Risarcimento punitivo.
Nozione
I danni punitivi (o esemplari), in inglese punitive (o exemplary) damages, rappresentano un istituto giuridico degli ordinamenti di Common Law e, in particolare, degli Stati Uniti, la cui previsione implica, per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il riconoscimento in capo al danneggiato di un risarcimento ulteriore rispetto a quello avente funzione compensativa del danno subito (i compensatory damages), ove risulti provato il dolo – malice – o la colpa grave – gross negligence – del danneggiante.
Caratteri generali
La previsione dei danni punitivi determina la sovrapposizione della funzione punitiva, tipica della sanzione penale, a quella risarcitoria, tipica dell'illecito civile.
La ratio dell'istituto è orientata a:
- punire l'autore dell'illecito;
- fungere da efficace deterrente nei confronti dei potenziali trasgressori;
- premiare la vittima per l'impegno profuso nell'affermare il suo diritto;
- ristorare la vittima per il pregiudizio subito.
Il riconoscimento del maggiore risarcimento così come la determinazione della sua entità sono rimessi alla discrezionalità del giudice.
Ordinamenti di Common Law
L'istituto dei danni punitivi è riconosciuto nella maggior parte degli stati federati dell'ordinamento statunitense. La considerevole entità delle somme liquidate e la progressiva estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto, finanche riconosciuto per ipotesi di responsabilità contrattuale, hanno contribuito, secondo alcuni, a determinare un incremento della litigiosità, anche tenuto conto della liceità riconosciuta negli Stati Uniti ai patti di quota lite, frequentemente stipulati tra avvocati e clienti. La Corte Suprema americana, sin dal 2003, al fine di scongiurare un utilizzo distorto dell'istituto dei punitive damages, ha statuito che gli stessi non possono essere risarciti per un importo superiore a dieci volte l'entità del danno effettivamente patito (sentenza del 7-4-2003 nella causa State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Inez Preece Campbell).
Nel Regno Unito, dove pure ha avuto origine (il primo riconoscimento da parte di una giudice risale al 1763, nella causa Wilkes v. Wood), l'istituto ha conosciuto minor fortuna rispetto agli Stati Uniti ed è stato ammesso dalla giurisprudenza in casi limitati; negli ultimi anni, tuttavia, i giudici inglesi vi hanno fatto maggior ricorso specie nei casi in cui a risultare lesi siano stati i diritti fondamentali della persona.
Ordinamenti di Civil Law
L'istituto dei danni punitivi è estraneo agli ordinamenti di Civil Law, salvo limitatissime eccezioni (i codici civili di Brasile, Norvegia e Polonia li prevedono in alcuni casi), in quanto considerato incompatibile con il principio di separazione tra diritto civile e diritto penale. Nell'ordinamento italiano prevale la concezione riparatoria del danno, per cui si considera risarcibile ogni perdita che sia conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo, nella duplice veste del danno emergente e del lucro cessante. Quanto alle modalità risarcitorie, è prevista l'integrazione in forma specifica – nei casi in cui ciò sia possibile – o in alternativa per equivalente (art. 2058 c.c.); in entrambe le ipotesi l'obbiettivo è porre la parte lesa nella condizione in cui si sarebbe trovata se la prestazione fosse stata correttamente eseguita o il fatto dannoso non si fosse prodotto, prevedendo altresì un'equa riduzione dell'importo nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia contribuito a determinare il danno in misura del grado della colpa e delle conseguenze (art. 1227 c.c.). La cautela dell'ordinamento italiano nei confronti dei punitive damages va rinvenuta nella tradizionale bipartizione tra responsabilità civile – contrattuale e/o extracontrattuale – e responsabilità penale, considerato che il nostro ordinamento riserva al Legislatore penale il monopolio sanzionatorio. Il pedissequo recepimento dell'istituto in commento rischierebbe di dare la stura a forme di arricchimento ingiustificato in capo al danneggiato con contestuale aggravamento della posizione del danneggiante, in spregio al principio di proporzionalità sul quale è incardinato il sistema risarcitorio civilistico.
