Tribunale Trapani, 23/03/2020, n.278. Opposizione a decreto ingiuntivo. Manomissione contatore del Servizio Elettrico Nazionale.
Tribunale Trapani, 23/03/2020, n.278
Rito:
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI
Materia: (Contr. atipici)
Oggetto:
Altri contratti atipici
Documenti correlati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al promossa da:
COSTRUZIONI MECCANICHE SRL rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Faraci e dall'avv. Paolo Viscò ed elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest'ultimo sito in Alcamo, via (omissis), giusta
procura in calce all'atto di citazione
Parte opponente
Contro
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. (già ENEL SERVIZIO
ELETTRICO s.p.a.) rappresentata e difesa dall'avv. Josephine Romano e
dall'avv. Cesare Giovanni Grassini ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. Aldo Bongiardo e dell'avv. Jose Cerrati sito in Trapani,
via (omissis), giusta procura generale alle liti
Parte opposta
e
CO.ME.R. Fo. Fo. Sas di Ru. Gi. & C. in liquidazione in persona
del liquidatore sig. Ru. Gi., rappresentata e difesa, giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Cristina Coppola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Alcamo nella via Pietro Galati n. 1
terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Costruzioni Meccaniche s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr.1084/2017, reso dal Tribunale di Trapani in data 29.10.2017 con il quale è stata condannata a pagare a Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. l'importo di € 49.117,14, oltre interessi e spese del monitorio, quale importo dovuto in seguito alla manomissione del contatore accertata in data 5.1.2015 giusta verbale di verifica nr.
DR8D/000002/2014.
La società opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani in considerazione della pattuizione contrattuale che prevedeva il foro esclusivo di Pa.; l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo; l'insussistenza di responsabilità nell'allaccio abusivo diretto, in quanto effettuato dal proprietario dell'immobile, ossia da Gi. Ru., legale rappresentate di Co.Me..
Fo. s.a.s di Ru. Gi. & C. in liquidazione (che avrebbe anche ammesso di avere realizzato il predetto allaccio abusivo) e la mancanza di prova sia che la società opposta abbia effettivamente prelevato energia elettrica tramite il predetto allaccio abusivo sia che l'importo richiesto in pagamento corrisponda alla quantità di energia elettrica astrattamente utilizzata nel periodo considerato (dall'1.8.2011 al 30.9.2014).
Infine, ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale relativo al furto di energia elettrica in oggetto, ancora in fase di indagine, ed ha formulato domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni subiti in seguito alla chiusura del POD IT001E(omissis) al quale era collegato un impianto fotovoltaico, riferito al contatore sito nella sede legale della società opponente.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di “ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani in ordine al ricorso per decreto ingiuntivo azionato dalla controparte, poiché a statuire avrebbe dovuto essere il Tribunale di Palermo giusta contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo oggi opposto, con qualsivoglia statuizione utile all'uopo; ritenere e dichiarare la sussistenza dei presupposti di lege per la sospensione del presente procedimento, giusta quanto argomentato al punto 2) della parte motiva e, per l'effetto, dichiararne la sospensione; ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e comunque revocare, con qualsivoglia statuizione utile all'uopo, il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto e per insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. per la sua emissione, stante la mancanza dei requisiti della certezza, esigibilità e liquidità dell'asserito credito vantato, poiché dedotto unilateralmente dall'opposto ed oggetto di integrale contestazione;
accogliere la domanda riconvenzionale sopra spiegata ai punti 5) e 6) della parte motiva e, per l'effetto, condannare Enel Servizio Elettrico Nazionale al pagamento della somma di € 32.343,54 o quella somma ritenuta equa e giusta da codesto Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi moratori sino all'effettivo soddisfo, comunque contenuta nella misura massima di € 26.000,00; manlevare e dunque tenere integralmente indenne sin da adesso da qualsivoglia obbligazione passiva pretesa da ENEL l'opponente, con eventuale condanna anche in solido della società Co. Fo. s.a.s. di Ru. Gi. & C. in liquidazione nonché del sig. Gi. Ru. al pagamento di qualsivoglia somma pretesa per i fatti per cui è causa dall'opposta; determinare l'eventuale effetitva somma dovuta dall'opponente solo a seguito di apposita CTU tecnica e contabile che accerti l'eventuale prelievo irregolare, l'imputabilità all'opponente ed il suo ammontare, contenendo comunque ed eventualmente tale importo nella misura massima di € 1.000,00; con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche riferite al procedimento monitorio, oltre accessori come per legge”.
