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Sentenza

Giornalismo d'inchiesta - Connotazioni - Generale limite della verità oggett...
Giornalismo d'inchiesta - Connotazioni - Generale limite della verità oggettiva della notizia - Peculiarità - Rispetto delle regole deontologiche di lealtà e buona fede - Sufficienza - Fattispecie.
Cassazione civile SEZ. III 16 FEBBRAIO 2021, N. 4036

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA.

Al cosiddetto "giornalismo d'inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto diffamatorio il contenuto di un libro dedicato a far luce, anche attraverso brani di conversazioni telefoniche, su vicende remote e recenti della storia della Repubblica, valorizzandone il carattere "allusivo" in applicazione del solo parametro valutativo della veridicità della notizia, ma omettendo di tenere conto dell'osservanza, da parte del giornalista, dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché del canone della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e nella valutazione della loro attendibilità). 

In senso conforme, già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16236 del 2010 che, in applicazione del medesimo principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere diffamatorio di un articolo nel quale si denunciava l'inattendibilità dei risultati di analisi cliniche effettuate da un laboratorio, al quale erano stati consegnati campioni di the spacciati per liquido organico umano, senza che tale inganno fosse rilevato nel corso delle analisi.
Avv. Antonino Sugamele

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