Dottrina
In Italia la dottrina ha lungamente evidenziato come la tesi che riconosce al risarcimento del danno la sola funzione compensativa mal si concili con la previsione di plurime disposizioni di legge dalle quali è dato ricavare l'implicita esistenza di forme di risarcimento punitivo, partitamente rappresentate: dall'articolo 96 del codice di procedura civile sulla la responsabilità aggravata per lite temeraria, dall'art. 709 ter c.p.c sul danno endofamiliare, dall'art. 18 della legge n. 349/1986 sulla responsabilità per danno ambientale, dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa sulla "riparazione pecuniaria" per diffamazione. Ai punitive damages parte della dottrina ha inoltre assimilato l'istituto francese delle astreintes che opera alla stregua di un mezzo di coercizione correlato al provvedimento del Giudice. Più nello specifico, esso prevede che qualora il debitore inadempiente non ottemperi al provvedimento giudiziario di condanna all'esecuzione della prestazione pattuita, costui è tenuto alla corresponsione di una somma di denaro in favore del creditore, da commisurarsi alla capacità patrimoniale e al grado della colpa. Uno strumento simile è previsto nel nostro ordinamento dall'art. 614 bis c.p.c..
Oltre all'art. 614 bis c.p.c., la funzione punitiva della sanzione è stata altresì rinvenuta in altre misure compulsorie indirette quali: quelle previste in tema di brevetti e marchi; quelle di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, D. Lgs. 104/2010, che ha introdotto l'istituto dell'astreinte al fine di sanzionare l'inosservanza della P. A. all'obbligo di conformarsi al giudicato; quelle di cui all'art. 140, comma 7, del codice del consumo, D. Lgs. 206/2005.
Giurisprudenza
In Italia, l'orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità sin dalla pronuncia n. 1183/2007, riteneva l'istituto de quo in contrasto con l'ordine pubblico interno. Dello stesso avviso si è mostrata la Corte di Cassazione in una successiva pronuncia del 2012. Tuttavia, nella direzione del riconoscimento, anche nell'ordinamento italiano, di una funzione deterrente e sanzionatoria, oltre che riparatoria, al risarcimento del danno, sono di recente intervenute alcune significative pronunce della Suprema Corte: in particolare, con la sentenza n. 7613 del 15 aprile 2015, è stato espressamente statuito che «è noto come allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti (…) e la sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante). Si riscontra, dunque, l'evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente, sulla base di vari indici normativi (…)»;
Con l'ordinanza interlocutoria n. 9978 del 16 maggio 2016, la prima sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibile delibazione di sentenze straniere di condanna al pagamento di danni punitivi, sulla base del rilievo per cui l'orientamento negativo finora prevalente nella giurisprudenza di legittimità – tradizionalmente arroccata su una concezione obsoleta di ordine pubblico – suscita ormai più di qualche perplessità, specie alla luce dei «numerosi indici normativi che segnalano la già avvenuta introduzione, nel nostro ordinamento, di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria» e che consentirebbero di affermare che, anche in Italia, possa riconoscersi alla condanna risarcitoria – anche – una funzione deterrente e sanzionatoria.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 16601 del 05.07.2017) ha definitivamente sdoganato l'applicabilità anche nel nostro ordinamento dell'istituto giuridico d'origine anglosassone dei cosiddetti “Danni Punitivi” (Punitive damages, o exemplary damages). Con la suindicata pronuncia la Cassazione ha preso atto di una progressiva ma inesorabile evoluzione del nostro sistema legislativo interno e ha ridefinito la nozione di ordine pubblico verso una maggiore permeabilità nei confronti della legge straniera, del diritto internazionale e soprattutto comunitario, alla ricerca di punto di equilibrio tra il tradizionale controllo sull'ingresso di norme o sentenze straniere che possono minare la coerenza interna dell'ordinamento giuridico e una funzione promozionale dei valori tutelati dal diritto internazionale.
La conclusione è che non è oltremodo possibile negare l'esistenza di numerose norme civili italiane aventi una funzione spiccatamente sanzionatoria e viene quindi affermato, per la prima volta ma al massimo livello ed a chiare lettere che, nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.