Si è costituita la società Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. (già ENEL
Servizio Elettrico Nazionale) allegando che, con la società attrice, intercorreva un contratto di fornitura di energia elettrica (POD nr.
IT001E(omissis)); che, in data 30 settembre 2014 è stata accertata l'esistenza di un allaccio diretto e di conseguente prelievo irregolare di energia elettrica; che i consumi erano quindi stati ricostruiti a far data dall'1.8.2011 – momento in cui si era rilevata una flessione nei consumi – al 30.9.2014 secondo i criteri previsti dagli art. 9, 10 e 11 Delibera nr. 200/1999 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (ora ARERA –
Autorità di regolazione per Energia – Reti – Ambiente).
Sostenendo quindi l'infondatezza sia della eccezione di incompetenza per territorio sia delle difese relative alla mancanza di colpa della società opponente, SEN ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'eccezione avversaria di incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani, in quanto infondata, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
rigettare l'istanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale in corso, in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa; dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; nel merito in via principale: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società Costruzioni Meccaniche S.r.l., e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo il n. n. 1084/2017 emesso dal Tribunale di Trapani e qui opposto per l'importo di € 49.117,14 in linea capitale, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura; nel merito in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società Costruzioni Meccaniche S.r.l., in favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. al pagamento della somma di € 49.117,14 in linea capitale oltre gli interessi dal dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura, oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio; in ulteriore subordine, autorizzata la chiamata in causa del terzo CO.ME.R. Fo. Fo. Sas di Ru. Gi. & C. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. sig. Ru. Gi., condannare l'odierna società opponente ed il terzo chiamato, in solido, al pagamento in favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. dell'importo ingiunto in sede monitoria o quello diverso accertato in corso di causa dovuto a fronte dell'energia elettrica somministrata dalla società opponente”.
Si è pure costituito in giudizio il terzo chiamato, Fo. Fo. s.a.s di Ru. Gi. & C. in liquidazione, allegando di non avere più la disponibilità dell'immobile sin dal 26.5.2010: prima, l'aveva concesso in comodato d'uso gratuito, giusta contratto registrato in data 28.05.2010 presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani- Sportello di Al. al n° 130 serie (omissis), alla società Ambiente Alcamo s.r.l., poi, in data 24.3.2010, lo aveva concesso in locazione alla società attrice. Ha quindi negato di avere realizzato l'allaccio abusivo ed ha concluso chiedendo al Tribunale di “ritenere e dichiarare che società Co. Fo. sas di Ru. Gi. &
C. in liquidazione in persona del liquidatore non ha responsabilità in merito all'allaccio abusivo contestato e per l'effetto dichiarare l'estromissione dalla presente causa del terzo chiamato in causa, Co. Fo. sas di Ru. Gi. & C. in liquidazione in persona del liquidatore; per ulteriore effetto ritenere e dichiarare unica responsabile parte attrice e condannarla al pagamento del dovuto all'Enel”.
Tanto premesso, deve preliminarmente rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di incompetenza formulata da parte opponente.
Ed invero, l'art. 20 delle condizioni generali di fornitura prevede che “per le controversie è esclusivamente competente il foro di Palermo”.
E' pacifico che detta clausola sia sufficiente a chiarire l'indicazione di esclusività del foro indicato, come d'altra parte stabilito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (cfr. Cass. sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376; Cass. sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707). Nel caso di specie, vi è la chiara indicazione dell'esclusività del foro di Palermo per qualsivoglia controversia, sicché, dal punto di vista, formale la clausola è senz'altro valida.
A nulla rileva, quindi, né il foro del foro del convenuto debitore ovvero degli altri fori facoltativi.
Per tali ragioni, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trapani in favore del Tribunale di Palermo.
Tale declaratoria di incompetenza implica anche la nullità del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584, secondo cui “il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti”).
Da ultimo, merita precisare che il presente provvedimento viene reso nella forma di sentenza, in quanto “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ” (Cass. civ., Sez.VI – 2, 21 agosto 2012, n. 14594).
L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe tutte le altre domande spiegate in giudizio.
Atteso l'esito del giudizio, che si è arrestato sulla disamina di una eccezione preliminare, sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'incompetenza del Tribunale di Trapani in favore del Tribunale di Palermo, fissando in mesi tre il termine per la riassunzione della causa davanti al Tribunale dichiarato competente;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 1084/2017, reso dal Tribunale di Trapani in data 29.10.2017;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio.
Trapani, 20 marzo 2020 Il Giudice Daniela Galazzi
13-06-2020 16:54
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