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Sentenza

Contatto tra giocatori di pallavolo durante l'orario scolastico.È lecita la ...
Contatto tra giocatori di pallavolo durante l'orario scolastico.È lecita la condotta di gioco che abbia provocato un danno quando la stessa sia riconducibile al rischio sportivo connaturato al tipo di gara o di sport praticati e si sia tradotta in un comportamento tipico e normale per quel tipo di disciplina?
Tribunale Lecce Sez. I, Sent., 08-04-2021
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LECCE

- SEZIONE PRIMA CIVILE -

in composizione monocratica, in persona della dr. Piera Portaluri

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta in grado d'appello, al n. 7964/2018 del Ruolo Generale promossa

DA

A.A. e M.R. (in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia A.M.)

rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Ciardo

APPELLANTI

CONTRO

S.D.S. S.R.L. "SOCIETA' S.D.

rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Leone

APPELLATA
Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 31.07.2018, A.A. e M.R., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia A.M., impugnavano la sentenza n. 2338/2018 del 18.05.2018 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni, pari a Euro. 3.020,37, riportati dalla figlia M. (all'epoca minorenne) a seguito del sinistro occorso il giorno 22.02.2015 presso la Palestra della Scuola Dante Alighieri di Lecce, allorquando, durante la fase di riscaldamento preliminare alla partita di campionato di pallavolo under 14, a seguito di uno scontro "spalla a spalla" con una compagna di squadra, cadeva a terra riportando un trauma distorsivo al piede e alla caviglia sinistri che le impedivano di disputare la partita. Deducevano la esclusiva responsabilità della società S.D.S. S.r.l., presso la quale l'allieva era regolarmente tesserata, per omissione del dovere di vigilanza nonché per mancata adozione delle dovute cautele.

Censuravano la sentenza impugnata per aver il giudice di primo grado escluso la ricorrenza della responsabilità ex. art. 2048 cod. civ. per insussistenza del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Si costituiva S.D.S. S.R.L. "Società S.D." ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex. art. 348 bis c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza e concludendo per la conferma della decisione gravata.

Il giudizio, istruito mediante acquisizione del fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni nell'udienza, svoltasi con modalità cartolare, del 25.11.2020, era riservato per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione

Può essere senz'altro superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sulla premessa che la lettura rigorosa di detta norma finirebbe con l'accordare eccessiva prevalenza a ragioni di celerità e smaltimento dei processi in generale, a scapito dell'accertamento motivato delle ragioni della decisione nel caso concreto.

Si ritiene infatti di poter escludere, pur nel rispetto dell'intento legislativo, che la nuova disciplina in tema di appello, richieda un simile sacrificio della giustizia sostanziale e che, in definitiva, sia sufficiente che l'impugnazione contenga un inequivoco e puntuale riferimento alle parti della sentenza censurate con la relativa soluzione, differente da quella impugnata, che si propone al giudice d'appello, in modo da mettere quest'ultimo immediatamente in grado di comprendere le modifiche richieste. Non è necessaria insomma l'articolazione testuale delle modifiche; il che finirebbe, tra l'altro, con lo svilire grandemente il ruolo del giudice in appello. Non v'è dubbio pertanto, alla stregua di siffatta lettura della norma in esame, che la presente impugnazione contenga le indicazioni sufficienti e soprattutto che non presenti, ad una prima lettura del relativo atto e/o della sola sentenza impugnata, "una ragionevole probabilità di (non) essere accolta".

L'appello è, comunque, infondato nel merito.

Come noto, in materia di risarcimento dei danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito all'interno di una scuola o di altra struttura ricreativa, ai fini della configurazione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra le parti una gara sportiva in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da altro giocatore impegnato nella partita ed inoltre che la struttura, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni (Cass. civ. 20743/2009; Cass. 16261/2012).

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, secondo l'ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, incombe sul soggetto infortunato l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa (altrui fatto illecito) e sulla associazione sportiva tenutaria del corso l'onere di provare il fatto impeditivo, ossia di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno (Cass. 6844/2016; Cass. 14355/2018).

Tanto premesso in linea di principio, ai fini di una compiuta valutazione, non può prescindersi dalle circostanze del caso concreto quali la tipologia e le caratteristiche dell'attività praticata sicché - chiariscono i giudici di legittimità - "la condotta che ha provocato il danno non può comunque essere considerata illecita e, dunque, non può essere addebitata alla scuola, se è stata tenuta in una fase di gioco rientrante nella normalità della pratica" (nella specie, il pregiudizio era stato cagionato durante una partita di calcio dal pallone colpito da un allievo a breve distanza dal volto dell'avversario, cfr. Cass. 6844/2016). Ed invero, ai fini del vaglio di responsabilità del precettore o dell'istruttore, è necessario accertare se l'evento lesivo sia imputabile all'atleta, a carenze organizzative o cautelari, oppure rientri nell'ambito della c.d. "scriminante sportiva". La giurisprudenza pacificamente considera lecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, ove la stessa sia riconducibile al rischio sportivo connaturato al tipo di gara o di sport e si sia tradotta in un comportamento tipico e normale per quel tipo di disciplina; occorrerà, poi, procedere ad una valutazione complessiva della situazione concreta (età del minore, maturità degli allievi) e delle tutele predisposte dall'associazione sportiva per evitare il danno (in questo senso, Cass. Civ. 8740/2001; Cass. Civ. 482/2003; Cass. Civ. 7247/2011).