Non è pertanto ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Sugli effetti della breccia aperta dalla Cassazione anche nel sistema risarcitorio interno si attende l'evoluzione della giurisprudenza nazionale di merito che, già in alcune pronunce, ha accolto il sistema moltiplicatorio delle liquidazioni dei danni in base al criterio della gravità del comportamento del danneggiante, tipico dei danni punitivi.
Riferimenti normativi
- Costituzione: artt. 23 e 24
- Codice civile: artt. 2043 e 2059
- Codice di procedura civile: artt. 96, art. 363, c. 3, art. 614 bis e art. 709 ter
- Legge n. 47/1948: art. 12
- Legge n. 300/1970: art. 18
- Legge n. 392/1978: artt. 29 e 31
- Legge n. 349/1986: art. 18
- Legge n. 218/1995: artt. 16, 64, 67
- D.Lgs. n. 206/2005: art.140, comma VII
- D.lgs. n. 104/2010: art. 114, comma IV, lett. e)
- Regolam. Consiglio CEE n. 44/2000: artt. 34 e 45
- Conv. Eur. Dir. Uomo: art. 7
Focus giurisprudenziale
Responsabilità civile - Danno da liquidare - Condotta del danneggiante.
Nel sistema italiano della responsabilità civile, così come regolato dalla legge, la valutazione della incidenza, della condotta del danneggiante sulla entità del danno da liquidare (e, dunque, l'apprezzamento della sostanziale funzione sanzionatoria dell'istituto della responsabilità risarcitoria, secondo i termini della liquidazione dei c.d. danni punitivi), pur se astrattamente non incompatibile con i principi dell'ordinamento, deve ritenersi in ogni caso vincolata al ricorso di specifici presupposti di tipicità legislativa, oltre che di ulteriori requisiti di prevedibilità e di dimensionamento quantitativi. Deriva da quanto precede, pertanto, che in assenza di alcuna previsione positiva idonea a giustificare una diversa lettura del sistema generale del risarcimento del danno da circolazione stradale deve ritenersi corretta la decisione del giudice a quo nella misura in cui ha del tutto trascurato la considerazione della condotta del danneggiante, ai fini della liquidazione del danno. Corte di Cassazione, sez. III civ., 28 febbraio 2019, n. 5829
Il risarcimento dei danni, previsto a carico del genitore che non abbia adempiuto i provvedimenti giudiziali relativi alla prole, ovvero abbia comunque tenuto condotte pregiudizievoli per il figlio minore, ha natura sanzionatoria, sicché prescinde dal concreto accertamento del pregiudizio arrecato ed è invece rapportabile ai danni punitivi (nella specie, il tribunale ha condannato il padre, che esercitava del tutto sporadicamente il diritto di visita ed era assente dalla vita del figlio minore, con conseguente sofferenza di quest'ultimo, al risarcimento dei danni, in favore del figlio stesso, quantificati equitativamente in un importo corrispondente a quello dovuto per il suo mantenimento a decorrere dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione, disponendone infine l'affido esclusivo alla madre). Tribunale Venezia, 18 maggio 2018
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere risarcimenti “punitivi” - Ontologica compatibilità con l'ordinamento italiano - Sussistenza - Riconoscibilità di sentenza straniera recante una siffatta pronuncia - Condizioni - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero ed alla loro compatibilità con l'ordine pubblico. (Principio di diritto enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c. in relazione all'inammissibilità del motivo di ricorso involgente la relativa questione di particolare importanza, ancorché all'esito di una pronuncia di complessivo rigetto del ricorso). Corte di Cassazione, civ., sez.U, sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601
La funzione compensativa della responsabilità civile è, sì, prevalente, ma non per questo esclude la configurabilità di un diverso scopo sanzionatorio e di deterrenza. Né tantomeno è scontato che la suddetta natura meramente riparatoria possa essere assurta a rango di principio fondamentale di ordine pubblico, tale da impedire l'ingresso nell'ordinamento italiano di un giudicato straniero che legittimi la condanna ad un risarcimento punitivo. E' per tali ragioni che va rimessa all'esame del Primo presidente della Corte di Cassazione, affinché ne investa di nuovo le sezioni unite, la questione della non riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi per contrarietà all'ordine pubblico. Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 16 maggio 2016, n. 9978
