c., poichè il capitolo non indica i fatti specifici nei quali consisterebbero i lavori di manutenzione nè il periodo in cui gli stessi avrebbero avuto esecuzione - il capitolo era inammissibile ai fini della dimostrazione del possesso atteso che l'esecuzione dei lavori non è incompatibile con il riconoscimento del possesso altrui; del resto, ha aggiunto il ricorrente, i lavori di ristrutturazione richiedono un provvedimento di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione del quale, però, non è stata fornita alcuna prova, con la conseguente inammissibilità della prova testimoniale ammessa; il curatore, inoltre, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se e quali opere siano. state effettivamente eseguite dopo la stipula del preliminare. Quanto, poi, affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale dalle deposizioni risulta che P.A. non aveva eseguito alcun lavoro, il ricorrente ha evidenziato come la circostanza sia irrilevante ai fini dell'esclusione del possesso in capo alla fallita poichè l'esecuzione dei lavori di manutenzione non costituisce una situazione incompatibile con il possesso altrui. E neppure, infine, rileva il fatto che, secondo la corte d'appello, non è risultato provato che al pagamento dei tributi abbia provveduto P.A., trattandosi del sintomo di un'evasione fiscale non certo la dimostrazione della perdita del possesso dedotta dalla corte.

9. Il sesto motivo è fondato con assorbimento degli altri. Nella promessa di vendita, infatti, ancorchè siano previsti la consegna del bene e il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, per cui la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salva la dimostrazione dell'interversio possessionis (Cass. SU n. 7930 del 2008; Cass. n. 5211 del 2016). L'interversione della detenzione in possesso, tuttavia, non richiede una semplice determinazione interna di volontà del detentore, essendo, al contrario, necessaria una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" delranimus rem sibi habendi": e ciò può accedere esclusivamente in conseguenza: a) dell'intervento di una causa proveniente da un terzo, per tale dovendosi intendere (non già un mero comportamento materiale, ma) qualsiasi atto (posto in essere dal detentore con un terzo ovvero con lo stesso possessore mediato) che, indipendentemente dalla perfezione, validità, efficacia dell'atto medesimo, sia diretto al trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso; ovvero b) dell'opposizione del detentore contro il possessore, che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente e che, pur attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010), dev'essere specificamente ed inconfondibilmente rivolta contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 26327 del 2016, in motiv.; Cass. n. 27584 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6237 del 2010; Cass. n. 2392 del 2009): la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 c.c., non opera, infatti, quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, occorrendo, in tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso, un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sè denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 10289 del 2018), nè atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale (Cass. n. 12007 del 2004; Cass. n. 7337 del 2002). Ora, la corte d'appello, come in precedenza esposto, ha accertato, per un verso, che P.B. ed R.E., con la figlia P.V., dopo aver ricevuto la consegna degli immobili in questione sulla base del compromesso di vendita stipulato con P.A. il 30/6/1977, abitandoli da tale data fino all'attualità, "sin dal luglio del 1977" e "per tutto il tempo successivo" si sono sempre affermati "proprietari" dei predetti immobili con le altre persone, compresa la P.A., la quale, a sua volta, sin dal luglio 1977, ha riconosciuto e riferito ad altre persone che gli stessi erano, appunto, i proprietari di detti immobili, e, per altro verso, che P.A., da un parte, e P.B. ed R.E., dall'altro, pur consapevoli che il compromesso del 30/6/1977 fosse un semplice preliminare, hanno inteso sin dal luglio del 1977 regolare il trasferimento della proprietà "a modo loro", al di fuori dei canali previsti dalla legge, in ragione dei rapporti di famiglia esistenti tra di loro e per evitare il pagamento di spese ritenute inutili: e, sulla base di tale accertamento, ha ritenuto che tali fatti, nella misura in. cui dimostravano,. da un lato, l'inequivoca rappresentazione dell'intenzione del detentore al possessore di tenere i predetti beni come propri, e, dall'altro, il compimento di un atto tra il detentore ed il possessore mediato che, a prescindere dalla sua perfezione, validità, efficacia, era idoneo a comportare il trasferimento del diritto di proprietà degli immobili e del corrispondente possesso, integrassero l'interversione della detenzione in possesso prevista dall'art. 1141 c.c., comma 2, nella forma, rispettivamente, dell'opposizione del detentore contro il possessore e della causa proveniente dal terzo. Così facendo, però, la corte d'appello non si è attenuta ai principi in precedenza esposti: non potendosi, in effetti, configurare quali cause di interversione del possesso, così come previste dalla norma prevista dall'art. 1141 c.c., comma 2, (che risulta, per l'effetto, violata) nè il mero fatto che "sin dal luglio del 1977" e "per tutto il tempo successivo" i promissari acquirenti si erano sempre affermati "proprietari" dei predetti immobili con le altre persone, compresa la promittente venditrice, poi fallita, nè che la stessa, a sua volta, sin dal luglio 1977, aveva riconosciuto e riferito ad altre persone che gli stessi erano, appunto, i proprietari di detti immobili. Tali fatti, invero, per come accertati dal giudice di merito, difettano tanto del requisito della specifica direzione dell'opposizione compiuta dal detentore nei confronti del possessore, quanto del presupposto della sua inequivoca valenza di atto con il quale il detentore si oppone all'esercizio del possesso da parte di quest'ultimo. E non solo: in tali fatti, come in precedenza descritti, neppure può rinvenirsi il compimento di un atto tra il detentore ed il possessore mediato che, a prescindere dalla sua validità ed efficacia, sia tuttavia ex se traslativo (sebbene, in ipotesi, nullo) del diritto idoneo a legittimare il possesso del bene in capo all'acquirente.

10. La sentenza impugnata dev'essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Perugia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il sesto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Perugia che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2019
Avv. Antonino Sugamele

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