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Sentenza

Aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970 - Contribuzione figura...
Aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970 - Contribuzione figurativa - Base di calcolo - Retribuzione prevista dal c.c.n.l. per qualifica ed anzianità di servizio - Emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa - Esclusione ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 564/1996 - Regolamentazione della retribuzione figurativa da parte di usi aziendali o di pattuizioni individuali - Possibilità - Esclusione - Fondamento – Fattispecie.
Cassazione SEZIONE LAVORO
6 APRILE 2020 N. 7698


In tema di aspettativa sindacale ex art. 31 della l. n. 300 del 1970, la base di calcolo della contribuzione figurativa da prendere in esame a fini pensionistici è costituita dalla retribuzione prevista dal CCNL per qualifica ed anzianità di servizio del lavoratore, con esclusione degli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa, come si evince dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 564/1996, che, attraverso il chiaro riferimento alla contrattazione collettiva, esclude che possano avere valore di fonte regolativa della retribuzione figurativa gli usi aziendali, nonché eventuali pattuizioni individuali, avuto riguardo, da un lato, alle esigenze di uniformità e prevedibilità cui risponde la tutela dell'attività sindacale, posta a carico della collettività, e, dall'altro, alla natura indisponibile della materia previdenziale (nella specie, è stato ritenuto insussistente il diritto all'inclusione nella retribuzione figurativa del premio di produzione e di altri incentivi correlati allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, nonostante gli emolumenti in questione fossero stati riconosciuti per prassi aziendale alla generalità dei dipendenti, a prescindere dalla loro presenza in servizio).

In caso di aspettativa per motivi sindacali secondo Cassazione 21499/2015, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione e, per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 171/2002 e n. 136/2003, è il sindacato tenuto a corrispondere all'Inail il premio assicurativo computato sull'indennità erogata al lavoratore presso di esso distaccato, sicché, una volta riattivato il rapporto di lavoro, l'assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, verificatosi nel periodo di aspettativa, va imputata ad attività extralavorativa e, nell'ambito dell'originario rapporto, non può essere computata come infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto. In argomento si veda Cassazione 9567/2005 per la quale i rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti pubblici, sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale, godono anch'essi dei benefici previsti dall'art. 31 della legge n. 300 del 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego (art. 3, comma trentaduesimo, l. n. 537/1993); nè pur ritenersi il contrario sulla base della normativa dettata specificamente per il rapporto di lavoro pubblico (art. 47-bis e 54 D.Lgs. n. 29 del 1993), la quale persegue l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, senza intaccare il suddetto art. 31, come è confermato dalla norma attuativa (art. 4, d.P.R. n. 770 del 1994), che riproduce il contenuto dell'art. 31 senza limitare il numero delle aspettative, così interpretandosi la normativa citata alla luce del principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.; nè risulta irragionevole l'attribuzione senza limite della prerogativa in questione ai dirigenti delle associazioni non rappresentative, atteso che nessun limite è previsto neanche per i dirigenti di quelle rappresentative (art. 12 CCNQ del 7 agosto 1998).
Avv. Antonino Sugamele

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