La Corte d'appello italiana alla quale è richiesto il riconoscimento di una sentenza straniera di condanna al pagamento di danni punitivi (punitive demages) deve controllare i criteri seguiti dal Giudice straniero per qualificare la natura della responsabilità e le relative voci di danno, al fine di evincere la causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale disposta a favore della parte vittoriosa. Ove nel corso di tale verifica – ritenuta necessaria ai fini del controllo di compatibilità della sentenza estera con l'ordine pubblico italiano – la Corte d'appello rilevasse una causa di attribuzione patrimoniale a carattere punitivo (e non compensativo), la decisione straniera non sarebbe riconoscibile; anche il solo dubbio circa l'esistenza di una tale sanzione deve indurre la Corte d'appello a negare il riconoscimento. Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 16 maggio 2016, n. 9978
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 aprile 2016, n. 7726
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere - "Astreintes" previste da altri ordinamenti - Natura - Misure coercitive funzionali all'adempimento - Compatibilità con l'ordine pubblico italiano - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie riguardante "astreinte" emessa da un giudice belga
Le "astreintes" previste in altri ordinamenti (nella specie in quello belga), dirette ad attuare, con il pagamento di una somma crescente con il protrarsi dell'inadempimento, una pressione per propiziare l'adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, sono compatibili con l'ordine pubblico italiano, rinvenendosene nell'ordinamento statale analoghe previsioni, generali e speciali. Corte di Cassazione, civ., sez.I, sentenza del 15 aprile 2015, n. 7613
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere - Disciplina di cui alla legge n. 218 del 1995 - Sentenza di condanna al risarcimento del danno - Funzione e natura della responsabilità civile nell'ordinamento giuridico italiano - Punizione e sanzione della condotta del responsabile civile - Estraneità - Cosiddetti danni punitivi ("punitive damages") - Contrarietà all'ordinamento pubblico interno - Fondamento - Fattispecie.
Nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive - restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta - ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro. E quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi. (Nell'affermare il suddetto principio, la Corte ha cassato per insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentato nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei "punitive damages" e che i danni subiti per infortunio sul lavoro dal danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda). Corte di Cassazione, civ., sez.I, sentenza del 8 febbraio 2012, n. 1781
Va cassata la pronuncia con cui sono stati dichiarati il riconoscimento e l'efficacia in Italia di una sentenza statunitense che, pur non contenendo un esplicito rinvio all'istituto dei danni punitivi, aveva condannato il convenuto al pagamento di un ingente importo a titolo di risarcimento del danno, qualora i giudici di merito, nella verifica della contrarietà della sentenza straniera all'ordine pubblico interno, si siano affidati al mero riscontro della compatibilità dell'intero ammontare della condanna con la natura e la gravità dei pregiudizi subiti dal danneggiato, senza dar conto della ragionevolezza e proporzionalità di tale somma in rapporto ai criteri risarcitori interni e, per altro verso, non abbiano conferito rilievo alla mancanza di motivazione nella sentenza da riconoscere, in quanto preclusiva della possibilità di evincere la causa giustificatrice dell'attribuzione e la sua natura. Corte di Cassazione, civ., sez.U, ordinanza del 26 gennaio 2011, n. 1781
Nel vigente ordinamento la finalità della responsabilità civile è quella di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che abbia subito la lesione e ciò anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro idonea ad eliminare le conseguenze del danno. Non assume alcuna rilevanza, invece, l'aspetto puramente punitivo e sanzionatorio del responsabile civile essendo incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Essa, difatti, è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa". Tribunale di Genova, Sezione VI, 07 ottobre 2010
Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Lite temeraria - Ex art. 96 cod. proc. civ. antevigente - Risarcimento del danno - Facoltà di liquidazione d'ufficio - Deroga all'onere di allegazione e prova del danno - Esclusione - Configurazione come sanzione pecuniaria - Fondamento - Novellazione dell'art. 96 cod. proc. civ. - Introduzione di una pena pecuniaria - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Novità della misura sanzionatoria - Sussistenza.
