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Sentenza

Liquidazione dell’onorario: cosa si intende per domanda di valore indeterminabil...
Liquidazione dell’onorario: cosa si intende per domanda di valore indeterminabile?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 gennaio – 22 giugno 2020, n. 12043
Presidente D'Ascola – Relatore Tedesco

Fatti di causa e ragioni della decisione

Il Tribunale di Nocera Inferiore, su ricorso dell'avv. A.M. nei confronti della AR Industrie Alimentari S.p.A., ha liquidato gli onorari dovuti al professionista per l'attività difensiva svolta in favore della convenuta in un giudizio di risarcimento del danno.
Il tribunale ha liquidato gli onorari facendo riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore interminabile di complessità media e, così, nell'importo di Euro 6.934,00, da cui ha detratto l'acconto di Euro 5.000,00 ricevuto dal professionista.
Per la cassazione della sentenza il professionista ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo. Si rimprovera al tribunale di avere considerato la causa di valore indeterminabile, nonostante già nella citazione i danni fossero stati quantificati nell'importo di Euro 7.826.150,00.
La censura è sollevata sia come violazione delle norme del codice di rito e di tariffa relative alla liquidazione degli onorari e alla determinazione del valore della causa, sia come omesso esame di un fatto decisivo.
La AR Industrie Alimentari S.p.A. è rimasta intimata.
La causa è stata fissata per trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte a seguito di proposta del relatore di manifesta fondatezza.
La proposta va condivisa essendo il ricorso effettivamente fondato.
È stato chiarito che "Ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore (...)avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Pertanto il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 1986/1974; v. anche Cass. n. 5905 del 24/03/2004; 1666/2017).
Il tribunale non si è attenuto a tale principio. Esso ha riconosciuto che i compensi fossero dovuti in base allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile in assenza di qualsiasi verifica circa la determinabilità del valore della controversia in base alle norme del codice di rito. Già nella domanda i danni erano stati indicati nella somma di Euro 7.826.150,00.
A questi effetti non ha alcuna rilevanza che nelle conclusioni della citazione l'attore, senza indicare l'importo, avesse chiesto il risarcimento dei "danni tutti patrimoniali e non patrimoniali (...) per le voci innanzi elencate e che saranno meglio quantificate in corso di causa, ovvero i quegli altri importi che saranno ritenuti equi e giusti".
È stato chiarito che "In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 1499/2018; n. 3372/2007).
È ovvio pertanto che il tenore letterale del petitum, formulato in relazione all'esito della istruzione, non autorizzava il giudice, per ciò solo, a ritenere la causa di valore indeterminabile, tanto più in presenza di una quantificazione già proposta nel corpo della citazione.
Si impone quindi la cassazione della sentenza, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, che provvederà a nuovo esame dell'istanza in diversa composizione, attenendosi ai principi sopra indicati e liquiderà le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione anche per le spese.
Avv. Antonino Sugamele

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