Orbene, dei suindicati principi il giudice di primo grado ha, nell'impugnata sentenza, fatto piena e corretta applicazione.

Gli appellanti ritengono che la responsabilità dell'infortunio debba essere imputata in toto alla società convenuta, per avere la stessa omesso di adottare le consuete misure organizzative e disciplinari ed, in specie, per non aver istruito le allieve sulla condotta da tenere nella fase di riscaldamento, reputando necessaria la disposizione delle stesse a debita distanza l'una dall'altra.

L' argomentazione risulta palesemente pretestuosa.

Va rilevato in primo luogo, che nella specie il fatto dannoso è avvenuto pochi attimi prima dell'inizio della partita di pallavolo, attività caratterizzata, come del resto ogni sport, da un naturale (ed accettato) grado di rischio, sicché l'eventualità di un infortunio non può di certo ritenersi peregrina.

Dalla espletata istruttoria, in particolare, è emerso che l'allieva, stava effettuando il riscaldamento ante-partita allorquando, accidentalmente, si scontrava con una compagna che "nell'effettuare un palleggio, indietreggiava e si urtava spalla contro spalla con M.".

Ebbene, la predetta dinamica non evidenzia di certo una condotta irregolare o abnorme dell'atleta, atteso che la pratica della pallavolo implica frequenti e repentini avvicinamenti tra i giocatori ed, in ogni caso, può ritenersi ricompresa nell'ambito del cd. "rischio consentito" il quale, come noto, esclude l'antigiuridicità delle condotte lesive e, conseguentemente, la responsabilità dei vigilanti (Cass. 6844/2016). Né appare decisiva la circostanza, pure addotta dagli appellanti, che lo scontro sia avvenuto nella fase del riscaldamento piuttosto che nel corso della partita, proprio in ragione della normalità della vicinanza tra le atlete anche in fase di gioco.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della ricorrenza della scriminante del rischio consentito costituisce criterio discretivo il nesso funzionale tra gioco ed evento lesivo, dovendosi distinguere se l'evento dannoso sia stato conseguenza di un comportamento illecito posto in essere con lo specifico scopo di cagionare un danno ingiusto ad un altro partecipante ovvero se l'eventus damni sia stato privo dell'elemento soggettivo della volontarietà di arrecare un danno ingiusto e sia avvenuto a seguito di un'azione di gioco eseguita dal soggetto responsabile nella normale dinamica della competizione sportiva, sicché, in questa seconda ipotesi, non sussiste un fatto illecito, essendo il comportamento tenuto dal soggetto responsabile insito nel normale svolgimento dell' attività sportiva, difettando pertanto l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (Cass. 9983/2019).

Ed invero, non può ragionevolmente ravvisarsi alcuna illiceità nella condotta di un'allieva che, nel palleggiare con le compagne, indietreggia leggermente rispetto alla posizione di partenza, trattandosi di un' eventualità connaturata allo stesso dinamismo del gioco.

Del resto, lo stesso Sig. A.A., padre dell'infortunata, ha dichiarato che "l'infortunio non è stato causato da un terzo", come si legge nella denuncia di sinistro presente in atti.

Dalle risultanze istruttorie, d'altro canto, non emerge alcuna carenza sotto il profilo organizzativo che induca a ritenere una qualche responsabilità della società convenuta, atteso che il campo da gioco era assolutamente consono allo svolgimento della gara, così come l'abbigliamento delle atlete, "Ricordo che la ragazza indossava l'abbigliamento per giocare completo".

Ciò posto, le circostanze contingenti descritte ed, in specie, il contatto fortuito e le modalità della caduta evidenziano come l'evento dannoso sia il frutto di una sequenza causale estranea alla sfera di controllo della convenuta e, pertanto, ad essa non imputabile.

In più, alcun particolare e specifico rimprovero può essere mosso all'allenatrice, atteso che l'infortunio si è verificato per effetto di un contatto tra le giocatrici che costituisce evento prevedibile nell'ambito di una partita di pallavolo tra compagne della stessa squadra ma di certo non prevenibile da parte del sorvegliante tanto più se si considera che la giovane pallavolista all'epoca dei fatti era una ragazzina di 14 anni e costituisce circostanza pacifica che il dovere di vigilanza incombente sull'istruttore debba pur sempre essere commisurato all'età e, conseguentemente, al grado di maturità obiettivamente pretendibile dagli allievi.

Deve pertanto concludersi che il danno si è verificato a seguito di un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, sicché deve escludersi qualsivoglia addebito alla convenuta.

La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.

Le spese del grado devono essere poste a carico degli appellanti, a motivo della soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione in favore dell'avvocato Riccardo Leone, procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dr. Piera Portaluri, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con atto del 31.07.2018 e notificato in pari data, da A.A. e M.R. nei confronti di S.D.S. S.R.L. "SOCIETA' S.D. avverso la sentenza n. 2338/2018 del 18.05.2018 emessa dal Giudice di Pace di Lecce così provvede:

rigetta l'appello;

condanna gli appellanti al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, che liquida in Euro1000,00 per onorario oltre spese ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Riccardo Leone procuratore antistatario;

condanna altresì gli appellanti al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.

Così deciso in Lecce, il 25 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 8 aprile 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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