La facoltà, concessa dall'art. 96 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario. Corte di Cassazione, civ., sez.I, sentenza del 30 luglio 2010, n. 17902
Famiglia, maternita' ed infanzia - Separazione - Assistenza alla famiglia - Autoriduzione dell'assegno di mantenimento dei figli - Conseguenze - Sanzione pecuniaria - Ammonimento del giudice
Le sanzioni risarcitorie contemplate nei numeri 2 e 3 del 2°comma dell'art. 709 ter c.p.c., non sono qualificabili in termini di condanne punitive sganciate dal modello di illecito aquiliano tipizzato dall'art. 2043 c.c.; invero non solo dallo stesso tenore letterale della norma si evince come il baricentro di tali previsioni sia interamente spostato sul danno e non sulla condanna, come dovrebbe invece essere se si fosse in presenza di un "punitive demages", ma, soprattutto, l'istituto dei danni punitivi è incompatibile con l'ordinamento italiano, dove, infatti, la responsabilità civile ha il compito precipuo di eliminare le conseguenze di un danno e non già quello di punire il responsabile civile. Tribunale di Varese, Sezione I, ordinanza 07 maggio 2010
Il totale disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia è presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter, 2° co., c.p.c., ed in particolare di quelle di cui ai numeri 2 e 3 (che introducono nel nostro ordinamento la categoria dei c.d. "danni punitivi", con finalità, cioè, non compensative, ma deterrenti e sanzionatorie): tale condotta, infatti, non solo arreca un pregiudizio alla minore, ma costringe la madre a sostenere tutto il peso della responsabilità nella gestione della figlia (nella specie, il collegio ha ammonito il padre ad un puntuale adempimento delle prescrizioni, anche patrimoniali, contenute nella sentenza di divorzio e lo ha condannato a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, a somma di euro 10.000,00 alla figlia e l'ulteriore somma di euro 10.000,00 alla madre). Tribunale di Verona, decreto 11 febbraio 2009
Una decisione giudiziaria straniera di condanna al pagamento di danni punitivi non può essere delibata in Italia perché contrastante con l'ordine pubblico. I danni punitivi contrastano con il principio compensativo che trova fondamento nell'art. 3 Cost. App. Trento Bolzano, delibazione (giudizio di), 16 agosto 2008
Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere - Funzione e natura del danno nell'ordinamento vigente - Caratteristiche e finalita' punitive - Esclusione - Danni "in re ipsa" - Presunzione relativa esclusivamente all'"an debeatur" - Prova del pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno - Necessita'
Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario. Corte di Cassazione, sez. II, civ., sentenza del 12 giugno 2008, n. 15814
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere - Compatibilita' della condanna al risarcimento dei danni con l'ordinamento italiano - Esclusione della delibazione di condanne aventi finalità punitiva o sanzionatoria ("punitive damages") - Incompatibilità
Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa". È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato. (Nella specie era stata impugnata per cassazione la pronuncia di rigetto dell'istanza di delibazione di una sentenza statunitense che aveva condannato il produttore di un casco protettivo utilizzato dalla vittima di un incidente stradale. La sentenza aveva accertato il difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura del casco e aveva liquidato i danni secondo criteri che il giudice della delibazione aveva ritenuto propri dell'istituto dei danni punitivi "punitive damages" e come tali incompatibili con l'ordine pubblico interno). Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza del 19 gennaio 2007, n, 1183
