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Sentenza

L'iscrizione ipotecaria non sospende la prescrizione...
L'iscrizione ipotecaria non sospende la prescrizione
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 6 luglio – 3 settembre 2020, n. 18305 Presidente Doronzo – Relatore Marchese
 L'atto di pignoramento regolarmente notificato al debitore, in quanto atto introduttivo del giudizio di esecuzione, è idoneo sia ad interrompere che a sospendere la prescrizione, mentre, l'atto di precetto, non avendo natura di atto introduttivo, è idoneo a produrre solo un effetto interruttivo a carattere istantaneo. Di diversa natura ancora è l'iscrizione ipotecaria, la quale non può dirsi né atto introduttivo né atto dell'esecuzione, ad essa quindi può conseguire un effetto interruttivo istantaneo, alla stregua di quanto accade con una costituzione in mora, sempre che l'iscrizione ipotecaria ne integri i contenuti, vale a dire, quando sia riconducibile ad una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.
Avv. Antonino Sugamele

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