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Sentenza

Dirigenza pubblica, nessun diritto a un nuovo incarico...
Dirigenza pubblica, nessun diritto a un nuovo incarico
Fanno capo al dirigente pubblico due distinte situazione giuridiche soggettive: rispetto alla cessazione anticipata dell'incarico il dirigente è titolare di un diritto soggettivo che se ritenuto sussistente da titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale e al risarcimento del danno; a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere solo un interesse legittimo di diritto privato che se ingiustamente mortificato non legittima il dirigente a richiedere l'attribuzione dell'incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi subiti. Non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla Pa di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost. sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (Nella specie la Corte di cassazione ha respinto la richiesta di una dirigente che al termine di un incarico di funzione sia stata trasferita a un incarico dirigenziale di studio e ricerca).
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 18 giugno 2020 n. 11891
Avv. Antonino Sugamele

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