Il risarcimento del danno previsto dai punti 2 e 3 dell'art. 709 ter c.p.c. costituisce una forma di "puntive damages" ovvero di sanzione privata, non riconducibile al paradigma degli artt. 2043 e 2059 c.c. Non è ostativa l'osservazione che il nostro sistema giuridico non conosce la categoria dei danni punitivi, perché la legge n. 54/2006 in tema di affidamento recepisce largamente l'esperienza anglosassone e nordamericana e di conseguenza ben può introdurre un "quid novum", segnatamente quella condanna al risarcimento del danno che non è diretta a compensare ma a punire, al fine di dissuadere ("to deter") chi ha commesso l'atto illecito dal commetterne altri. Si tratta di un sistema di poteri di coercizione, volti a rendere il provvedimento di affidamento attuale e in ultima analisi a realizzare l'interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Tribunale di Messina, 05 aprile 2007
In tema di separazione dei coniugi, il risarcimento dei danni in favore del minore o di un genitore, previsto dall'art. 709-ter c.p.c. in caso di gravi inadempienze e di violazioni dei provvedimenti sull'affidamento dei figli minori da parte dell'altro genitore, ovvero di condotte pregiudizievoli per i minori stessi, non ha natura compensativa, ma costituisce una sanzione coercitiva, volta ad indurre il responsabile a recedere dall'illecito, e può essere disposto dal giudice anche congiuntamente alle altre misure punitive previste dalla stessa disposizione (nella specie, il collegio, nella sentenza di separazione dei coniugi, ha inflitto alla moglie una sanzione amministrativa, condannandola anche al risarcimento dei danni in favore del figlio minore, in quanto ella aveva volontariamente indotto quest'ultimo ad avversare il padre, così però determinando l'insorgere nel figlio di una patologia psichiatrica, la sindrome di alienazione parentale). La l. n. 54 del 2006, con l'art. 709-ter c.p.c, ha introdotto la figura dei c.d. "danni punitivi", cioè di condanne rivolte non a compensare la lesione del bene protetto subita dal soggetto passivo (il quale può comunque ottenere il risarcimento del danno secondo le vie ordinarie), ma a dissuadere entrambi i genitori dal tenere o proseguire qualsiasi comportamento che possa essere gravemente nociva per i figli e per il loro affidamento. Attraverso i c.d. "danni punitivi", infatti, viene prevista una misura coercitiva e di pressione psicologica (analoga a quella propria del sequestro ex art. 156 c.c), finalizzata a fornire sollecita e congrua tutela alle esigenze minorili più rilevanti ed urgenti. Tribunale di Messina, 05 aprile 2007
L'art. 709-ter c.p.c.– nel prevedere in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto svolgimento dell'affidamento condiviso una sanzione irrogabile per il comportamento lesivo posto in essere all'interno del nucleo familiare – ha introdotto nel nostro ordinamento una figura di danni c.d. punitivi derivanti dall'esperienza dell'ordinamento giuridico statunitense, i quali svolgono la chiara funzione pubblicistica della deterrenza e della punizione. Tribunale di Vallo della Lucania, 07 marzo 2007
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo in capo al locatore, che abbia ricevuto la riconsegna dell'immobile e non lo abbia adibito, entro sei mesi, all'uso in vista del quale ne aveva ottenuto la disponibilità, di risarcire il danno al conduttore ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria, che si riverbera sui criteri di quantificazione del danno: il contemperamento tra il fine sanzionatorio ( evocato dalla rubrica della disposizione in esame, intitolata "Sanzioni")e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all'anticipata restituzione dell'immobile, che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore. Cassazione Civile, Sezione III, 28 ottobre 2004, n. 20926
Nel caso in cui fra la data del licenziamento e la sentenza che ne dichiara l'illegittimità sia intercorso un periodo superiore a cinque mesi, il risarcimento del danno in favore del lavoratore – che nella misura minima delle prime cinque mensilità di retribuzione ha carattere sanzionatorio – può essere liquidato dal giudice in un importo pari alle mensilità di retribuzione che il lavoratore illegittimamente licenziato, e da considerare come mai allontanato dall'azienda, avrebbe percepito in mancanza di licenziamento, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare, in relazione al periodo successivo al quinto mese dall'illegittimo recesso, che il lavoratore abbia recepito altri introiti di lavoro. Cassazione Civile, Sezione L, 12 giugno 1986, n. 3523
28-06-2020 00:42
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